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I626 - TARIFFE DEI
PERITI ASSICURATIVI
Provvedimento n. 13390
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio 2004;
SENTITO il Relatore Professor Giuseppe
Tesauro;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTI gli articoli 10 ed 81 del Trattato
CE;
VISTO l'articolo 54, della legge 6
febbraio 1996, n. 52;
VISTO il Regolamento del Consiglio n.
1/2003 del 16 dicembre 2002;
VISTA la Comunicazione della Commissione
sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della
concorrenza, del 27 aprile 2004;
VISTA la documentazione inviata dall'Isvap
in data 4 maggio 2004;
VISTA la documentazione in proprio
possesso;
CONSIDERATO quanto segue:
I. PREMESSA
1.
In data 4 maggio 2004, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (di seguito Isvap) ha trasmesso
all'Autorità il testo di un
accordo (indicato
come edizione 2003) entrato in vigore il 1° marzo 2003. Tale
accordo, inviato
alla citata autorità di vigilanza per la ratifica, ha ad oggetto le
tariffe dei periti
assicurativi. Esso è stato stipulato tra l'Ania e le associazioni dei
periti maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della legge 17 febbraio
1992, n. 166, concernente "istituzione
e funzionamento del ruolo nazionale dei
periti assicurativi
per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti
dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi"
[In GURI n. 48,
del 27 febbraio 1992.].
II. LE PARTI
2.
Ania è l'associazione nazionale tra le
imprese assicuratrici, attiva, in Italia, a partire dal 1944. Finalità
dell'associazione, secondo quanto indicato nello Statuto, è la tutela
degli interessi della categoria: a tale scopo, l'Ania studia e collabora
alla risoluzione dei problemi di ordine tecnico, finanziario,
amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo per l'industria
assicurativa. Le imprese associate all'Ania sono 210, per un totale di
imprese, pari al 98% del mercato assicurativo in termini di premi
[Il dato riguarda
tutte le imprese di assicurazione, non solo quelle attive nei rami auto.].
3.
Risultano aver sottoscritto l'accordo
alcune delle associazioni di
periti maggiormente
rappresentative sul territorio nazionale, di seguito illustrate, alle
quali sono aderenti circa 5.000
periti su un totale
di circa 7.000 periti
iscritti all'Albo.
4.
Aicis – Associazione Italiana Consulenti
Infortunistica Stradale – è un'associazione professionale costituita nel
1969 allo scopo di curare la tutela e gli interessi della categoria dei
consulenti di infortunistica stradale e, in genere, di tutti i
periti che operano
nel settore assicurativo. Gli iscritti a tale associazione risultano circa
1.800.
5.
Snapi – Sindacato nazionale autonomo
periti industriali
– è un sindacato rappresentativo dei
periti industriali
che annovera circa 3000 iscritti, dei quali circa 500 sono
periti
assicurativi.
6.
Snapia – Sindacato nazionale
periti industriali
assicurativi – è un sindacato che annovera circa 200 iscritti, residenti
prevalentemente nella provincia di Napoli, con alcuni iscritti anche in
altre regioni, quali la Lombardia e la Sicilia.
7.
Snapis – Sindacato nazionale autonomo
periti
infortunistica stradale – è un sindacato, fondato nel 1978, che esercita
funzioni di difesa della categoria nei suoi aspetti morali e materiali e
tutela i legittimi diritti individuali e collettivi dei
Periti in
infortunistica stradale. Gli iscritti a tale associazione risultano circa
1.700.
8.
L'UIPA – Unione Italiana
periti assicurativi
– annovera circa 200 iscritti.
9.
Il CNPI – Consiglio Nazionale
Periti Industriali
– annovera circa 500 iscritti.
III. IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
10.
Come è noto, la legge n. 166/92, istitutiva
del ruolo dei periti
assicurativi, regolamenta le attività relative all'accertamento ed alla
stima del danno dei sinistri relativi al settore auto.
Vale premettere che la professione in
parola, secondo gli articoli 1 e ss. della citata legge, può essere
esercitata solo previa iscrizione al Ruolo nazionale dei
periti
assicurativi, subordinata al possesso di una serie di requisiti indicati
dall'articolo 5 della legge n. 166/92, tra cui rileva l'aver superato un
apposito esame di idoneità
[L'art. 5, comma 1, della
legge n. 166/92, in particolare, così dispone: "Ha diritto di essere
iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia
cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità o
sia straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a
condizione che analogo trattamento sia riservato nei paesi di origine ai
cittadini italiani, salvo il caso di apolidia; b) abbia il godimento dei
diritti civili; c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la
pubblica amministrazione…; d) sia fornito di diploma di scuola media
secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea; e) abbiano superato
una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie
tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo
coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area
meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi
professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni
l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea
documentazione anche fiscale".].
11.
Le modalità di determinazione delle tariffe professionali dei
periti
assicurativi, invece, sono individuate dall'articolo 14 della normativa in
questione.
In particolare, il comma 1 dell'articolo in
esame dispone che "la tariffa delle prestazioni dei
periti
assicurativi, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima
dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la
commissione nazionale di cui all'articolo 7
[La Commissione
non esiste più per effetto dell'abrogazione dell'art. 7, della legge n.
166/92, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 373, del 13
ottobre 1998.] e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
periti assicurativi
iscritti nel ruolo nonché l'associazione rappresentativa delle imprese di
assicurazione".
12.
Il successivo comma 2 prevede che nel solo caso di perizie a favore di
imprese di assicurazione
[Si ricorda che i
periti assicurativi
offrono i propri servizi, oltre che alle imprese di assicurazione, anche
ad altri soggetti quali privati per le controperizie ed i tribunali.]
"la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei
periti maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa
delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata
intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1".
Ad oggi, i decreti di cui ai commi 1 e 2 non
sono mai stati adottati.
L'articolo 16 della legge in parola inoltre
dispone: "Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la
tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
13.
Con Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione
delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1,
lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[In GURI n. 253,
del 29 ottobre 1998.], la quasi
totalità dei poteri in materia assicurativa sono stati trasferiti dal
Ministero dell'Industria all'Isvap.
Pertanto, attualmente è l'Isvap che può
esercitare i poteri previsti dall'articolo 14 della legge n. 166/92, in
materia di determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali
dei periti. Giova
rappresentare che l'Isvap non ha mai ratificato l'accordo
sottoscritto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 166/92, né
ha mai adottato i decreti di cui al comma 1 della disposizione richiamata.
14.
In merito all'articolo 14, commi 1 e 2,
della legge n. 166/92, l'Autorità, già in data 21 dicembre 2001 e 24
maggio 2002, aveva avuto modo di esprimere all'Isvap le proprie
perplessità circa la compatibilità con le disposizioni in materia di
concorrenza della legge sopra richiamata. Inoltre, nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 21 della legge n. 287/90, l'Autorità, in data 9
luglio 2002, ha inviato una segnalazione agli organi competenti,
sottolineando come la normativa in questione incidesse negativamente sulle
dinamiche competitive del mercato delle perizie assicurative ed auspicando
un riesame della stessa "al fine
di adeguarla ai principi della concorrenza e del corretto funzionamento
del mercato sanciti dalla legge n. 287/90".
IV. DESCRIZIONE DELL'INTESA
15.
L'edizione 2003 dell'accordo
Ania/organizzazioni peritali, inviato dall'Isvap in data 4 maggio 2004,
delinea "i termini della
collaborazione professionale tra imprese e
periti assicurativi".
Nelle premesse dell'accordo
si legge che esso "è operante per
tutti gli aderenti alle OO.PP. firmatarie e, dal momento della ratifica
dell'Isvap, per tutti gli iscritti al Ruolo".
16.
In linea generale, l'accordo
concerne le tariffe, le modalità ed i contenuti delle prestazioni rese dai
periti alle imprese
di assicurazione ovvero agli enti assicurativi.
Particolare menzione meritano, in questa
sede, gli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 11 del citato
accordo.
17.
L'articolo 2, rubricato "Tariffe", così
dispone: "Per tutti gli incarichi conferiti a partire dal 1° marzo 2003,
le tariffe delle prestazioni peritali sono così determinate:
- per
importi periziati fino a 15.500 euro: applicazione di una percentuale
compresa tra l'1,7% e l'1,9%. In ogni caso le tariffe non possono essere
inferiori a 31 euro;
- per
l'eccedenza, oltre 15.500 euro e fino a 25.000 euro: applicazione di una
percentuale compresa tra l'1,2% e l'1,4%;
- per
l'eccedenza, oltre 25.000 euro: applicazione di una percentuale compresa
tra l'1% e l'1,2%.
Per gli incarichi non espletati per motivate
ragioni è riconosciuto un importo di 8 euro".
18.
L'articolo 3 dell'accordo
contiene un elenco delle prestazioni comprese nella tariffa, oltre a
quelle relative alla stima del danno. In particolare, vengono
regolamentate tutte le attività di perizia, nonché i valori da attribuire
ai diversi danni peritati. A riguardo, l'accordo
in esame richiama l'intesa Ania/carrozzieri ed i cd. tempari, i costi di
manodopera ed i prezzari delle parti di ricambio, su cui si basa l'intesa
da ultimo citata.
19.
Il successivo articolo 4 dell'accordo
prevede che "eventuali prestazioni richieste dalla mandante non comprese
nell'elenco di cui all'articolo 3 comportano un corrispettivo aggiuntivo
rispetto ai riferimenti minimi previsti dall'articolo 2, il cui ammontare
viene stabilito d'intesa tra singola impresa e singolo perito. Per le
percorrenze chilometriche effettive eccedenti i 20 chilometri già compresi
nella tariffa, il costo unitario di riferimento è di 0,28 euro IVA
inclusa".
20.
L'articolo 5 del citato
accordo, rubricato
"Forfetizzazioni", così dispone: "E' fatta salva la possibilità che tra
singole imprese e singoli
periti venga
concordato un sistema di tariffe forfetizzate per scaglioni di valore
delle perizie, anche in funzione del volume di incarichi affidati al
perito su base annua. Anche i corrispettivi di eventuali prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente
accordo, che
comportano maggiorazioni economiche rispetto alla tariffa minima, possono
essere oggetto di reciproche intese tra impresa e perito che prevedano
forme di forfetizzazione rapportate alle diverse attività richieste al
perito stesso".
21.
L'articolo 9, recante "Commissioni
paritetiche", prevede che: "sono istituiti i seguenti organismi paritetici
con le competenze appresso indicate: Commissione plenaria: applicazione
dell'accordo,
modifiche ed integrazioni dell'accordo,
rapporti tra imprese e
periti;
Sottocommissione ristretta: aspetti tecnici
e procedurali dell'accordo,
compiti delegati di volta in volta alla Commissione plenaria, monitoraggio
sui sistemi di forfetizzazione".
22.
Infine, il successivo articolo 11 dell'accordo
prevede che lo stesso, entrato in vigore il 1° marzo 2003, abbia durata
biennale, con scadenza al 31 dicembre 2004, e si rinnovi tacitamente salvo
disdetta da
comunicarsi nei tre mesi antecedenti alla scadenza.
V. I MERCATI INTERESSATI
23.
Si ritiene che i mercati rilevanti siano da
individuarsi nei servizi di perizia assicurativa resi alle imprese di
assicurazione, attive nei rami auto, da soggetti specializzati
appositamente abilitati. I servizi di perizia assicurativa, come è noto,
si sostanziano in un'attività di accertamento dell'ammontare del sinistro
per i danni a cose.
Considerato che la fattispecie in esame
riguarda la determinazione delle tariffe dei
periti
assicurativi, definite d'intesa da parte dell'Ania e della maggioranza
delle associazioni peritali attive sull'intero territorio nazionale, il
mercato geografico appare nazionale.
24.
Inoltre, si osserva che la fattispecie in
esame, definendo le modalità di accertamento e l'entità degli indennizzi
dei sinistri auto, è idonea a produrre effetti di rilievo anche sui
mercati nazionali dell'assicurazione auto, sia RC Auto che incendio e
furto.
25.
I costi di perizia rappresentano, infatti,
una voce significativa dei costi di liquidazione desumibili dai bilanci
delle imprese.
Nell'esercizio 2002, le spese di
liquidazione rappresentavano il 6,5% degli importi pagati. Poiché nel
medesimo anno gli importi pagati erano pari a 12 mila miliardi di Euro, le
spese di liquidazione ammontavano a 790 milioni di Euro
[Tale dato
rappresenta il tetto massimo delle perizie. Peraltro si deve osservare che
tali spese di perizia non comprendono quelle sostenute direttamente dagli
assicurati, ovvero dai tribunali, e non comprendono le spese di
liquidazione per i corpi veicoli terrestri.].
VI. VALUTAZIONI
a) Assoggettabilità dell'Ania e
delle Organizzazioni peritali alla normativa a tutela della concorrenza
26.
I periti
assicurativi, in quanto soggetti individualmente esercenti - in modo
stabile ed in forma indipendente - attività di prestazione di servizi
verso corrispettivo, svolgono attività economica e rientrano, pertanto,
nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza
comunitaria ed accolta nella giurisprudenza nazionale
[Cfr., per tutte
sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90,
Hofner. Si veda, inoltre, provvedimento AGCM n. 6601, del 26 novembre
1998, I220, Consigli Nazionali dei ragionieri e
periti commerciali
e dei dottori commercialisti, confermato sul punto in questione dal Tar
Lazio, con sentenza del 28 gennaio 2000, n. 460/00, nonché la sentenza del
Tar Lazio del 21 giugno 2001, n. 5486, Fasdac/Ordine dei medici.].
27.
Del pari è evidente, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali
comunitari e nazionali, che tanto l'Ania quanto le numerose associazioni
di periti sopra
richiamate, in qualità di enti rappresentativi di imprese attive sul
mercato, sono qualificabili quali associazioni di imprese ai fini
dell'applicazione delle pertinenti regole di concorrenza
[Cfr., al
riguardo, per tutti, provvedimento AGCM n. 6601, del 26 novembre 1998,
Consigli Nazionali dei ragionieri e
periti commerciali
e dei dottori commercialisti, cit. ].
28.
Ne consegue che l'accordo
concluso tra l'Ania e le associazioni di
periti assicurativi
maggiormente rappresentative sul mercato - avente ad oggetto la fissazione
delle tariffe delle prestazioni peritali rese alle imprese di
assicurazione - è riconducibile alla categoria delle intese di cui alla
normativa antitrust comunitaria e nazionale.
b) La normativa applicabile
29.
L'accordo inviato
dall'Isvap e precedentemente analizzato rientra nell'ambito di
applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e,
segnatamente, nell'ambito dell'articolo 81 del Trattato CE relativo al
divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.
30.
Infatti, l'intesa in questione coinvolge l'intero territorio italiano,
essendo stata sottoscritta da associazioni rappresentative della quasi
totalità delle imprese di assicurazione e dei
periti
assicurativi, attivi sul territorio italiano. Pertanto, essa è idonea a
pregiudicare il commercio tra Stati membri, poiché consolida la
compartimentazione del mercato a livello nazionale, ostacolando così
l'integrazione economica voluta dal Trattato
[Cfr., al
riguardo, Comunicazione della Commissione recante: "Linee direttrici sulla
nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli artt. 81
e 82 del Trattato", in GUUE C101/81 del 27 aprile 2004.].
31.
La fattispecie descritta risulta rientrare
nell'ambito di applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE, di cui è
data applicazione dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
come previsto negli articoli 3 e 5 del Regolamento n. 1/2003, in quanto
norma provvista di effetto diretto. L'Autorità,in virtù dell'articolo 54
della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, applica le disposizioni del
Trattato CE "utilizzando i poteri
e agendo secondo le procedure di cui al Titolo II, capo II, della legge n.
287/90".
32.
Il predetto accordo
va valutato anche nel contesto della normativa di settore e, segnatamente,
della legge n. 166/92 (articolo 14, comma 2) per apprezzare in che misura
quest'ultima abbia influenzato la condotta di impresa esaminata.
Sotto questo profilo, nel corso
dell'istruttoria dovrà accertarsi se le condotte poste in essere siano
riconducibili in tutto o in parte alla normativa di settore, e in tal
caso, di quest'ultima si dovrà valutare la compatibilità con gli articoli
10 ed 81 del Trattato.
33.
In questo senso vale rammentare che -
secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia CIF - in presenza di
"comportamenti di imprese in contrasto con l'articolo 81, n. 1, CE, che
sono imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o
rafforza gli effetti, un'autorità nazionale preposta alla tutela della
concorrenza cui sia stato affidato il compito di vigilare sul rispetto
dell'articolo 81, CE, ha l'obbligo di disapplicare tale normativa
nazionale"
[Cfr., al riguardo, sentenza
della Corte di Giustizia delle CE del 9 settembre 2003, in causa C-198/01,
Consorzio Industrie Fiammiferi/AGCM, paragrafo 58.].
c) La qualificazione della
fattispecie
34.
L'accordo in esame
si configura quale intesa realizzata dalle imprese di assicurazione
aderenti all'Ania e dai
periti aderenti alla maggioranza delle organizzazioni peritali, volta
a determinare non solo le tariffe dei servizi rese dai
periti alle imprese
di assicurazione, ma anche ulteriori aspetti di rilievo dell'attività di
perizia. In altri termini, si tratta di un'intesa verticale intercorrente
tra soggetti che si collocano dal lato della domanda e dell'offerta dei
servizi di perizia.
Tale intesa, peraltro - vincolante per tutte
le associazioni sottoscrittrici – presuppone l'esistenza di due intese
orizzontali.
Difatti, da un lato, le imprese di
assicurazione attive nei rami auto, attraverso l'Ania, hanno concordato di
remunerare in maniera analoga i servizi resi dai
periti
assicurativi, omogeneizzando un'importante voce dei costi di liquidazione
delle imprese di assicurazione. Dall'altro, i
periti, attraverso
la maggioranza delle organizzazioni peritali, hanno concordato di ricevere
i medesimi corrispettivi dalle imprese di assicurazione a fronte dei
servizi ad esse resi.
35.
Inoltre, il citato
accordo interviene, oltre che sulle tariffe, su molteplici questioni e
prevede altresì l'istituzione di comitati misti al fine di assicurare il
rispetto delle previsioni ivi contenute, tra cui rileva il monitoraggio
sui sistemi di forfetizzazione. Ad esempio, l'accordo
regolamenta le modalità e l'entità degli accertamenti del danno,
richiamando allo scopo i tempari, i costi di manodopera ed i prezzari
delle parti di ricambio. Si tratta di elementi che appaiono del tutto
estranei agli scopi perseguiti dalla legge n. 166/92 e, come ampiamente
emerso nel corso dell'indagine conoscitiva IC19, in grado di incidere
oltre che sul mercato delle perizie, anche sulle condizioni di concorrenza
nel settore dell'assicurazione auto
[Considerato che
l'Accordo Ania/carrozzieri
risulta essere stato formalmente disdetto, occorrerebbe accertare se e
come sia stato modificato sul punto l'accordo
Ania/periti, ed in
particolare se tali operatori, nella stima del danno, continuino ad
applicare i tempari, le previsioni in materia di costi di manodopera ed i
prezzari in materia di parti di ricambio, previsti dall'Accordo
Ania/carrozzieri.].
36.
Poiché il prezzo rappresenta una delle principali variabili competitive,
un'intesa sui prezzi dei prodotti o dei servizi offerti, per sua stessa
natura ha come oggetto di restringere il libero gioco della concorrenza,
in violazione dell'articolo 81 del Trattato.
37.
Le problematiche concorrenziali di una determinazione concordata delle
tariffe rese dai periti
alle imprese di assicurazione erano già state rilevate dall'Autorità nel
corso dell'indagine conoscitiva IC19, in occasione della quale era stato
affermato che: "l'Accordo
Ania-periti, oltre
a garantire l'uniforme applicazione dell'accordo
Ania-carrozzieri, contribuisce ad omogeneizzare un'importante voce di
costo dei servizi di liquidazione"
[Si veda al
riguardo, IC19, Indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione
autoveicoli, pag. 148. Al riguardo è già stato osservato che, allo stato
attuale, l'accordo
Ania-carrozzieri, vigente a livello nazionale, è stato risolto, pur non
potendosi escludere la sussistenza di accordi di siffatta natura a livello
territoriale.], nonché in due
pareri resi all'Isvap nel periodo 2001/2002 e nella segnalazione
inoltrata, nel luglio 2002, agli organi competenti
[Cfr., al
riguardo, AS242, "Ruolo Nazionale dei
periti
assicurativi", del 4 luglio 2002, pubblicata nel Bollettino n. 26/2002.].
Degli interventi sull'argomento in esame,
peraltro, non potevano non essere edotte le associazioni di imprese
coinvolte dal citato
accordo e ciò nonostante, le organizzazioni di categoria hanno posto
in essere l'accordo
in esame
[Cfr., al riguardo, IC19,
cit., pag. 138.].
38.
L'intesa nel suo complesso appare consistente, poiché essa intercorre tra
l'Ania, le cui imprese associate rappresentano circa il 98% del mercato
assicurativo in termini di premi e la maggioranza delle organizzazioni
peritali attive sull'intero territorio nazionale, la cui quota di mercato,
dunque, non può che essere significativa.
RITENUTO, pertanto, che la descritta
intesa è idonea altresì a pregiudicare il commercio intracomunitario, in
quanto è suscettibile di determinare la compartimentazione del mercato a
livello nazionale;
RITENUTO, inoltre, che l'intesa sopra
descritta potrebbe avere per oggetto e per effetto di alterare in maniera
sensibile la concorrenza nel mercato dei servizi di perizia assicurativa
auto, nonché nei mercati contigui dell'assicurazione auto, in violazione
dell'articolo 81 del Trattato CE;
DELIBERA
a) di avviare un'istruttoria ai sensi
dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti dell'Ania –
Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici - e delle
organizzazioni peritali Associazione Italiana Consulenti Infortunistica
Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo
Periti Industriali,
Sindacato Nazionale
Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo
Periti
Infortunistica Stradale, Unione Italiana
Periti Assicurativi
e Consiglio Nazionale
Periti Industriali, per accertare l'esistenza di un'intesa in
violazione degli articoli 10 ed 81 del Trattato CE;
b) la fissazione del termine di sessanta
giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per
l'esercizio da parte dei rappresentanti legali dell'Associazione Nazionale
fra le imprese assicuratrici e delle organizzazioni peritali Associazione
Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo
Periti Industriali,
Sindacato Nazionale
Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo
Periti
Infortunistica Stradale, Unione Italiana
Periti Assicurativi
e Consiglio Nazionale
Periti Industriali, o da persona da essi delegata, del diritto di
essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire
alla Direzione "E" di questa Autorità almeno trenta giorni prima della
scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Claudia Caruso;
d) che gli atti del procedimento possono
essere presi in visione presso la Direzione "E" di questa Autorità dai
legali rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le imprese
assicuratrici e delle organizzazioni peritali Associazione Italiana
Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo
Periti Industriali,
Sindacato Nazionale
Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo
Periti
Infortunistica Stradale, Unione Italiana
Periti Assicurativi
e Consiglio Nazionale
Periti Industriali, o da persona da essi delegata;
e) che il procedimento deve concludersi
entro il 30 settembre 2005.
Il presente provvedimento verrà notificato
ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
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IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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