TITOLO I
Regolazione dei mercati
Capo I
Interventi nel settore assicurativo
Articolo 1
Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, è inserito il seguente:
<Articolo 12-bis - 1. Al fine di garantire la
trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi,
nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di
assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di
rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando
altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi
opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.
2. É fatto obbligo alle imprese di assicurazione di
rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi
informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze
assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e
natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare,
anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste
contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per
sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da
parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata
contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma
5, del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della
presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta
giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento"
quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli
oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di
età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge
vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida
senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con
un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida
senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con
un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la
formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto
per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida
con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con
un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la
formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del
malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la
prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a
quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50
centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo
con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo
con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a
comunicare all'Isvap, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
(Cncu) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i
premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni
semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere
effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno
successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno
in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento
sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima
della loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma
4, applicati dall'impresa in ogni singola Provincia>.
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le
comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate
nel periodo compreso tra il 1^ e il 10 aprile per il successivo semestre
luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1^ e il 10 ottobre per il
successivo semestre gennaio-giugno.
Articolo 2
Funzioni di vigilanza dell'Isvap
1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap
) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo l nonché nel presente
articolo.
2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza
nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8
dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire.
In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è
raddoppiata. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12-quater,
comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4
della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun
illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata
informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio
permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) istituito dalla
legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare apposita convenzione
con l'Istituto nazionale di statistica (Istat) e a cofinanziare, secondo
modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento
rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie
assegnate al Cncu stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "con cadenza
trimestrale" sono soppresse;
b) il quarto periodo è soppresso.
5. All'articolo 2 del decreto legge 28 marzo 2000, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo
il comma 5-quater, è inserito il seguente:
<5-quater - 1 . Le procedure e le modalità di
funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con
provvedimento dell'Isvap da pubblicare nella <Gazzetta Ufficiale>. Con lo
stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle
imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti
indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma>.
Articolo 3
Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione
1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è
inserito il seguente:
<Articolo 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione
esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono
tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di
assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di
accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione,
constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o
all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra
imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di
assicurazione deve garantire all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso
agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla
richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di
prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'Isvap al fine
di veder garantito il proprio diritto.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del
presente articolo>.
2. Il decreto del ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Articolo 4
Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei
veicoli
1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, è
inserito il seguente:
<Articolo 12-quater - 1. Il rifiuto o l'elusione da
parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte
presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione
obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a
lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.
2. É fatta salva la facoltà di revoca
dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la
circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od
elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di
una polizza Rc auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi>.
Articolo 5
Modifiche al decreto legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1977
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del
decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
<Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della
legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modificazioni, deve essere
corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del
presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle
ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad
accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo
di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato
lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate
al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze
nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai
dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito,
all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante
l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso,
dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere
all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di
tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte
dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi
termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che
abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove
non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento,
richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le
necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e
secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei
documenti integrativi>.
2. In attesa di una disciplina organica sul danno
biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato
per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo
crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione
a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui
all' ALLEGATO A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si
riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento
per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del
primo punto è pari a lire un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato
un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in
caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta
per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno
biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona,
suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile
indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di
reddito del danneggiato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno
biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni
soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del ministro della Sanità, di concerto
con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
accertata dall'Istat.
7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:
<L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice
dei termini prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione
della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un
milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta,
all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa
corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi
giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta
giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire
duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre
quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta
effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta
la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione
dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli
interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata
con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di
lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso
ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo
di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta
milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro
quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato
il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal
sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma
provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni
di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva
o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente
articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono
e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per
l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la
documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il
corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di
liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei
compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto>.
Articolo 6
Ricorsi
1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi
dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le
infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice
amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma
18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai
provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari
previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni
private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di
assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. É abrogata ogni
diversa disposizione.
Allegato A (v. articolo 5, comma 2)
TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO
Punto percentuale Coefficiente di invalidità
moltiplicatore
1 1,0
2 1,1
3 1,2
4 1,3
5 1,5
6 1,7
7 1,9
8 2,1
9 2,3