Mini portale d'informazione sul mondo delle assicurazioni, la riparazione, la stima e la liquidazione dei danni agli  autoveicoli - a cura di Zuliani Valter Giorgio

     
 
Danni a cose e Periti Assicurativi
 
 
 

I danni a cose, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e natanti, sono prerogativa dei Periti assicurativi.

In tal senso si è anche espressa l'ISVAP, richiamando l'attenzione di qualche compagnia di assicurazione che, male interpretando la norma, incaricava professionisti non iscritti al ruolo periti per la stima dei danni  alle cose non auto.

Occorre rammentare tale circostanza, poiché ancora oggi c'è chi pensa che solo i danni ai veicoli possano essere periziati dai periti assicurativi, mentre gli altri tipi di danno: manufatti in genere, ai beni personali o strutture  varie, siano di pertinenza di altri  professionisti.

L'art. 156 del C.d.S. è chiarissimo in proposito (vedi a lato), l'unica condizione è che i danni siano conseguenza da fatto della circolazione  di veicoli a motore.

 

Art. 156.
(Attività peritale)

L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.

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