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Art.
23
(Modalita' di risarcimento del danno)
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Il
modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto
legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a
persona.
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All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato
dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo
comma e' inserito il seguente:
"Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal
veicolo e' tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento
fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro
tre mesi dal risarcimento. Nel
caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore
ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo
di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui
all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del
veicolo l'obbligo di presentazione della fattura e' sostituito
dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta
rottamazione".
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