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assicurativa> DPR_973
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D.P.R. 24 novembre 1970,
n. 973 |
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(G.U. 14 dicembre 1970, n. 315)
.(Emanato ai sensi dell'art. 42 L. 24 novembre 1969, n. 990) |
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Regolamento di esecuzione
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti |
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CAPO I - Dell'obbligo
dell'assicurazione |
note e commenti |
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Art. 1
Ambito di applicabilità del regolamento
Le norme del presente
regolamento si applicano all'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, in seguito denominata <legge>. |
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Art. 2.
Veicoli a motore in circolazione
Sono considerati in
circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su
aree a queste equiparate.
Ai fini
dell'applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso
pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla
circolazione del pubblico. |
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Art. 3.Motoscafi
e imbarcazioni a motore
Debbono essere
coperte dall'assicurazione della responsabilità civile, a norma
dell'art. 2 della legge e dell'art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali
definite dall'art. 1 della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite
di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali.
Debbono altresì
essere coperti dall'assicurazione:
a) i motoscafi e
le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano
muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che
siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio
pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono
adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso
personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o
del noleggiatore;
b) i motori
amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali. L'assicurazione
stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore
stesso sia di volta in volta applicato.
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Art. 4. Stazza
lorda dei natanti e potenza dei motori
La potenza del motore
e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell'obbligo di
assicurazione sono quelle risultanti dai documenti di identificazione
del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni.
Per i motoscafi
e le imbarcazioni a motore iscritti all'estero si ha riguardo ai dati
risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti
autorità del paese di iscrizione.
Per i natanti in
navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza
lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al
dislocamento considerando, ai fini dell'applicazione della legge,
sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25
tonnellate di dislocamento. |
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Art. 5 Gare e
competizioni sportive
L'assicurazione
stipulata a norma degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la
responsabilità per i danni causati in occasione della partecipazione a
gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative
prove.
Tale responsabilità
deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista
dall'articolo 3 della legge.
Gli organizzatori
delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al
comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la
dichiarazione di una impresa autorizzata all'esercizio
dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli attestante la stipulazione dell'assicurazione
prescritta dall'art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere
indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro
elemento utile al controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo
assicurativo.
L'assicurazione deve
coprire la responsabilità nella quale possono incorrere l'organizzatore
o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove. |
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Art. 6.
Veicoli a motore e natanti di proprietà di Stati esteri o di
organizzazioni internazionali
Agli effetti
dell'applicazione della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai
natanti di proprietà dello Stato i veicoli a motore e i natanti di
proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i
quali, in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo
Stato italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla
circolazione nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica. |
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Art. 7
Veicoli a motore immatricolati o registrati all'estero
Per i veicoli a
motore immatricolati o registrati in Stati esteri ed in mancanza del
certificato internazionale di assicurazione, può essere stipulata una
speciale assicurazione <frontiera> di durata non inferiore a quindici e
non superiore a quarantacinque giorni, con imprese di cui all'art. 10
della legge, che si avvalgano a tal fine dell'ente costituito in Italia
e riconosciuto secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 6
della legge stessa. |
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Art. 8.
Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all'estero
Per i motoscafi e le
imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l'obbligo
dell'assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilità
per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque
territoriali soggette alla sovranità dello Stato italiano sia assicurata
con un'impresa italiana operante all'estero o con un'impresa straniera
la quale abbia stipulato con un'impresa autorizzata ad esercitare in
Italia un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere,
nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge, alla liquidazione dei
predetti danni e la legittimi a stare in giudizio per le domande dei
danneggiati. La convenzione deve essere approvata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
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CAPO II - Del
certificato di assicurazione e del contrassegno |
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Art. 9.Requisiti
del certificato di assicurazione per i veicoli a motore
Il certificato di
assicurazione per i veicoli di cui all'art. 1 della legge deve contenere
i seguenti dati:
a) denominazione,
sede dell'assicuratore e altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del
codice civile;
b) nome - o
denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio o sede del
contraente;
c) tipo del
veicolo;
d) dati della
targa di riconoscimento, o, quando questa non sia prescritta, dati
d'identificazione del telaio e del motore;
e) periodo di
assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di
premio;
f) numero del
contratto di assicurazione.
Il certificato
relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di
dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in
sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i
dati della targa di prova.
Per le
assicurazioni relative ai veicoli con rimorchio debbono essere
rilasciati certificati distinti per la motrice e il rimorchio. |
Secondo
l’interpretazione letterale di quando precisato al punto d) sembrerebbe
che per i veicoli non immatricolati sul certificato di assicurazione
vadano riportati sia i dati del telaio che del motore. Nella prassi si
indica soltanto il telaio come ad esempio per i ciclomotori. |
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Art. 10.Requisiti
del certificato di assicurazione per i natanti
Il certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore
deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del
primo comma del precedente art. 9 nonchè quelle della potenza del motore
e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è
soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del
numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a
norma delle disposizioni vigenti. |
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Art. 11.Indicazioni
facoltative
Le eventuali
indicazioni diverse da quelle prescritte negli articoli precedenti
debbono essere riportate in apposita distinta sezione del certificato di
assicurazione. |
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Art. 12.Sottoscrizione
dei certificati di assicurazione
I certificati di
assicurazione debbono recare la firma dell'assicuratore o del suo agente
autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce. |
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Art. 13 Effetti
del certificato di assicurazione nei confronti dei terzi
L'assicuratore non è
obbligato nei confronti dei terzi danneggiati oltre la scadenza del
periodo di assicurazione indicato nel certificato, salvo che ricorrano
le condizioni per l'applicazione dell'art. 1901, secondo comma, del
codice civile. In questo caso l'obbligo dell'assicuratore si estende
fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza
dell'anzidetto periodo.
Qualora il
certificato sia rilasciato in relazione ad un contratto di assicurazione
di durata superiore alla scadenza in esso indicata o ad un contratto di
durata corrispondente, ma recante clausola di tacito rinnovo,
l'assicuratore deve far menzione nel certificato stesso della
possibilità di applicazione della disposizione di cui all'art. 1901,
secondo comma, del codice civile. |
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Art. 14.
Caratteristiche del contrassegno
Il contrassegno
previsto dall'art. 7 della legge deve essere conforme al modello
descritto nell'allegato A e deve contenere:
a) la denominazione
dell'assicuratore;
b) i dati della targa
di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in
mancanza, il marchio e il numero del motore per i natanti. Per i veicoli
con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i
veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento devono
essere indicati i dati d'identificazione del telaio e del motore;
c) il tipo del
veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui
l'assicurazione sia stipulata con riferimento al motore a norma del
precedente art. 3, ultimo comma;
d) il giorno, il mese
e l'anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel
certificato ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera e);
e) la firma
dell'assicuratore.
Per i rimorchi e i
semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello
relativo alla motrice.
Se detti veicoli
stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree
a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno. |
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Art. 15.Coassicurazione
Qualora l'obbligo di
assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con
ripartizione del rischio in coassicurazione tra più assicuratori, se i
coassicuratori si siano obbligati in solido, anzichè in proporzione
della rispettiva quota, e abbiano conferito ad uno di essi la delega
perchè, con l'accettazione dell'assicurato, agisca ed operi per conto e
nell'interesse di tutti, sul certificato può essere menzionata la sola
impresa delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in
coassicurazione. Se i coassicuratori non si sono obbligati in solido,
nel certificato debbono essere indicate tutte le imprese coassicuratrici.
Nel contrassegno può,
in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria. |
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Art. 16.
Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del
contrassegno.
Il certificato di
assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente,
a cura e spese dell'assicuratore, entro il termine di cinque giorni da
quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il
premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il
premio o la rata di premio.
Durante tale periodo
l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione è provato con la quietanza
di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata
dall'assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo
prescritto dall'art. 7, quarto comma, della legge. |
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Art. 17.
Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati
circolanti per prova, collaudo o dimostrazione
L'assicurazione, per
i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, può essere
stipulata con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di
via.
Gli assicuratori
hanno facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari
condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque
giorni per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini
della vendita, per prova collaudo o dimostrazione.
Essi rilasciano un
attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione
del veicolo e del periodo di validità dell'assicurazione. L'attestato
deve essere applicato sul veicolo con le modalità prescritte dall'art.
7, quarto comma, della legge. |
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Art. 18.Rilascio
di duplicati del certificato e del contrassegno
Nel caso in cui il
certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o
comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'impresa con la
quale è stato stipulato il contratto di assicurazione è tenuta a
rilasciare un duplicato su richiesta ed a spese dell'assicurato. Se la
perdita del certificato e del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a
smarrimento l'assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto
alla competente autorità.
Il rilascio del
duplicato deve essere annotato sull'esemplare del contratto di
assicurazione in possesso dell'assicuratore. Sul certificato o sul
contrassegno deve essere apposta con caratteri di colore rosso
l'indicazione <duplicato>. |
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Art. 19.
Cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento
di proprietà del veicolo
Nel caso di
trasferimento di proprietà del veicolo a motore o del natante che
importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente o il
cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione
all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il
rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del
nuovo contrassegno. |
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CAPO III - Delle
tariffe e delle condizioni generali di polizza |
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Art. 20.
Formazione delle tariffe
Ogni impresa
autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli deve trasmettere al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la
preventiva approvazione le tariffe dei premi relative all'assicurazione
predetta che essa intende adottare, comprendendovi in ogni caso tutti i
rischi dei quali è obbligatoria l'assicurazione in base alla legge.
Le tariffe debbono
essere formate per classi o gruppi di rischi aventi caratteri obiettivi
comuni, quali il tipo o le caratteristiche tecniche del veicolo, la
destinazione e l'uso di esso, la zona territoriale di immatricolazione e
simili. Le classi o gruppi di rischi debbono essere sufficientemente
ampi e omogenei in modo da consentire significative rilevazioni
statistiche per il calcolo di tassi e valori medi specie per quanto
riguarda la frequenza e il costo dei sinistri.
Almeno tre mesi prima
della data di scadenza del periodo di tempo per il quale le tariffe sono
state approvate o stabilite, la CONSAP - Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici -, quale gestore del conto consortile mette a
disposizione di ciascuna impresa i dati utili alla formazione delle
tariffe desunti dalla gestione del predetto conto relativa sia
all'impresa stessa sia alla generalità delle imprese.
.Le tariffe dei
premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i
caricamenti. Gli uni e gli altri devono essere indicati separatamente
nella tariffa. |
Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato |
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Art. 21
.Determinazione dei premi puri
Il premio puro deve essere calcolato in modo da garantire, per ogni
classe o gruppo di rischi, l'equilibrio fra la massa dei premi e il
prevedibile onere dei relativi sinistri.
La determinazione dei
premi puri deve essere effettuata in base a rilevazioni statistiche,
estese a un conveniente numero di esercizi, per ogni classe o gruppo di
rischi, relative:
a) al numero dei
sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame ed a quello
degli stessi sinistri che siano stati eliminati, nell'esercizio di
avvenimento e in quelli successivi, senza pagamento di indennizzi;
b) al numero nonchè
all'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in
esame, pagati nel corso dell'esercizio di avvenimento o nei successivi o
ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi
per rivalsa. Nel determinare l'ammontare dei predetti sinistri si deve
tener conto soltanto dell'importo dovuto al terzo danneggiato a titolo
di risarcimento, ivi comprese le somme dovute per interessi e per
eventuale svalutazione monetaria, nonchè dell'importo delle spese
sostenute dall'assicuratore, nei limiti del quarto della somma
assicurata, per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato
o l'assicuratore stesso;
c) al numero dei
veicoli esposti al rischio in ogni esercizio considerato, ragguagliato
ad anno (veicoli-anno);
d) ai fattori
che l'impresa abbia preso in considerazione per determinare i gruppi o
le classi di rischio cui si riferiscono le tariffe ovvero per
determinare le differenziazioni o le variazioni di premio nel caso di
tariffe
che
prevedano diverse misure o variazioni di premio in relazione al
verificarsi o non verificarsi di sinistri entro un certo periodo di
tempo, o a franchigia, o a limitata esposizione al rischio e simili.
Le imprese che
iniziano la loro attività o che, pur essendo già in esercizio, non
dispongano di rilevazioni statistiche aziendali sufficientemente ampie
ed estese a più esercizi così da consentire la formazione delle tariffe
dei premi secondo i criteri indicati nel presente articolo e in quello
precedente, possono fare ricorso anche a rilevazioni statistiche
interaziendali.
Ai fini delle
rilevazioni statistiche di cui ai commi precedenti, i rischi assunti in
coassicurazione debbono essere considerati come assunti per intero
dall'impresa delegataria e non considerati dalle coassicuratrici.
I risultati
delle rilevazioni statistiche debbono essere opportunamente ponderati
con l'applicazione dei necessari coefficienti di correzione per tenere
conto delle variazioni avvenute rispetto alla situazione dei singoli
esercizi considerati e di quelle che si prevede possano avvenire.
Nella
determinazione del premio puro si deve tener conto dei redditi netti
derivanti all'impresa dall'investimento delle riserve tecniche nonchè
del contributo che l'impresa deve versare alla CONSAP - Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici -, gestione autonoma del <Fondo di
garanzia per le vittime della strada> a norma dell'art. 31 della legge. |
Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato |
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Art. 22.
Determinazione dei caricamenti
I caricamenti,
da aggiungere ai premi puri, debbono essere contenuti nei limiti
stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della legge.
Entro tali
limiti essi debbono essere calcolati tenendo conto per ogni singola
classe o singolo gruppo di rischi delle spese generali, di quelle di
gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese inerenti al
servizio di liquidazione dei sinistri, escluse quelle indicate alla
lettera b) del precedente art. 21, nonchè delle spese, al netto dei
relativi recuperi, sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui
all'art. 19 della legge e di un margine industriale compensativo
dell'alea di impresa.
Nel determinare
l'incidenza delle spese e degli oneri di cui al precedente comma si deve
tener conto del prevedibile andamento degli stessi nel periodo di tempo
per il quale la tariffa sarà applicata. |
Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato |
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Art. 23.Condizioni
generali di polizza
Le imprese
autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli debbono trasmettere
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la
preventiva approvazione le condizioni generali di polizza che intendono
adottare per la predetta assicurazione, nonchè tutte le modificazioni
successivamente apportate alle condizioni approvate. |
Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato |
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Art. 23-bis.
Approvazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza
Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
ministeriale di cui all'art. 11, sesto comma, della legge, propone al
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di approvare le tariffe
presentate dall'impresa o, nel caso in cui ritenga che tali tariffe non
possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici,
di stabilire altre tariffe ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della
legge.
Il Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) esaminata la proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, anche in
difformità della proposta stessa, con proprio provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ad approvare le tariffe presentate
dall'impresa ovvero a stabilire le tariffe che l'impresa è tenuta ad
adottare per un periodo non inferiore ad un anno.
Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'approvazione delle
condizioni generali di polizza presentate dall'impresa o per stabilire
ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge, altre condizioni
generali nel caso in cui quelle presentate non possano essere approvate
perchè in contrasto con norme imperative o non rispondenti alle tariffe
dei premi dell'impresa o, in genere, non idonee a garantire il regolare
funzionamento dell'assicurazione in conformità alle disposizioni della
legge.
Nelle polizze
debbono essere indicati gli estremi del provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) con cui sono state approvate o
stabilite le condizioni generali. |
Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato |
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Art. 24.
Condizioni generali e premio nelle polizze globali
Nei contratti che comprendano la copertura di altri rischi oltre quello
della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli, le condizioni generali e il premio relativo all'assicurazione
del rischio di responsabilità civile debbono essere indicati
distintamente da quelli relativi all'assicurazione degli altri rischi. |
La norma è da
ritenersi ancora operante |
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Art. 25.
Diminuzione o aggravamento del rischio in corso di contratto
In caso di diminuzione o di aggravamento del rischio in corso di
contratto, l'assicurato al quale è comunicato il recesso, in
applicazione degli articoli 1897 e 1898 del codice civile, può evitarlo
offrendo di modificare il contratto con il diverso premio che, in
relazione al rischio diminuito o aggravato, risulti applicabile in base
alla tariffa approvata. |
La norma è da
ritenersi ancora operante |
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Art. 26.
Rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di
particolarità od eccezionalità
Per i rischi che,
per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna
delle voci delle tariffe approvate, le imprese possono, facendone
espressa menzione in polizza, determinare il premio in base agli
elementi tecnici a loro disposizione, dando immediata comunicazione del
contratto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministero, qualora ritenga che il premio applicato non sia adeguato
al rischio assicurato, fissa il nuovo premio o lo comunica all'impresa.
Le parti sono obbligate a modificare il contratto con effetto dalla data
della sua stipulazione. Degli estremi del contratto modificato deve
essere data comunicazione al Ministero.
Qualora
l'impresa cui sia proposta la stipulazione di un contratto di
assicurazione ritenga che il rischio da assicurare presenti, per
qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di
eccezionalità rispetto a quello contemplato in tariffa, può stipulare il
contratto sottoponendolo alla condizione che il premio di tariffa potrà
essere modificato nella misura che sarà indicata nel contratto stesso,
se il Ministero autorizzerà la modificazione proposta. A tal fine
l'impresa deve trasmettere al Ministero copia del contratto, comunicando
altresì tutti gli elementi tecnici a sua disposizione. Il Ministero, nel
concedere l'autorizzazione, può anche stabilire il premio in misura
diversa da quella proposta dall'impresa.
I provvedimenti
di cui ai commi precedenti sono adottati previo parere della commissione
ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge. |
Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato
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Art. 27.
Valutazione delle tariffe
Le imprese per
consentire il controllo dell'osservanza in sede di formazione delle
tariffe dei premi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 20,
21 e 22 debbono presentare, insieme alle tariffe, una relazione dalla
quale risultino i criteri tecnici e statistici seguiti per la formazione
dei premi puri, nonchè le rilevazioni statistiche e le documentazioni
contabili relative alla determinazione dei caricamenti.
La valutazione dei
premi puri e dei caricamenti è effettuata sulla base delle risultanze
delle rilevazioni statistiche annuali dei rischi assunti dalle imprese e
dei sinistri verificatisi, dei dati desunti dalle verifiche dei bilanci
delle imprese, delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti
dall'organo di vigilanza e di ogni altro elemento utile alla conoscenza
dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli. Le rilevazioni statistiche
annuali sono desunte dalla gestione del conto consortile per l'impresa
interessata o per imprese similari. |
Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato |
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Art. 28
.Riferimento a statistiche interaziendali o nazionali
Qualora gli elementi statistici e tecnici necessari per la valutazione e
approvazione delle tariffe dei premi puri presentate dalle imprese al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non siano
desumibili dalla gestione del conto consortile, il Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) si avvarrà, oltre che degli elementi
forniti dalle imprese, di rilevazioni statistiche interaziendali
effettuate in conformità del disposto dei precedenti articoli 20 e 21,
nonchè di ogni altro elemento tecnico da esso acquisito e utile alla
conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile
per danni causati dalla circolazione dei veicoli. |
Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato |
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Art. 29
(Articolo
soppresso dall'art. 1 D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45);
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Art. 30
.Modificazione delle tariffe e delle condizioni generali
La richiesta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di modificare
le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate,
prevista dall'articolo 11, ottavo comma della legge, può essere
effettuata quando si siano verificate variazioni dei rischi che
importino una sperequazione, in eccesso o in difetto, tale da alterare
sensibilmente l'equilibrio fra la massa dei premi e il presumibile
ammontare dei relativi sinistri e delle spese ed oneri di cui al
precedente art. 22. |
Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato |
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Art. 30-bis.Composizione
della commissione ministeriale
La commissione prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge è
costituita:
a) dal dirigente
generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e
di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o da chi ne fa le veci;
b) da un
rappresentante della CONSAP quale ente gestore del conto consortile,
designato dall'Istituto stesso;
c) da cinque esperti
nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
I componenti di cui
alle lettere b) e c) durano in carica due anni e possono essere
confermati.
I componenti la
commissione sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale. Con lo stesso decreto è nominato il presidente della
commissione che è scelto fra i componenti della stessa.
L'ufficio di
segreteria della commissione è costituito presso la Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato |
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Art. 30.-ter.:
Attribuzioni della commissione ministeriale e validità delle
deliberazioni
Spetta alla
commissione ministeriale dare parere al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato:
a) sulle tariffe
e sulle condizioni generali di polizza e successive modifiche trasmesse
da ciascuna impresa al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la preventiva approvazione;
b) sui limiti
per i caricamenti di cui all'art. 11, quarto comma, della legge;
c) sulle tariffe
e sulle condizioni generali di polizza che devono essere stabilite ai
sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge nel caso in cui quelle
presentate dalle imprese non possano essere approvate;
d) sulle
modifiche delle tariffe e delle condizioni generali di polizza approvate
che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto può
chiedere alle imprese a norma dell'art. 11, ottavo comma, della legge;
e) sulla
adozione per determinate categorie di veicoli a motore del provvedimento
di cui all'art. 11, undicesimo comma, della legge.
La commissione
esprime anche parere al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato a norma dell'art. 26, ultimo comma.
Le riunioni
della commissione sono valide quando intervengano almeno quattro dei
suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli
intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
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Articolo da
considerarsi implicitamente abrogato |
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CAPO IV - Della
riserva premi e della riserva sinistri |
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Art. 31
(.Articolo
soppresso dall'art. 1 D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45) |
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Art. 32.
Riserva sinistri
La riserva
sinistri relativa alla assicurazione della responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli deve essere calcolata, alla
fine di ciascun esercizio, distinguendo i sinistri secondo l'esercizio
di avvenimento. L'importo della riserva non può in alcun caso risultare
inferiore, fino alla chiusura del quarto esercizio dopo quello di
avvenimento dei sinistri, al settantacinque per cento dell'ammontare dei
premi di competenza del predetto esercizio di avvenimento diminuito
dell'importo dei sinistri pagati afferenti a tali premi e delle relative
spese di liquidazione.
Agli effetti del
comma precedente i premi di competenza sono quelli che risultano dal
modello B del rendiconto per la gestione del ramo responsabilità civile
autoveicoli approvato del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977,
n. 39. |
. |
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Art. 33.
Prospetto obbligatorio per il controllo della congruità della
riserva sinistri
Le imprese debbono
compilare e trasmettere annualmente al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un prospetto, conforme ad apposito modello
da approvare con decreto ministeriale con il quale debbono essere
forniti tutti i dati atti a consentire il controllo della congruità
della riserva sinistri e, in particolare, i dati necessari a
determinare, per i sinistri verificatisi in ciascun esercizio,
l'andamento dei costi
medi a partire
dall'esercizio di avvenimento fino a quello della totale liquidazione.
Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può esonerare
dall'obbligo di fornire i dati, di cui al prospetto previsto al comma
precedente, le imprese per le quali i dati stessi possono essere
desunti, per un congruo numero di esercizi, dalle rilevazioni del conto
consortile di cui all'art. 14 della legge. |
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Art. 34.
Insufficienza della riserva sinistri
Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora, dai dati
forniti con il prospetto di cui al primo comma del precedente articolo o
acquisiti dal conto consortile o da altri elementi, rilevi che la
riserva sinistri, ancorchè corrispondente alla misura minima prevista
dal precedente art. 32, è inferiore all'ammontare occorrente per far
fronte alla totale liquidazione dei sinistri stessi, invita l'impresa ad
adottare le misure necessarie ad eliminare l'insufficienza, assegnando a
tale scopo un termine non inferiore a sessanta giorni. |
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Art. 35..Valutazione
globale delle riserve tecniche
ll Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora constati che
il rapporto fra l'ammontare complessivo delle riserve tecniche (premi e
sinistri) costituite dall'impresa alla fine di ciascun esercizio per
l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli ed i relativi premi lordi acquisiti
dall'impresa nello stesso esercizio, è notevolmente inferiore
all'analogo rapporto accertato per l'insieme delle imprese operanti nel
territorio nazionale o per gruppi di imprese similari, invita l'impresa
interessata a fornire le giustificazioni necessarie a dimostrare la
regolarità della gestione nonostante la rilevata discordanza. |
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Art. 36..Registri
obbligatori relativi ai sinistri.
Le imprese
autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono tenere
presso la sede centrale, oltre ai registri e al repertorio di cui
all'art. 49 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, i seguenti registri
per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli:
.a). registro dei
sinistri pagati, con l'indicazione di quelli pagati parzialmente;
.b). registro dei
sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
.c). registro dei
sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
.d). registro dei
sinistri già definitivamente pagati o eliminati senza pagamento, per i
quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione.
I registri di cui al
precedente comma possono essere formati da schede o da tabulati
meccanografici: è altresì consentito di riunire due o più registri,
purchè sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione degli
elementi propri a ciascuno di essi.
Nei registri di cui
alle lettere.a), b), e d) del primo comma, le operazioni debbono essere
iscritte in ordine cronologico.
Alla fine di ogni
esercizio debbono essere posti in evidenza in ciascun registro il numero
complessivo e l'importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di
avvenimento. |
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CAPO V - Del Fondo di
garanzia per le vittime della strada |
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Art. 37.
Composizione del comitato
Il comitato
previsto dall'art. 20, primo comma, della legge è presieduto dal
presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni, che ne sono membri di diritto.
Ne fanno altresì
parte:
a) tre
rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di cui almeno due della Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
b) un
rappresentante del Ministero del tesoro;
c) il dirigente
del servizio della CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici- S.p.A. gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime
della strada>;
d) tre
rappresentanti delle imprese assicuratrici, scelti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione
dell'associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;
e) due
rappresentanti degli utenti di autoveicoli, scelti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato su terne proposte da
enti e da associazioni di categoria interessati.
Quando il
comitato debba adottare le deliberazioni di cui al secondo comma
dell'art. 38 la composizione dello stesso è integrata da un
rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da
due rappresentanti del personale dipendente da imprese di assicurazione
e da un rappresentante degli agenti di assicurazione scelti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle
associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale.
I componenti il
comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'ufficio di
segreteria del comitato è composto da tre membri, di cui due funzionari
della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo ed il terzo designato della CONSAP - Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici - S.p.A. |
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Art. 38.Attribuzioni
del comitato e validità delle deliberazioni
Spetta al
comitato dare parere al consiglio di amministrazione della CONSAP -
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici- S.p.A.:
1) sulle
questioni relative all'applicazione delle disposizioni della legge
concernente il <Fondo di garanzia per le vittime della strada>;
2) sulla
designazione delle imprese di cui al secondo comma dell'art. 20 della
legge;
3) sulle
convenzioni da stipularsi da parte della CONSAP - Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici- S.p.A. quale gestore del <Fondo di garanzia per
le vittime della strada>;
4) sulle somme
da anticipare, a norma dell'art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n.
39, al commissario liquidatore di imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa che abbiano stipulato contratti per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore;
5) su ogni altra
questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP -
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici- S.p.A. ritenga di
sottoporgli.
Spetta altresì
al comitato di deliberare, a norma dell'art. 11, terzo e quarto comma,
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni
nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il trasferimento del portafoglio di
imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti che siano
poste in liquidazione coatta amministrativa e la ripartizione fra le
imprese cessionarie del relativo personale.
Le riunioni del
comitato sono valide quando intervengano almeno sei dei suoi componenti
salvo che per le deliberazioni sulle materie indicate al comma
precedente, per le quali occorre la presenza di almeno otto componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso
di parità di voti prevale quello del presidente.
Ai membri del
comitato spetta un gettone di presenza e a quelli della segreteria una
indennità nella misura che sarà determinata dal consiglio di
amministrazione della CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici- S.p.A. |
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Art. 39.
Modalità per la gestione del <Fondo di garanzia per le vittime
della strada>
La CONSAP -
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici- S.p.A. deve tenere
contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla
gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della strada>,
nonchè una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo
che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle
obbligazioni del Fondo stesso.
Il consiglio di
amministrazione della CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici- S.p.A., nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili,
deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme
disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o
garantiti dallo Stato italiano. |
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Art. 40..Rendiconto
della gestione del <Fondo di garanzia per le vittime della strada>
Il rendiconto della
gestione del <Fondo di garanzia per le vittime della strada>, approvato
dal consiglio di amministrazione della CONSAP - Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici- S.p.A., deve essere trasmesso, unitamente ad una
relazione dello stesso consiglio al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre dell'anno successivo
a quello cui esso si riferisce.
Il rendiconto
deve comprendere le seguenti voci:
In entrata:
1) contributi di
competenza dell'esercizio;
2) redditi
ricavati dall'impiego delle somme disponibili;
3) somme
recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e
di surroga, al netto delle relative spese e distinte a seconda che si
riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori;
4) somme
recuperate direttamente dalla CONSAP - Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici- S.p.A., gestione autonoma del <Fondo di garanzia
per le vittime della strada> in dipendenza di azioni di surrogazione
verso imprese poste in liquidazione coatta ;
5) rimborsi di
anticipazioni effettuate al commissario liquidatore a norma dell'art. 12
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni
nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
6) interessi di
mora per il ritardato versamento dei contributi;
7) .altre
entrate, da indicare analiticamente;
- eventuale
disavanzo.
In uscita:
1) somme
anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e delle
relative spese di liquidazione, distinte a seconda che si riferiscano a
sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori. Le predette
somme debbono essere altresì distinte a seconda che si riferiscano a
sinistri di cui alle lettere.a), b) e c) del primo comma dell'art. 19
della legge;
2) somme pagate
dalla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici- S.p.A.,
gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della strada>
per sinistri e per spese di liquidazione in caso di applicazione
dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con
modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 o dell'art. 4 del
decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni
nella legge 24 novembre 1978, n. 738 ;
3) somme
anticipate a norma dell'art. 12 del citato decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977,
n. 39, al commissario liquidatore di imprese poste in liquidazione
coatta amministrativa;
4) quota delle
spese generali sostenute dalle imprese designate per la gestione di
sinistri a carico del Fondo, quali risultano dai rendiconti delle
imprese stesse;
5) spese
sostenute dalla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici-
S.p.A. per la gestione del Fondo;
6) interessi
passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di
sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità
previste dalle convenzioni di cui all'art. 20, ultimo comma, della
legge;
7)altre uscite,
da indicare analiticamente;
- eventuale
avanzo.
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Art. 41.Situazione
patrimoniale della gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le
vittime della strada>
Il rendiconto di cui
all'articolo precedente deve essere accompagnato da una situazione
patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:
Nell'attivo:
1) la consistenza di
cassa;
2) l'ammontare dei
depositi presso istituti di credito;
3) altre attività
mobiliari, da indicare analiticamente;
4) i crediti per
contributi non incassati;
5) altre partite
creditorie, da indicare analiticamente;
- l'eventuale saldo a
conguaglio.
Nel passivo:
1) i debiti verso le
imprese designate per i rimborsi di somme da queste anticipate per il
pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;
2) altre partite
debitorie, da indicare analiticamente;
- l'eventuale saldo a
conguaglio.
In apposita colonna
interna deve essere posto in evidenza l'avanzo o il disavanzo risultante
dal rendiconto di cui al precedente articolo, distinguendolo dal saldo a
conguaglio positivo o negativo riportato dall'esercizio precedente.
Ai fini della
determinazione del contributo di cui all'art. 31 della legge, il
rendiconto deve essere altresì corredato da un prospetto dal quale deve
risultare, in base alle comunicazioni effettuate, a seconda dei casi,
dalle imprese designate, dal commissario liquidatore autorizzato ai
sensi dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito
con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 o dall'impresa
cessionaria del portafoglio a norma del decreto-legge 26 settembre 1978,
n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n.
738 l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora
pagati dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce
il rendiconto. Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda
che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in
esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui
alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 19 della legge. |
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Art 42
Vigilanza governativa sul <Fondo di garanzia per le vittime della
strada>
Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere in
qualunque momento alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici- S.p.A. notizie e dati sulla gestione autonoma del <Fondo di
garanzia per le vittime della strada> e disporre accertamenti ove lo
ritenga necessario. |
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Art. 43.
Contributo da corrispondere alla CONSAP - Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici- S.p.A., gestione autonoma del <Fondo di garanzia
per le vittime della strada>
Entro il 31 ottobre
di ciascun anno il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato determina con proprio decreto, sulla base dei risultati
del rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del
contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo
alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici- S.p.A.,
gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della strada>.
Entro il 31 gennaio
di ogni anno le imprese sono tenute a versare un contributo provvisorio
relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita
per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio
approvato.
Il conguaglio fra la
somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi
del comma precedente, nonchè il versamento del saldo a debito o credito
dell'impresa stessa sono effettuati sulla base dei premi incassati
risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma
anticipata, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione
di detto bilancio. |
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Art. 44 Ritardato
versamento del contributo.
In caso di ritardato
versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti gli interessi
di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il versamento
stesso avrebbe dovuto essere effettuato. |
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CAPO VI - Delle
imprese designate |
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Art. 45
Designazione delle imprese.
Le imprese che
debbono provvedere alla liquidazione dei sinistri di cui all'art. 19
della legge sono designate con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, sentito il consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e tenuto conto, per ciascuna
impresa, della sua capacità finanziaria e dell'esistenza di una adeguata
organizzazione per la liquidazione dei sinistri.
I decreti di
designazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. |
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Art. 46.
Gestione separata delle imprese designate.
Le imprese designate
debbono tenere gestione separata dei sinistri di cui all'art.19 della
legge, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 48 e
50 del presente regolamento.
Per la predetta
gestione le imprese debbono tenere separatamente presso la sede centrale
tutti i registri di cui al precedente art. 36, con le stesse modalità
previste da detto articolo. |
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Art. 47
Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti.
La corrispondenza, i
libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi
alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui
all'art. 19 della legge debbono recare, oltre la denominazione
dell'impresa e le altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione:
<Impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, per la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada">.
Le imprese non
possono utilizzare l'intestazione di cui al precedente comma per la
corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle
operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri di cui
all'art. 19 della legge. |
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Art. 48.
Rendiconto delle imprese designate.
Il rendiconto degli
oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate debbono
trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del <Fondo di garanzia per le vittime della strada>, deve
comprendere le seguenti voci:
1) pagamenti
effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti
nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori. I predetti
pagamenti debbono anche essere distinti a seconda che si riferiscano a
sinistri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 19
della legge;
2) spese sostenute
per la liquidazione dei sinistri di cui al punto 1);
3) quota delle spese
generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di
cui all'art. 19 della legge;
4) somme recuperate
dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di
surroga, al netto delle relative spese, distinte a seconda che si
riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi
precedenti.
Al rendiconto deve
essere allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di
addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei
rapporti con la CONSAP, gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le
vittime della strada>.
Da tale estratto
conto debbono risultare:
Nella parte A:
1) l'importo dei
sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per
le voci 1), 2) e 3) di cui al primo comma del presente articolo;
2) l'importo degli
interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in conformità di
quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 20, ultimo comma,
della legge;
3) le altre somme
eventualmente addebitate al Fondo;
- l'eventuale saldo a
conguaglio.
Nella parte B:
1) l'importo dei
rimborsi da parte della gestione autonoma del Fondo all'impresa per le
somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e
relative spese di liquidazione;
2) le somme
recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso
e di surroga, al netto delle relative spese;
3) l'importo degli
interessi passivi;
4) altre somme
eventualmente accreditate al Fondo;
- l'eventuale saldo a
conguaglio.
Il rendiconto deve
essere trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del
semestre al quale si riferisce.
Entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le
imprese designate debbono trasmettere alla CONSAP, gestione autonoma del
<Fondo di garanzia per le vittime della strada> un prospetto dal quale
deve risultare l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e
non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il
prospetto.
Gli importi suddetti
debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri
avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori.
I documenti indicati
nel presente articolo debbono essere sottoscritti dai legali
rappresentanti delle imprese designate. |
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Art. 49. Convenzioni
fra le imprese designate e la CONSAP - Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici- S.p.A., gestione autonoma del <Fondo di garanzia
per le vittime della strada>
Le convenzioni fra le
imprese designate e la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici- S.p.A., gestione autonoma del <Fondo di garanzia per le
vittime della strada>, di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge,
debbono, in ogni caso, regolare:
a) il termine entro
il quale l'Istituto dovrà comunicare il proprio benestare o le sue
eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle
imprese a norma del precedente art. 48;
b) il termine entro
il quale l'Istituto, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dovrà
rimettere alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti
semestrali;
c) le modalità per la
determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme
da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di
liquidazione;
d) i casi di
giustificata necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso
di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di
cui alla precedente lettera b);
e) i criteri cui le
imprese dovranno attenersi per determinare le spese di liquidazione dei
sinistri di cui all'art. 19 della legge e per calcolare la quota parte
delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti
sinistri;
f) i casi in cui le
imprese dovranno chiedere il preventivo benestare all'Istituto prima di
procedere alla liquidazione dei sinistri, nonchè le procedure cui le
imprese dovranno attenersi nei rapporti con l'Istituto in caso di
contestazioni relative ai sinistri di cui all'art. 19 della legge.
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Art. 50.
Obbligo per le imprese designate di fornire all'Istituto nazionale
delle assicurazioni dati ed elementi sulla gestione di sinistri e
vigilanza governativa sulle imprese designate.
La CONSAP -
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici- S.p.A., gestione autonoma
del <Fondo di garanzia per la vittime della strada>, può chiedere alle
imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri
di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 19 della
legge. Le stesse imprese designate debbono tenere a disposizione della
CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici- S.p.A., per gli
eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la
predetta gestione.
Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di disporre
ispezioni presso le imprese designate, per controllare l'osservanza
delle disposizioni della legge, del regolamento, dei decreti, delle
istruzioni ministeriali, nonchè delle convenzioni di cui all'ultimo
comma dell'art. 20 della legge.
Le imprese debbono
mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta
la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto
concerne i rapporti con la gestione autonoma del Fondo e la prestazione
del servizio di liquidazione dei sinistri, e debbono fornire le notizie
e i dati che siano ad esse richiesti. |
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CAPO VII - Del conto
consortile
Il presente capo per
effetto del D.M. 28 dicembre 1995 che ha messo in liquidazione il Conto
consortile è da considerarsi implicitamente abrogato. |
. |
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CAPO VIII - Sanzioni
amministrative |
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Art. 65.
.Sanzioni amministrative.
Gli amministratori e
i direttori delle imprese di cui all'art. 10 della legge che non
osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le
disposizioni del presente regolamento sono puniti con le sanzioni
amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni
comminate dalle disposizioni in vigore.
La violazione delle
disposizioni degli articoli 9, 10 e 14, primo e secondo comma, del
presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da lire
4.000 a lire 20.000.
La violazione delle
disposizioni degli articoli 16, primo comma, e 18, secondo comma, è
punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 30.000.
La violazione delle
disposizioni degli articoli 36, 43, secondo e terzo comma, 46, 47,
ultimo comma, 66, primo comma, nonchè delle disposizioni contenute nel
Capo VII del presente regolamento che stabiliscono per le imprese
l'obbligo delle comunicazioni e dei versamenti in esse previsti alla
CONSAP, quale gestore del conto consortile, è punita con la sanzione
amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000.
Le sanzioni
amministrative previste dal presente articolo sono applicate dal
prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della
legge 3 maggio 1967, n. 317. |
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CAPO IX -
Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 66.Contributo
per la prima applicazione della legge.
Il contributo dovuto
a norma dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge, per l'anno in cui
inizierà ad avere applicazione l'obbligo di assicurazione, deve essere
versato dalle imprese alla CONSAP, gestione autonoma del <Fondo di
garanzia per le vittime della strada>, nel termine di novanta giorni da
quello di pubblicazione del presente regolamento.
Detto contributo è
dovuto per il suo intero ammontare, stabilito nell'ultimo comma
dell'art. 31 della legge, qualunque sia il periodo intercorrente fra la
data di applicazione dell'art. 19 della legge ed il 31 dicembre
successivo e per esso non si fa luogo a conguaglio.
Qualora dopo il primo
anno in cui inizierà ad avere applicazione l'obbligo di assicurazione
persistano ancora a carico del Fondo gli oneri di cui all'art. 37 della
legge, il contributo rimarrà stabilito anche per l'anno successivo al
primo nella misura del 3%. |
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Art. 67
.Adeguamento dei contratti in corso alle tariffe approvate.
I contratti di
assicurazione in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo
dell'assicurazione debbono essere adeguati alle tariffe approvate.
L'assicuratore, tuttavia, può differire tale adeguamento fino alla prima
scadenza annuale per i contratti già stipulati per somme non inferiori
ai massimali indicati nella tabella A allegata alla legge, fermi
restando gli obblighi derivanti dalla legge stessa. |
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Art. 68.Immissione
nel conto consortile dei rischi relativi ai contratti in corso alla data
di entrata in vigore della legge
I rischi relativi ai
contratti in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo
dell'assicurazione debbono essere immessi nel conto consortile a
decorrere dalla prima scadenza annuale del premio. |
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Art. 69.Partecipazione
dei rappresentanti degli utenti alla commissione consultiva per le
assicurazioni private.
Nel caso in cui la
commissione consultiva per le assicurazioni private sia richiesta di
esprimere pareri in materia di tariffe per l'assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, chiama a partecipare alle riunioni, a norma dell'art. 79,
secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, esperti di particolare competenza
scelti fra le diverse categorie di utenti per coadiuvare la commissione
nell'assolvimento del suo compito. |
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Art. 70
.Modalità
per la determinazione dei sinistri avvenuti nell'esercizio.
Ai fini del
calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in
un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio
stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora
denunciati entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, si procederà
ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare
a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi
precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio.
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Art. 71.
.Azione per conseguire le prestazioni di cui all'art. 37 della
legge.
L'azione per
conseguire le prestazioni di cui all'art. 37 della legge contro le
imprese designate a norma dell'art. 20 della stessa spetta agli aventi
diritto al risarcimento e agli assicurati che abbiano risarcito il
danno, nei limiti della quota, non soddisfatta con la prima
distribuzione dell'attivo, del credito per il quale sono stati ammessi
al passivo della liquidazione coatta. Spetta anche, in surrogazione nei
diritti degli assicurati responsabili, agli aventi diritto non risarciti
e non ammessi al passivo, nei limiti della quota, non soddisfatta con la
prima distribuzione, del credito per il quale è avvenuta l'ammissione al
passivo dell'assicurato responsabile. |
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Art. 72. Convenzioni
con gli enti gestori dell'assicurazione sociale.
Gli enti gestori
dell'assicurazione sociale possono stipulare con gli assicuratori e le
imprese designate apposite convenzioni, con le quali possono essere
stabilite le modalità per il rimborso delle spese da essi sostenute per
prestazioni erogate ai danneggiati ed essere previsti criteri per la
determinazione, anche in via forfettaria, delle somme da rimborsare . |
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