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| Spese stragiudiziali per l'infortunistica | ||||||||||
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Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 21 gennaio 2010,
n.2010: Infortunistica - Risarcimento spese stragiudiziali |
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"In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto
ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale
ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento
del danno sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo
giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la
configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come
danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di
detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta
in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e
di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in
relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata
necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio
stragiudiziale del diritto al risarcimento". La Corte ha ripercorso il proprio precedente orientamento (Sentenze 2775/2006, 14594/2005 e 9400/1999), elaborato con riferimento a ipotesi in cui la spesa stragiudiziale era stata sostenuta per avere la parte, che poi aveva agito giudizialmente, investito della vicenda un avvocato. "La legittimità di un simile incarico è indiscutibile perché la prestazione di assistenza legale stragiudiziale trova nell'ordinamento riconoscimento nella stessa tariffa professionale forense". La Corte si domanda se "un analogo principio possa trovare applicazione allorquando l'assistenza stragiudiziale sia prestata da un soggetto che non rivesta la qualità di professionista legale iscritto all'apposito albo ed in particolare se sia d'ostacolo l'essere stata la prestazione svolta da un soggetto non avente quella qualità". "La risposta a quest'ultimo interrogativo dev'essere negativa e, quindi, ne segue la risposta positiva al primo interrogativo". Secondo la Cassazione, infatti, "è stato affermato che «La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita.» (Cass. n. 12840 del 2006; nello steso senso Cass. n. 7539 del 1997. Si veda pure Cass. n. 5906 del 1987). Dunque, del tutto irrilevante è che l'attività di assistenza legale sia stata prestata da un soggetto che non rivestiva la qualità di professionista legale". |
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