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a cura di Zuliani Valter Giorgio

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Accertamenti presso le Autorità da parte dei periti assicurativi

 
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

SERVIZIO POLIZIA AMM.VA E SOCIALE

 

Testo completo della circolare

 

559/C.8862.10089.D.A(1) ........................Roma, 4 giugno 1998

 

 

OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti incaricati.

 

 

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, per conoscenza

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

 

 

Sono stati richiesti a questo Ministero dei chiarimenti in merito al regime autorizzatorio del settore dell’investigazione privata allorquando la raccolta di informazioni è effettuata da consulenti, o periti, incaricati da privati di ricostruire la dinamica degli incidenti stradali. Con circolari n.300/A/1520/124/77, datata 6 febbraio 1998, del Servizio della Polizia Stradale, avente per oggetto “Richiesta di informazioni relative alle modalità di incidenti stradali”, e n.559/C.5808.10089.D.A(1), in data 2 maggio 1997, del Servizio Polizia Amministrativa e Sociale, avente per argomento le investigazioni private, che si richiamano integralmente, sono stati forniti, rispettivamente, chiarimenti in merito alle formalità procedurali della presentazione agli organi di polizia della richiesta di accesso alle informazioni acquisite riguardanti le modalità degli incidenti stradali, e delucidazioni circa le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività da parte di periti assicurativi o di investigatori privati a ciò delegati dai privati.

Invero dalle comunicazioni relative al rilascio di autorizzazioni di investigatore privato, pervenute a questo Ministero nel corso dell’ultimo semestre del 1997, è emerso che inspiegabilmente gran parte dei provvedimenti adottati si riferiscono a licenze di investigazione concesse a consulenti assicurativi o periti abilitati.

Si ritiene al riguardo necessario fornire ulteriori precisazioni.

La raccolta di informazioni per conto di committenti, consultando le risultanze di pubblici registri, necessita, come noto, dell’autorizzazione ex art. 115 del T.U.L.P.S., mentre non devono munirsi di licenza di polizia le imprese di assicurazione, e coloro che svolgono attività professionale di perito assicurativo, per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.990, purché iscritti nel ruolo istituito con legge 17 febbraio 1992, n.166.

In effetti il perito assicurativo, competente ad emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto, per stimare l'entità di una cosa, può avere l’esigenza di documentarsi presso gli organi di polizia.

Invero, alla luce delle citate circolari ministeriali, ulteriori categorie di soggetti possono visionare gli atti in parola, anche se per finalità parzialmente differente dall’accertamento del danno alle cose, quale per esempio quello relativo, in caso di esito di lesioni o di morte, all’accertamento dell’entità del danno alla persona, ovvero quello riguardante l’esercizio del diritto di difesa. In effetti, anche tali consulenti hanno la necessità di ottenere le informazioni già acquisite dagli organi di polizia relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Qualora il consulente assicurativo, legale, medico od altro soggetto imprenditoriale comunque abilitato, giacché iscritto in un apposito registro, non consideri esaustivo l’esito della predetta visione documentale ed intenda proseguire in un’attività investigativa, l’attuale legislazione qualifica l’esercizio in questione come una vera e propria forma di investigazione privata, sottoposta quindi alla restrizione di cui all’art.134 del T.U.L.P.S..

Come è noto tale disposizione disciplina l’attività di indagine quando l’informazione, la notizia, il ragguaglio ed altra simile ricerca, non sia ricavabile semplicemente da pubblici registri, ma attraverso un’attiva indagine avente ad oggetto situazioni e circostanze di fatto da cui emergono dati successivamente rielaborati in un più ampio quadro complessivo.

Di conseguenza, nel caso in cui il perito assicurativo, il consulente del settore medico-legale, ovvero altro soggetto imprenditore iscritto in speciali elenchi, ritenga di esulare dal ponderato giudizio per cui è abilitato, al fine di estendere la ricerca al terreno dell’indagine e dell’investigazione, dovrà rivolgersi per l’attività investigativa privata ad un soggetto a ciò legittimato, oppure potrà conseguire la licenza di polizia, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 136 T.U.L.P.S..

Il rilevante numero di licenze di investigazione privata, riferito alla categoria dei periti assicurativi, come sopraricordato, farebbe supporre che non sia stata sempre effettuata una completa analisi di tutti i criteri stabiliti nel citato art.136 del T.U.L.P.S., e in particolare la valutazione del numero e dell’importanza degli istituti già esistenti nella provincia prima del rilascio di nuove autorizzazioni.

Infatti la circostanza che l’interessato iscritto in un elenco, ruolo o albo, chieda di essere autorizzato a svolgere i servizi investigativi privati, ancorché limitati ovvero dipendenti dalla propria qualificata attività lavorativa, non è da sola sufficiente al rilascio della licenza di polizia di cui all’art.134 del T.U.L.P.S..

La valutazione della capacità tecnica e del numero e dell’importanza degli istituti operanti appaiono, nella fattispecie i  esame, meritevoli degli approfondimenti ex art.136 T.U.L.P.S..

Il richiamato art.136, infatti, non richiede una capacità tecnica specifica e limitata ad un determinato settore investigativo, bensì la più ampia e generale capacità di raccogliere informazioni e condurre indagini.

Per quanto riguarda la valutazione del numero e dell’importanza delle imprese già operanti, in relazione alle nuove istanze di autorizzazioni a svolgere servizi investigativi, ancorché limitati ad una particolare materia, quale quella degli incidenti stradali, occorre accertare se tutti i soggetti operanti nella provincia siano sufficienti a soddisfare, in condizione di reale e diffusa concorrenza, le richieste.

Conseguentemente, in sede di applicazione pratica di rilascio di autorizzazione a svolgere servizi investigativi limitatamente ad una sola attività, è da tenere presente l’entità del numero sia delle

imprese legittimate all’investigazione privata per una particolare utenza, sia di quelle che possono svolgere attività investigativa senza alcuna limitazione, sia del contingente complessivo degli enti comunque autorizzati.

E’ necessario in ogni modo tenere presente se la concessione di ulteriori titoli abilitativi, possa risolversi in danno dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’art.136 T.U.L.P.S..

Di conseguenza, per i periti assicurativi, nonché per gli altri consulenti abilitati, non si rileva alcun titolo di preferenza, o privilegio, nella ponderazione dell’interesse pubblico che suggerisca il rilascio della licenza di polizia ex art.134.

Pertanto, per questo gruppo di consulenti, come per ogni altra categoria di consulenti o di professionisti, abilitati ad esercitare un’attività in via esclusiva, dovrà essere disposta un’istruttoria che abbia ad oggetto tutti ed esclusivamente i requisiti richiesti per l’espletamento della specifica attività di investigazione privata.

 

8862/Nem F.TO SINISI PEL MINISTRO

 
 
     

 

     

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Pagina aggiornata al 18-02-06        

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