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ACCORDO SINISTRI CATASTROFALI
 
 

ACCORDO TRA ASSICURATORI PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CATASTROFALI

  • Art.1 - Definizione di sinistro catastrofale

  • Art.2  - Impresa designata

  • Art.3  - Gestione del sinistro

  • Art.4  - Richiesta ad altro assicuratore

  • Art.5  - Pagamenti e rimborsi

  • Art.6  - Riparto degli esborsi

  • Art.7  - Commissione Sinistri Catastrofali

  • Art.8  - Rivalsa

  • Art.9  - INOSSERVANZA DELL'ACCORDO

  • Art.10- Operatività dell'accordo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME OPERATIVE E CHIARIMENTI CON RIFERIMENTO AI VARI ARTICOLI DELL’ACCORDO

 

 Art 1

Definizione di sinistro catastrofale

Rif. art. 1

Computo dei veicoli coinvolti

E' considerato catastrofale il sinistro avvenuto in Italia nel quale risultino coinvolti almeno 40 veicoli a motore. Si considerano coinvolti i veicoli per i quali sussista uno stretto rapporto di spazio e di tempo con il sinistro. 

L’accordo opera anche se nel sinistro siano coinvolti da 20 a 39 veicoli a motore e la responsabilità dell'evento catastrofale non sia chiaramente imputabile ad alcuno di loro. In questo caso spetta alla Presidenza della Sezione Tecnica Autoveicoli deliberare l'operatività dell'accordo, sentita la Commissione Sinistri Catastrofali di cui all’art. 7

 L’accordo riguarda il risarcimento dei danni subiti dai veicoli assicurati per la RCA con imprese aderenti, dai loro conducenti, dalle persone e cose da loro trasportate e dai passanti.    

Ai soli effetti del computo dei veicoli coinvolti nel sinistro si prendono in considerazione i veicoli in circolazione al momento del fatto nell’area di pertinenza del sinistro, anche se assicurati con imprese non aderenti o non assicurati, escludendo quelli eventualmente trasportati su altri veicoli (es. su bisarche). 

Veicoli non risultanti nei verbali delle Autorità  

Nel caso di richieste risarcitorie afferenti veicoli che non risultino registrati nei verbali delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro (eventualità che non può escludersi in considerazione delle particolari caratteristiche dell’evento catastrofale), occorre accertare l’effettivo loro coinvolgimento attraverso altri mezzi di prova quali una constatazione amichevole sottoscritta anche da conducente di veicolo risultante nei verbali, testimoni, riscontri diversi. 

Una volta verificata tale circostanza, si potrà gestire il danno secondo l’accordo avendo preventivamente notificato alla Commissione Sinistri Catastrofali (C.S.C.) l’assunzione della gestione.

 

 

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Art 2

Impresa designata

Rif. art. 2 

Attività e spese dell’impresa designata

La Presidenza della Sezione Tecnica Automobili designa annualmente, su base territoriale, le Imprese che, non appena a conoscenza del sinistro, devono svolgere gli accertamenti necessari a stabilirne il carattere catastrofale e raccogliere ogni elemento utile per l’assunzione delle gestioni da parte degli assicuratori interessati. 

L’impresa designata deve riferire al più presto alla Commissione Sinistri Catastrofali le risultanze degli accertamenti. 

Le spese sostenute dall'impresa designata per collaboratori esterni e per acquisizione di documenti sono ripartite secondo l’art.6.   

 

L’impresa designata procede, attraverso le proprie strutture aziendali e/o collaboratori esterni, agli accertamenti sul numero e sull’identificazione dei veicoli coinvolti e loro assicuratori, sulle modalità del sinistro, sulle persone danneggiate, sui rilievi operati dalle Autorità intervenute e su quant’altro possa essere utile alla determinazione del carattere catastrofale del sinistro, all’assunzione degli incarichi di gestione da parte delle imprese aderenti e alla liquidazione dei relativi danni. 

Dopo i suddetti accertamenti l’impresa designata potrà essere incaricata dalla C.S.C. di svolgere altre attività istruttorie di interesse generale, anche in funzione di eventuali rivalse verso responsabili assicurati con imprese non aderenti o non assicurati. 

Le spese sostenute dall’impresa designata per gli accertamenti di cui all’art.2 sono ripartite secondo i criteri dell’art.6 anche se il sinistro non sia stato dichiarato catastrofale.  

 

 

 

Art.3

Gestione del sinistro   

Rif. art. 3 

Mancato pagamento del premio 

Non appena la Commissione Sinistri Catastrofali abbia accertato il carattere catastrofale del sinistro, ne dà immediata comunicazione a tutte le Imprese aderenti trasmettendo loro ogni elemento conoscitivo in proprio possesso. 

Avviata la procedura di comunicazione, la decisione di gestire il sinistro secondo le norme del presente accordo non può più essere revocata. 

Ciascun assicuratore RCA provvede a gestire i danni del proprio assicurato (conducente e veicolo) e delle cose da lui trasportate nella misura in cui l’assicurato stesso non ne sia responsabile, nonché i danni delle persone trasportate e delle persone urtate dal veicolo assicurato non trasportate su altri veicoli a motore, a prescindere dalla responsabilità dell'assicurato, purchè tali danni non siano imputabili ai danneggiati stessi.

Sono comunque esclusi dall’accordo i danni da inquinamento subiti da cose e persone. 

La gestione delle rivalse di enti mutualistici e/o di assicuratori privati nonché delle richieste di datori di lavoro segue i normali criteri della responsabilità, cioè compete ai sensi di legge all’impresa che assicuri il responsabile dei relativi danni. Gli eventuali esborsi non possono pertanto essere ammessi al riparto di cui all’ art. 6 anche se effettuati da assicuratore aderente in relazione a partite di danno di sua competenza. 

L'assicuratore gestore ha piena autonomia di valutazione e definizione del danno nel rispetto della migliore tecnica liquidativa e con l'utilizzo degli strumenti e delle metodologie di pratica comune.   

 

L’impresa aderente, la cui copertura assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro sia sospesa per mancato pagamento del premio, non è tenuta alla gestione del danno ai sensi dell’art. 3 ma partecipa al riparto ex art. 6 alla stregua di altre imprese aderenti, che non abbiano veicoli coinvolti nel sinistro.   

Coassicurazione 

Nell’eventualità che nel sinistro catastrofale sia coinvolto un veicolo coassicurato con impresa delegataria aderente all’accordo, occorre stabilire se tutte le altre coassicuratrici siano aderenti oppure no. 

Nel primo caso la delegataria potrà gestire il danno ex accordo e non chiederà il rimborso di alcuna quota alle imprese coassicuratrici, che parteciperanno agli esborsi in funzione dei rispettivi portafogli RCA; nel secondo caso l’accordo non potrà essere applicato. 

Conducente responsabile 

Qualora l’impresa aderente accerti la responsabilità totale o parziale del conducente del veicolo assicurato e conseguentemente rifiuti in tutto o in parte di risarcirgli i danni alla persona e/o al veicolo e/o alle cose trasportate, dovrà comunicarlo alla C.S.C specificandone le motivazioni.

   

Danneggiati non compresi nell’accordo 

Anche le richieste di danneggiati non compresi nell’accordo (cose non trasportate o veicoli assicurati con imprese non aderenti o non assicurati e loro trasportati, passanti e cose danneggiati da tali veicoli) andranno segnalate alla C.S.C, perché ne tenga opportuno conto nel complesso dei danni provocati dal sinistro catastrofale. 

Tali danni andranno gestiti dalle imprese aderenti fuori accordo secondo le procedure di legge solo

se sussistano precise  responsabilità dei propri assicurati

e nei limiti dei massimali garantiti.

 

Danni a cose non trasportate 

Sono esclusi dall’accordo i danni alle cose non trasportate diverse dai veicoli a motore quali sedi e impianti stradali, cancelli, biciclette ecc., fatta eccezione per i danni alle cose indossate o portate con sé (vestiti, effetti personali, protesi, ecc.) da passanti urtati da veicolo assicurato con impresa aderente. 

Rivalse passive non di competenza 

L’impresa, alla quale pervengano richieste di rivalsa (kasko – infortuni – enti vari – datori di lavoro) relative a danni di competenza di altra impresa aderente, dovrà farne segnalazione alla C.S.C informando contestualmente l’impresa che gestisce la relativa partita di danno perché possa tenerne conto nel liquidare il danneggiato: naturalmente le rivalse seguono i normali criteri della responsabilità.

   

Valutazione dei danni ai veicoli 

I danni ai veicoli sono valutati sulla base del “ Listino dei prezzi delle parti di ricambio veicoli a motore” e del “Prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di carrozzeria e di meccanica” editi da Ed. Ass nonché dei parametri previsti dall’Accordo Ania/OO.AA. dei carrozzieri.

 

 Valutazione dei danni fisici

I danni alla persona sono valutati secondo i parametri comunemente

utilizzati nella prassi transattiva

extragiudiziale, adottando un’opportuna attenzione nell’interesse generale ed in considerazione della particolarità

della gestione.

 

 

 

ArtArt. 4

Ri Richiesta ad altro assicuratore   

Rif. art. 4 

Richiesta di danneggiato ad altro assicuratore aderente 

L’assicuratore che riceva una richiesta di risarcimento, ma non sia convenzionalmente obbligato alla gestione del sinistro, deve sempre rinviare il danneggiato all’assicuratore convenzionalmente obbligato e contestualmente informare detto assicuratore della richiesta pervenutagli e del rinvio operato. 

Se il danneggiato intenda comunque essere risarcito dall'impresa cui ha avanzato la richiesta ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 39/77 o che ha chiamato in giudizio, questa procede alla gestione del danno avvisando tempestivamente l'impresa obbligata secondo l'accordo e la Commissione Sinistri Catastrofali.  

Ogni eventuale pagamento è ripartito secondo l’art. 6. 

 

L’impresa, alla quale sia stata formulata una richiesta di risarcimento da parte di un danneggiato la cui gestione, in base all’accordo, spetti ad altro assicuratore aderente, dovrà immediatamente segnalare la richiesta alla C.S.C. specificando se sia stata presentata o meno ai sensi dell’art. art. 3 della L. 39/77 e se vi sia stato intervento di un legale o citazione in giudizio. 

Una richiesta risarcitoria senza il rispetto delle formalità di cui all’ art. 3 della L. 39/77 non determina il trasferimento della gestione: occorrerà pertanto invitare il danneggiato o il suo legale a rivolgersi all’assicuratore competente secondo l’accordo. 

Qualora non si possa fare luogo al trasferimento della gestione, la trattativa con i danneggiati non di competenza, anche se rientranti nell’accordo, dovrà seguire gli schemi ordinari sia per quanto riguarda la responsabilità del sinistro che la capienza del massimale garantito, pur essendo ammesso a riparto ex art. 6 quanto fosse eventualmente pagato a tali danneggiati. L’impresa, oltre a segnalare il caso alla C.S.C., dovrà informarne anche l’impresa aderente competente in base all’accordo 

Se un danneggiato assicurato con impresa non aderente si rivolga ad un’impresa aderente, l’eventuale esborso non potrà essere ammesso a riparto, anche se la richiesta sia stata effettuata ai sensi dell’ art. 3 legge 39/77. 

 

 

 

Art.5

Pagamenti e rimborsi   

Rif. art. 5 

Esposizione massima per veicolo

L'esborso per tutte le partite di danno relative al medesimo veicolo assicurato non può superare complessivamente l'importo di L. 3.000.000.000: spetta alla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili, sentita la Commissione Sinistri Catastrofali, autorizzarne l'eventuale superamento. 

Il suddetto importo massimo prescinde del tutto dal massimale garantito dall'assicuratore gestionario, che potrà pertanto utilizzarlo integralmente per eventuali risarcimenti cui egli sia tenuto nei confronti di danneggiati che non rientrino nelle previsioni del presente accordo. 

Raggiunta l'intesa con il danneggiato o formulata l'offerta, il gestore provvede al pagamento e trasmette alla Commissione Sinistri Catastrofali, entro due anni a pena di decadenza, la documentazione dell'importo pagato affinché sia ammesso al riparto secondo l’art.6. 

Ove possibile, il pagamento secondo l'accordo deve essere eseguito con contestuale cessione da parte dei beneficiari dei loro diritti per eventuale rivalsa nei confronti del responsabile assicurato con impresa non aderente o non assicurato. 

E' escluso qualsiasi rimborso delle spese sostenute dall'impresa gestionaria per la liquidazione dei sinistri di sua competenza, fatta eccezione per quelle relative a collaborazioni esterne (periti, accertatori, medici legali, avvocati) che saranno ripartite ai sensi dell’ art.6 previa presentazione dei documenti giustificativi.

 

L’assicuratore aderente, che garantisce più veicoli coinvolti nel sinistro catastrofale, è esposto ad operare pagamenti fino al limite massimo di lire 3.000.000.000, per ogni veicolo da lui assicurato.

 

Superamento del plafond di lire 3.000.000.000 

Non appena si profili l’eventualità di un pagamento che potrebbe determinare, a carico dell’impresa gestionaria, il superamento del plafond previsto dall’accordo, questa deve darne immediata notizia alla C.S.C. per l’eventuale autorizzazione ad oltrepassare tale limite specificando, se possibile, la prevedibile entità dello splafonamento  

L’impresa gestionaria potrà rivolgersi alla C.S.C. anche dopo aver effettuato altri pagamenti o anticipazioni che abbiano ridotto via via il plafond di 3.000.000.000 di lire: solo nel momento in cui avrà percezione che tale plafond possa essere insufficiente per i residui pagamenti, ne informerà la C.S.C.

   

Modalità del pagamento e clausola per rivalsa 

E’ opportuno che il pagamento definitivo venga eseguito dietro rilascio di una quietanza liberatoria erga omnes. 

Al momento del pagamento è opportuno far sottoscrivere al beneficiario una clausola, che consenta l’azione di rivalsa nei confronti dell’eventuale responsabile assicurato con impresa non aderente o non assicurato.

La clausola potrà essere del seguente tenore: “Il sottoscritto dà atto che il pagamento è eseguito in forza dell’accordo tra imprese assicuratrici per la gestione dei sinistri catastrofali e cede all’assicuratore solvente i propri diritti nei confronti di chi dovesse risultare responsabile del sinistro in oggetto.”   

L’eventuale rivalsa troverà il proprio fondamento giuridico nella “utile gestione” spontaneamente assunta dall’impresa aderente all’accordo e/o “nell’ingiustificato arricchimento” di cui altrimenti godrebbe il responsabile e/o il suo assicuratore  rca

 

Spese di gestione 

Le spese sopportate dall’impresa gestionaria sono ammesse a riparto ex art. 6 se attengano a collaboratori esterni incaricati di valutazioni tecniche e medico legali, accertamenti vari, assistenza legale, con esclusione della trattazione e liquidazione del danno. 

La documentazione di tali spese va trasmessa alla C.S.C unitamente a quella comprovante il pagamento della partita di danno cui le spese si riferiscono.

 

 

 

Art.6

Riparto degli esborsi   

Rif. art. 6 

Modi e tempi dei riparti

Per ogni sinistro catastrofale la Commissione di cui all’art. 7,  raccolti i dati dei pagamenti eseguiti dalle imprese gestionarie e delle spese di cui all’ultimo comma dell’art.5, ne determina l’ammontare complessivo che viene ripartito tra tutte le imprese aderenti all’ accordo in proporzione delle rispettive quote calcolate sul totale dei premi rca delle aderenti stesse risultanti dal loro ultimo bilancio approvato prima del verificarsi del sinistro, esclusi i natanti e dedotte le imposte a carico degli assicurati nonché il contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale. 

Calcolato il riparto, la Commissione provvede periodicamente ad addebitare o ad accreditare alle imprese aderenti i rispettivi importi operando compensazioni, totali o parziali, con gli importi anticipati dalle imprese gestionarie per il pagamento dei danni di loro competenza: ciascuna impresa debitrice provvederà a versare in un apposito conto corrente bancario, intestato all'Accordo, l'importo dovuto mentre, attraverso lo stesso conto, ciascuna impresa creditrice riceverà l'importo di propria spettanza. 

In caso di mancato pagamento dell’importo dovuto con le modalità e nei termini stabiliti dall’apposito Regolamento, la Presidenza della Sezione Tecnica Automobili, previa diffida all’Impresa inadempiente ad eseguire il versamento entro 48 ore, segnalerà la circostanza alla Presidenza dell’ Ania per i provvedimenti più opportuni.

 

Eseguito il pagamento totale o parziale di una partita di danno, il gestionario può trasmettere immediatamente la relativa documentazione alla C.S.C ai fini del riparto, se e nei limiti in cui ne abbia diritto, utilizzando la modulistica prescritta. 

L’importo pagato ex accordo è suscettibile di riparto anche se attenga ad una partita di danno che il gestionario avrebbe dovuto comunque trattare ex lege. 

In linea di massima i riparti verranno operati quadrimestralmente con riferimento agli importi pagati e documentati prima del termine, che sarà di volta in volta fissato dalla C.S.C. 

Le quote aziendali di riparto sono calcolate a sensi dell’art. 6  - 1° comma con riferimento alla data del sinistro e rimangono invariate per tutti i pagamenti (risarcimenti e spese) relativi al sinistro stesso. 

Il conto corrente è intestato ad “Ania – Accordo Sinistri Catastrofali” ed i relativi poteri di firma sono attribuiti ai competenti organi associativi. Eventuali spese bancarie, non compensate dagli interessi maturati sulle somme transitate nel conto, saranno ripartite con gli stessi criteri dell’art.6. 

In caso di mancato o ritardato versamento del saldo dovuto, la Presidenza dell’Ania, su proposta della Presidenza della Sezione Tecnica Automobili, può assumere ogni iniziativa idonea ad eliminare, anche sul piano economico, gli effetti dell’inadempienza o dell’inosservanza dei termini.

 

 

 

Art.7

Commissione Sinistri Catastrofali

Rif. art. 7 

Riserve sinistri 

Nell’ambito della  Sezione Tecnica Automobili dell'ANIA è nominata una Commissione composta da cinque membri in rappresentanza di imprese sedenti nella Commissione Sinistri e presieduta dal Vicepresidente di Sezione delegato per l’area sinistri. 

Tra i cinque membri viene eletto un Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce con gli stessi poteri. 

La Commissione può operare con la presenza di almeno due componenti oltre al Presidente o al Vicepresidente. 

I componenti della Commissione Sinistri Catastrofali rimangono in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. 

La Commissione ha il compito di: 

-     curare i rapporti con l'impresa designata a svolgere tutti gli accertamenti sul sinistro ed a raccogliere ogni elemento utile alla sua gestione; 

-     deliberare il carattere catastrofale del sinistro informandone la Presidenza della Sezione Tecnica Automobili;  

-     proporre alla Presidenza l'operatività dell’ accordo al di fuori dei casi di applicazione automatica; 

-     fornire alla Presidenza pareri su danni superiori al limite massimo previsto;

-     raccogliere i dati delle liquidazioni effettuate dalle imprese gestionarie e ripartirle tra tutte le aderenti secondo le previsioni dell'accordo; 

-     esaminare liquidazioni effettuate, segnalazioni, reclami e riferire, se del caso, alla Presidenza; 

-     segnalare alla Presidenza l'opportunità che siano promosse azioni di rivalsa da parte di imprese aderenti e provvedere al loro coordinamento; 

-     approntare per la Presidenza relazioni semestrali sui sinistri pendenti ed una relazione conclusiva su quelli definitivamente chiusi.

 

La Commissione può chiedere alle imprese gestionarie un aggiornamento periodico sulle partite di danno pendenti di loro competenza, anche per comunicare a tutte le aderenti i probabili futuri esborsi da ripartire e riservare.  

 

 

 

ArtArt. 8

RivRivalsa

Rif. art. 8  

Rivalse attive  

   Le azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili assicurati con imprese non aderenti o non assicurati sono esercitate dalle imprese che hanno gestito i danni ai sensi dell'accordo, previa autorizzazione o su richiesta della Presidenza della Sezione Tecnica Automobili e con il coordinamento della Commissione Sinistri Catastrofali.          

         Gli importi eventualmente recuperati sono ripartiti tra tutte le imprese aderenti con gli stessi criteri di cui all’art.6, al lordo delle spese legali e giudiziali sostenute per l'azione di rivalsa; anche se tale azione ha esito negativo, le relative spese sono ripartite nello stesso modo. 

 

L’impresa, che ritenga opportuno o possibile agire in rivalsa ex art. 8 nei confronti del presunto responsabile del sinistro o del suo assicuratore non aderente, dovrà informarne la C.S.C. affinché venga acquisita la necessaria autorizzazione della Presidenza e sia valutata l’utilità di una eventuale gestione unitaria di tutte le rivalse possibili.  

Alla C.S.C. andranno altresì comunicati gli esiti di tali azioni nonché le spese sopportate e gli importi recuperati, che dovranno essere ripartiti ex art. 6.  

Nel caso di responsabilità attribuibile ad un veicolo assicurato con impresa straniera, la rivalsa va attivata nei confronti dell’UCI nei limiti di cui all’art. 6 della L.990/69.  

 

 

 

Art.9

INOSSERVANZA DELL'ACCORDO

Eventuali casi di inosservanza delle norme del presente accordo o di comportamento pregiudizievole nella gestione dei danni devono essere segnalati alla Commissione Sinistri Catastrofali, che potrà informarne la Presidenza della Sezione Tecnica Automobili per quanto del caso.

   

 

 

 

Art.10

Operatività dell'accordo

Il presente accordo entra in vigore il 1° dicembre 1997 per i sinistri verificatisi a partire da tale data.  

 

 
 

 
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