Mini portale d'informazione sul mondo delle assicurazioni, la riparazione, la stima e la liquidazione dei danni agli  autoveicoli

a cura di Zuliani Valter Giorgio

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BOLLO AUTO

 

 

La finanziaria 2007 prevede un nuovo calcolo del bollo auto che è rapportato alle emissioni inquinanti secondo le normative CEE. (Vedi tabella nuovo Calcolo del bollo )

 

 

 

 

 

Come riconoscere a quale direttiva appartiene la tua auto Euro 1, 2, 3, 4 .

 

 
 
 

Problemi con il bollo auto?.....          ( Calcolo dei Kw )

 
   
   
     
   

 

 

pagina su  CHI DEVE PAGARE LA TASSA

Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica i residenti nella Regione che risultano proprietari di veicoli, nell'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa stessa. Nel caso in cui un autoveicolo venga venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo per il rinnovo di pagamento, obbligato al versamento della tassa è l'acquirente. Se alla data della compravendita il bollo non risulta ancora scaduto, l'acquirente deve semplicemente collegarsi alla scadenza del precedente pagamento della tassa. Nel caso di acquisto del veicolo presso un rivenditore, che abbia attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, valgono le stesse regole stabilite per i veicoli di nuova immatricolazione.
 

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pagina su COME E DOVE SI PAGA

Dal 1° Gennaio 1999 le competenze in materia di tasse automobilistiche sono state trasferite dalla legge alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano. Si precisa quindi che la Regione beneficiaria del pagamento della tassa automobilistica deve essere la Regione di residenza del proprietario del veicolo.
La tassa automobilistica può essere versata come segue:

1. Presso le delegazioni ed agenzie A.C.I. della Regione. Il servizio è gratuito.

2. Presso le agenzie Sermetra, collegate ad A.C.I., della Regione. Il servizio è gratuito.

3. Presso le Tabaccherie autorizzate, compilando una scheda prestampata con i dati di identificazione del veicolo (targa, regione di residenza, etc.), il periodo di validità, la data di scadenza e l'eventuale diritto a riduzione della tassa. Costo del servizio € 1,55.

4. Presso gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati alla riscossione della tassa indicando i dati identificativi del veicolo o esibendo il libretto di circolazione o sua copia fotostatica. Costo del servizio € 1,55.

5. Presso gli Uffici Postali, compilando gli appositi bollettini con i dati relativi al veicolo, al possessore ed alla scadenza.

6. Presso gli sportelli delle Banche Tesoriere della Regione, utilizzando gli appositi bollettini. Costo del servizio (Euro 1,55).

7. Da un telefono fisso al n° 199.711.711 (Telebollo), servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18. Occorre comunicare all'operatore il n° di targa del veicolo e il n° di carta di credito (Carta Sì, Diners, Eurocard/Mastercard, Visa, Aci Charta e Nuova Tessera Italia, American Express e Aura). Il costo del servizio, che è pari al 2% dell'importo dovuto per la tassa dell'avvenuto pagamento sarà inviata successivamente dall'A.C.I..

8. Dal computer tramite Internet all'indirizzo (Bollonet ACI). Il costo del servizio, che è pari al 2% dell'importo dovuto per la tassa automobilistica, sarà addebitato sul conto del titolare della carta di credito. La ricevuta dell'avvenuto pagamento sarà inviata successivamente dall'ACI.
 

 

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pagina su  ESENZIONE PER I VEICOLI CONSEGNATI A RIVENDITORI AUTORIZZATI

A decorrere dal 1° Settembre 2001 gli elenchi di esenzione e i supporti magnetici per i veicoli consegnati a rivenditori autorizzati devono essere spediti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:
A.C.I. Automobil Club d'Italia
Direzione Servizi Delegati
Via Magenta, 5
00185 Roma

oppure consegnati presso una qualsiasi agenzia o delegazione A.C.I. della Regione di appartenenza.
Il versamento del diritto fisso corrispondente a € 1,55 per ogni veicolo, deve essere effettuato sul conto corrente postale  intestato alla Regione di appartenenza causale "Proventi L. 187/90.".

 

 

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  pagina su  TASSA DOVUTA PER I QUADRICICLI

L'art. 18 c.2 della L. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ha stabilito che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote (le vetturette che possono essere guidate senza patente), di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 50 euro.

 

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pagina su  CHI E' SOGGETTO A RIDUZIONI

TIPI DI RIDUZIONE

MISURA DELLA RIDUZIONE

Autovetture servizio pubblico da piazza 75%
Autoveicoli GPL esclusivo (solo GPL) 75%
Autoveicoli metano esclusivo (solo metano) 75%
Autoveicoli motore elettrico 100% per i primi 5 anni*
75% dal 6° anno
Autoveicoli di peso complessivo < 12 t. (per trasporto di latte, di carni macellate, di immondizie, di generi di monopolio e per carri botte vuotatura pozzi neri) La portata è ridotta al 50% di quella reale
Autovetture noleggio da rimessa 50%
Autovetture scuola guida 40%
Autobus noleggio da rimessa 1/3
Autobus servizio pubblico di linea 1/3
Autoveicoli di trasporto cose di peso complessivo non < a 12 t. con sospensione pneumatica o equivalente 20%
Furgoni e doppi cabinati di portata netta non < a 6 q. con motore diesel no ecologico di proprietà delle imprese iscritte alla C.C.I.A.A. 50% della soprattassa diesel (tassa intera)
 

 

 

 

 

 

 

 

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pagina su  VERSAMENTI INSUFFICIENTI

Si precisa che i versamenti che per errore di calcolo sono effettuati per un importo insufficiente restano completamente validi per la parte versata e non è necessario effettuare un nuovo versamento dell'intero "bollo", bensì è sufficiente effettuare un versamento integrativo con i normali moduli di conto corrente postale per tasse automobilistiche, indicando in modo chiaro la targa del veicolo, il periodo a cui si riferisce l'importo aggiuntivo e l'indicazione che trattasi di "versamento integrativo".



pagina su  VERSAMENTI OMESSI

In caso di omissione di versamento (non effettuato entro un anno dalla scadenza) l'amministrazione provvederà al recupero coattivo del tributo evaso, a meno che il contribuente non si "ravveda" prima versando contestualmente alla tassa, la sanzione pari al 30% nonché gli interessi moratori pari al 2,5% per semestre intero maturato.



pagina su  QUANDO E COME CHIEDERE IL RIMBORSO - MODULISTICA

Mediante compilazione della modulistica in distribuzione presso gli intermediari della riscossione (Delegazioni ACI, Tabaccai, Banche ecc.). L'istanza di rimborso può essere presentata in carta semplice, purché conforme alle disposizioni in materia di snellimento e semplificazione della documentazione amministrativa previste rispettivamente dalla L. 04/01/68 n° 15, dagli artt. 1,2 e 3 della L. 15/05/97 n° 127, dal D.P.R. 20/10/98 n° 403 e dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, e che comprenda obbligatoriamente i seguenti dati essenziali:

  1. dati anagrafici del proprietario del veicolo; (*)
  2. codice fiscale;
  3. targa del veicolo;
  4. estremi del versamento/i;
  5. data;
  6. firma;
  7. occorre inoltre allegare copia del libretto di circolazione.



  (*) In caso di leasing il rimborso può essere richiesto anche dal locatario dei veicolo, purché la Società di Leasing abbia sede nella Rergione. In questo caso occorre allegare la dichiarazione rilasciata dalla Società, con la quale quest'ultima rinuncia a procedere alla richiesta di rimborso.
  (*)Per gli intermediari della riscossione è sufficiente allegare l'originale della ricevuta di versamento, senza produrre la copia della carta di circolazione.

Il rimborso della tassa automobilistica può essere chiesto nei seguenti casi:
 

  1. Versamento doppio: è considerato doppio il versamento effettuato per lo stesso veicolo e per lo stesso periodo.

  2. Versamento eccedente: è considerato eccedente il versamento effettuato per un importo maggiore di quello previsto dalla legge.

  3. Versamento non dovuto: il versamento è non dovuto qualora venga effettuato per un veicolo per il quale si sia verificata un'interruzione dell'obbligo tributario (radiazione, perdita di possesso attestata dal P.R.A., che siano avvenute prima della scadenza "naturale".).

Il Modulo B,debitamente compilato, o la richiesta in carta semplice, devono essere consegnate ad una Delegazione ACI o inviate per posta all'Ufficio Provinciale Esattore della Provincia di residenza del richiedente. 

 

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pagina su  COME SANARE ERRORI FORMALI (Errore targa, errore scadenza, errore regione beneficiaria) - Modulistica

I versamenti effettuati con uno o più errori formali (errore di targa, errore di scadenza, errore della Regione beneficiaria) restano completamente validi, e non occorre provvedere ad un nuovo versamento, bensì è necessario compilare:

Modulo A: nel caso in cui sulla ricevuta di versamento sia stata indicata una scadenza diversa dalla scadenza naturale attribuita al veicolo.

Modulo C: nel caso in cui sulla ricevuta di versamento sia stata indicata una targa diversa da quella per cui si intendeva effettuare il pagamento.

Modulo D: nel caso in cui sulla ricevuta sia stata indicata una regione beneficiaria diversa da quella in cui il proprietario del veicolo ha la residenza.


Mediante compilazione della modulistica in distribuzione presso gli intermediari della riscossione (Delegazioni ACI, Tabaccai, Banche ecc.). Le varie istanze possono essere presentate anche in carta semplice, purché siano conformi alle disposizioni in materia di snellimento e semplificazione della documentazione amministrativa previste rispettivamente dalla L. 04/01/68 n° 15, dagli artt. 1,2 e 3 della L. 15/05/97 n° 127, dal D.P.R. 20/10/98 n° 403 e dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, e che comprenda obbligatoriamente i seguenti dati essenziali:

  1. dati anagrafici del proprietario del veicolo; (*)

  2. codice fiscale;

  3. targa del veicolo;

  4. estremi del/i versamento/i;

  5. data;

  6. firma;

  7. occorre inoltre allegare copia del libretto di circolazione.



  (*) In caso di leasing l'istanza può essere presentata anche dal locatario dei veicolo.


Il modulo, debitamente compilato, o la richiesta in carta semplice, devono essere consegnate ad una Delegazione ACI o inviate per posta all'Ufficio Provinciale Esattore della Provincia di residenza del richiedente.

 

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  pagina su  SMARRIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO

A decorrere dal 01/01/98 non è più obbligatoria l'esposizione della ricevuta di pagamento della tassa.
I proprietari dei veicoli e dei motoveicoli non dovranno chiedere la copia del versamento in caso di smarrimento della ricevuta, in quanto l'accertamento del corretto assolvimento tributario è effettuato d'ufficio da parte dell'Amministrazione Regionale. Qualora, comunque, il contribuente avesse la necessità di giustificare l'avvenuto pagamento, può chiedere all'Ufficio Provinciale Esattore dell'ACI la documentazione attestante il versamento.
Trattandosi di tassa di circolazione non è possibile rilasciare copia del versamento dei pagamenti effettuati per i ciclomotori.
 
     
     

 

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Pagina aggiornata al 17-02-09        

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