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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI
GENERALI
SERVIZIO POLIZIA AMM.VA E
SOCIALE
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Testo completo della circolare
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559/C.8862.10089.D.A(1)
........................Roma, 4 giugno 1998
OGGETTO: Autorizzazione ex art
134 T.U.L.P.S. - consulenti incaricati.
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
e, per conoscenza
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA
REGIONE SICILIANA PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
NELLA REGIONE SARDA CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
Sono stati richiesti a questo
Ministero dei chiarimenti in merito al regime autorizzatorio del
settore dell’investigazione privata allorquando la raccolta di
informazioni è effettuata da consulenti, o periti, incaricati da privati di
ricostruire la dinamica degli incidenti stradali. Con circolari n.300/A/1520/124/77,
datata 6 febbraio 1998, del Servizio della Polizia Stradale,
avente per oggetto “Richiesta di informazioni relative alle
modalità di incidenti stradali”, e n.559/C.5808.10089.D.A(1), in
data 2 maggio 1997, del Servizio Polizia Amministrativa e Sociale, avente
per argomento le investigazioni private, che si richiamano
integralmente, sono stati forniti, rispettivamente, chiarimenti in
merito alle formalità procedurali della presentazione agli organi di
polizia della richiesta di accesso alle informazioni acquisite
riguardanti le modalità degli incidenti stradali, e delucidazioni circa
le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività da
parte di periti assicurativi o di investigatori privati a ciò
delegati dai privati.
Invero dalle comunicazioni
relative al rilascio di autorizzazioni di investigatore privato,
pervenute a questo Ministero nel corso dell’ultimo semestre del 1997, è
emerso che inspiegabilmente gran parte dei provvedimenti adottati si
riferiscono a licenze di investigazione concesse a consulenti
assicurativi o periti abilitati.
Si ritiene al riguardo
necessario fornire ulteriori precisazioni.
La raccolta di informazioni per
conto di committenti, consultando le risultanze di pubblici
registri, necessita, come noto, dell’autorizzazione ex art. 115
del T.U.L.P.S., mentre non devono munirsi di licenza di polizia le
imprese di assicurazione, e coloro che svolgono attività professionale
di perito assicurativo, per l’accertamento e la stima dei
danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla
disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.990, purché iscritti nel ruolo
istituito con legge 17 febbraio 1992, n.166.
In effetti il perito
assicurativo, competente ad emettere un ponderato giudizio per accertare
un fatto, per stimare l'entità di una cosa, può avere l’esigenza di
documentarsi presso gli organi di polizia.
Invero, alla luce delle citate
circolari ministeriali, ulteriori categorie di soggetti possono
visionare gli atti in parola, anche se per finalità parzialmente
differente dall’accertamento del danno alle cose, quale per esempio quello
relativo, in caso di esito di lesioni o di morte, all’accertamento
dell’entità del danno alla persona, ovvero quello riguardante l’esercizio
del diritto di difesa. In effetti, anche tali consulenti hanno la
necessità di ottenere le informazioni già acquisite dagli organi di
polizia relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza
ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei
veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Qualora il consulente
assicurativo, legale, medico od altro soggetto imprenditoriale
comunque abilitato, giacché iscritto in un apposito registro, non consideri
esaustivo l’esito della predetta visione documentale ed intenda
proseguire in un’attività investigativa, l’attuale legislazione qualifica
l’esercizio in questione come una vera e propria forma di
investigazione privata, sottoposta quindi alla restrizione di cui all’art.134
del T.U.L.P.S..
Come è noto tale disposizione
disciplina l’attività di indagine quando l’informazione, la
notizia, il ragguaglio ed altra simile ricerca, non sia ricavabile
semplicemente da pubblici registri, ma attraverso un’attiva indagine
avente ad oggetto situazioni e circostanze di fatto da cui
emergono dati successivamente rielaborati in un più ampio quadro
complessivo.
Di conseguenza, nel caso in cui
il perito assicurativo, il consulente del settore
medico-legale, ovvero altro soggetto imprenditore iscritto in
speciali elenchi, ritenga di esulare dal ponderato giudizio per cui è
abilitato, al fine di estendere la ricerca al terreno dell’indagine e
dell’investigazione, dovrà rivolgersi per l’attività investigativa privata
ad un soggetto a ciò legittimato, oppure potrà conseguire la
licenza di polizia, purché in possesso di tutti i requisiti previsti
dall’art. 136 T.U.L.P.S..
Il rilevante numero di licenze
di investigazione privata, riferito alla categoria dei periti
assicurativi, come sopraricordato, farebbe supporre che non sia stata
sempre effettuata una completa analisi di tutti i criteri stabiliti nel
citato art.136 del T.U.L.P.S., e in particolare la valutazione del
numero e dell’importanza degli istituti già esistenti nella provincia
prima del rilascio di nuove autorizzazioni.
Infatti la circostanza che
l’interessato iscritto in un elenco, ruolo o albo, chieda di essere
autorizzato a svolgere i servizi investigativi privati, ancorché
limitati ovvero dipendenti dalla propria qualificata attività
lavorativa, non è da sola sufficiente al rilascio della licenza di
polizia di cui all’art.134 del T.U.L.P.S..
La valutazione della capacità
tecnica e del numero e dell’importanza degli istituti
operanti appaiono, nella fattispecie i esame, meritevoli degli
approfondimenti ex art.136 T.U.L.P.S..
Il richiamato art.136, infatti,
non richiede una capacità tecnica specifica e limitata ad un
determinato settore investigativo, bensì la più ampia e generale capacità di
raccogliere informazioni e condurre indagini.
Per quanto riguarda la
valutazione del numero e dell’importanza delle imprese già operanti, in
relazione alle nuove istanze di autorizzazioni a svolgere
servizi investigativi, ancorché limitati ad una particolare materia, quale
quella degli incidenti stradali, occorre accertare se tutti i soggetti
operanti nella provincia siano sufficienti a soddisfare, in
condizione di reale e diffusa concorrenza, le richieste.
Conseguentemente, in sede di
applicazione pratica di rilascio di autorizzazione a svolgere
servizi investigativi limitatamente ad una sola attività, è da tenere
presente l’entità del numero sia delle
imprese legittimate
all’investigazione privata per una particolare utenza, sia di quelle che
possono svolgere attività investigativa senza alcuna limitazione, sia del
contingente complessivo degli enti comunque autorizzati.
E’ necessario in ogni modo
tenere presente se la concessione di ulteriori titoli abilitativi,
possa risolversi in danno dell’ordine e della sicurezza pubblica ai
sensi dell’art.136 T.U.L.P.S..
Di conseguenza, per i periti
assicurativi, nonché per gli altri consulenti abilitati, non si
rileva alcun titolo di preferenza, o privilegio, nella ponderazione
dell’interesse pubblico che suggerisca il rilascio della licenza di
polizia ex art.134.
Pertanto, per questo gruppo di
consulenti, come per ogni altra categoria di consulenti o di
professionisti, abilitati ad esercitare un’attività in via esclusiva,
dovrà essere disposta un’istruttoria che abbia ad oggetto tutti ed
esclusivamente i requisiti richiesti per l’espletamento della specifica
attività di investigazione privata.
8862/Nem F.TO SINISI PEL
MINISTRO
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