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a cura di Zuliani Valter Giorgio

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CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

formalità necessarie per la circolazione dei veicoli a motore

 

 

   

Immatricolazione

 

Carta di circolazione

 

Iscrizione al PRA

 

Trasferimento di proprietà

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1) Immatricolazione

Ai sensi dell’art. 93 del Codice della Strada “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione Generale della M.C.T.C.”.

L’immatricolazione consiste nella iscrizione del veicolo in appositi registri pubblici ed ha come conseguenza il rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe, che riproducono i dati di immatricolazione e consentono l’individuazione del veicolo.

A tale proposito ricordiamo che tra i veicoli a motore, i ciclomotori sono gli unici veicoli che non devono essere immatricolati (senza tener conto, in questa sede, delle macchine agricole operatrici ad un asse e delle macchine agricole operatrici trainate per le quali non è necessaria l’immatricolazione).

Presupposto essenziale per poter immatricolare un veicolo è che questo sia già stato giudicato idoneo a circolare ed abbia pertanto conseguito una omologazione o un accertamento di idoneità.

L’immatricolazione consiste nella iscrizione del veicolo in un apposito registro tenuto presso la Direzione Generale della M.C.T.C. e si realizza associando al veicolo un numero di matricola (che è poi riportato e reso pubblico nella targa) ed è eseguita dagli uffici provinciali della Direzione Generale della M.C.T.C. nei confronti di chi si dichiari proprietario del veicolo presentando apposita domanda ed esibendo i necessari documenti variabili in relazione al tipo di veicolo ed al suo uso.

Tra i documenti da esibire ricordiamo la copia della dichiarazione di conformità se si tratta di veicolo omologato e/o il certificato di approvazione se si tratta di veicolo non omologato o destinato a usi particolari e il certificato di residenza del richiedente o il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per le Società.

Precisiamo peraltro che la M.C.T.C. non ha l’obbligo di controllare che il richiedente l’immatricolazione sia effettivamente proprietario del veicolo, infatti l’immatricolazione non attribuisce la proprietà del veicolo al soggetto cui è intestata, ma costituisce solo un requisito di legittimazione indispensabile per la circolazione.

Secondo il vecchio Codice della Strada l’ufficio della M.C.T.C. competente alla immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi era quello di residenza del proprietario; come è noto, il nuovo Codice della Strada non prescrive più la competenza territoriale per cui l’interessato può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., anche diverso da quello della provincia di residenza, per ottenere l’immatricolazione, la carta di circolazione e le targhe.

In conseguenza di tale nuova disposizione non è più necessaria la reimmatricolazione in caso di trasferimento di residenza ad altra provincia o di passaggio di proprietà.

Una nuova immatricolazione - con rilascio di una nuova carta di circolazione - è invece prevista nei seguenti casi:

- smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione;
- smarrimento, sottrazione, illeggibilità o distruzione di una o di entrambe le targhe del veicolo.
Ciò premesso, il Codice della Strada prevede - per alcuni veicoli - la possibilità di circolare senza immatricolazione, ma con apposita documentazione.

Tali fattispecie sono i veicoli d’epoca (art. 60), la circolazione di prova (art.98) e la circolazione con foglio di via (art. 99).

Esaminiamo, di seguito, alcuni casi particolari di immatricolazione:

Veicoli ceduti in leasing

L’immatricolazione di un veicolo in locazione finanziaria deve essere fatta a nome del proprietario cioè del locatore (esempio la Società di leasing) che conserva la proprietà del veicolo per tutta la durata della locazione, menzionando però sulla carta di circolazione i dati del locatario o conduttore che, durante la locazione, ha la piena disponibilità del veicolo, la decorrenza e il termine di scadenza del contratto di leasing.

Tutte le variazioni che dovessero intervenire nel rapporto di locazione o negli altri elementi contrattuali (cambio di residenza del locatario, cessione a nuovo locatario, ecc.) implicano un aggiornamento della carta di circolazione.

Il riscatto del veicolo al termine della locazione comporta, a cura del locatario, il passaggio di proprietà, mentre se il locatario non esercita l’opzione di acquisto, sarà cura del proprietario/locatore richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.

Veicoli acquistati con riserva della proprietà

Nel caso di veicoli acquistati con patto di riservato dominio, la proprietà del veicolo resta al venditore fino a quando l’acquirente - che ha il materiale possesso e la piena disponibilità del veicolo - non abbia pagato integralmente il prezzo rateizzato.

Il veicolo viene immatricolato a nome dell’acquirente ma sulla carta di circolazione deve figurare il venditore e la data di pagamento dell’ultima rata.

Per l’aggiornamento della carta di circolazione alla cessazione del contratto, l’acquirente deve presentare alla M.C.T.C. l’atto liberatorio del venditore o gli atti di quietanza che comprovano l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo.

Veicoli presi in usufrutto

In caso di usufrutto sulla carta di circolazione devono essere annotate le generalità del proprietario (con l’indicazione della sua qualità di nudo proprietario), dell’usufruttuario e la data di scadenza dell’usufrutto.

Al termine dell’usufrutto la carta di circolazione deve essere aggiornata.

 

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2) Carta di circolazione

 

Avvenuta l’immatricolazione del veicolo gli uffici della M.C.T.C. provvedono al rilascio, a chi dichiari di essere il proprietario del veicolo, della carta di circolazione.

Anche in questo caso la M.C.T.C. non è tenuta a verificare se chi richiede il documento di circolazione sia effettivamente il proprietario del veicolo poichè il controllo della effettiva proprietà spetta al PRA.

La carta di circolazione è quel documento mediante il quale si attesta pubblicamente che esistono nel veicolo tutte le condizioni oggettive che ne legittimano la circolazione su strada.

La sua funzione è pertanto quella di consentire la facile individuazione del veicolo e del soggetto che ne è proprietario (o che abbia dichiarato di esserlo) evidenziando le caratteristiche strutturali e funzionali del veicolo.

E’ importante sottolineare che la carta di circolazione non è un’autorizzazione a circolare e pertanto può essere rilasciata anche ad un soggetto naturalmente o giuridicamente incapace, che non sia munito di patente di guida, o che non abbia la materiale possibilità di usare il veicolo a cui questa si riferisce.

Nei casi in cui la carta di circolazione non possa essere rilasciata contestualmente alla targa, la M.C.T.C. rilascia, all’atto della immatricolazione, una carta provvisoria di circolazione valida al massimo 90 giorni, ai sensi dell’art. 95 del Codice della Strada.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, gli uffici della M.C.T.C. rilasciano invece una carta provvisoria di circolazione della durata massima di 30 giorni.

La procedura prevista dal predetto art. 95 per i casi sopra indicati è la seguente:

- denuncia, entro 48 ore dalla constatazione del fatto, ad un qualsiasi organo di Polizia che, dopo averne preso atto, rilascia una ricevuta (solitamente copia della denuncia);

- rilascio, da parte della M.C.T.C., di una carta provvisoria di circolazione avente validità massima 30 giorni;

- rinnovo dell’immatricolazione decorsi 30 giorni dalla denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento, senza che lo stesso sia stato rinvenuto.

Qualora siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo o ai dispositivi di equipaggiamento ovvero sia stato modificato o sostituito il telaio, è necessario procedere - a seguito di esito favorevole di visita e prova presso la M.C.T.C. - al rinnovo della carta di circolazione.

In questo caso, come anche nelle situazioni di aggiornamento della carta di circolazione o della patente di guida, qualora il documento venga consegnato agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, è consentito il rilascio di un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale.

L’estratto è rilasciato dall’ufficio a cui è consegnato il documento ed è valido per 60 giorni dalla data del suo rilascio (salvo proroga da parte dello stesso ufficio che lo ha rilasciato).

Ai sensi della legge 8/8/1991, n° 264, è consentito anche alle Imprese o Società di consulenza automobilistica rilasciare ai Clienti una ricevuta del documento che viene a loro affidato per le operazioni di aggiornamento, ricevuta avente le caratteristiche del modello approvato con D.M. 8/2/1992, valida 30 giorni e che sostituisce a tutti gli effetti l’originale fino a che questo non sia restituito o fino a che non venga rilasciato dagli uffici competenti l’estratto del documento stesso.

Naturalmente, l’efficacia ai fini della circolazione della ricevuta dell’Impresa di consulenza è limitata all’efficacia e validità del documento che è stato consegnato. Pertanto se questo non è valido per la circolazione, anche la ricevuta non è valida per tale scopo.

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3) Iscrizione al PRA

 

Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico è previsto il rilascio del certificato di proprietà su istanza dell’interessato, da presentare al PRA entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione.

Anche in caso di trasferimento di proprietà, di costituzione di usufrutto, di stipulazione di un contratto di leasing, la parte interessata deve - entro 60 giorni dall’atto - avanzare richiesta al PRA per l’aggiornamento e l’emissione di un nuovo certificato di proprietà.

Come è noto, il certificato di proprietà sostituisce il foglio complementare: la differenza tra i due modelli consiste nel fatto che il foglio complementare conteneva tutte le registrazioni delle operazioni riguardanti il veicolo in successione cronologica, mentre il certificato di proprietà contiene solo una fotografia dello stato attuale del veicolo; volendo conoscere i dati precedenti è necessario richiedere un certificato cronologico.

E’ importante ricordare, peraltro, che il foglio complementare, per i veicoli che ancora ne sono dotati, continua ad essere valido fino alla prima operazione che richiede l’intervento del PRA (es. trasferimento di proprietà): in tale occasione sarà rilasciato il certificato di proprietà.

Inoltre, dopo le modifiche apportate al Codice della Strada con Decreto Legislativo n°360 del 1993, non è più obbligatorio tenere il certificato di proprietà a bordo del veicolo.

Ciò premesso, precisiamo che l’iscrizione effettuata nel PRA ha una funzione esclusivamente pubblicistica e non incide sul regime sostanziale di proprietà del veicolo, nel senso che è il contratto di trasferimento del veicolo (scrittura privata autenticata o atto pubblico) che individua il proprietario dello stesso e non l’indicazione di questo presso il PRA.

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4) Trasferimento di proprietà

 

Ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada “in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione di usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dalla parte interessata entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonchè all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l’ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall’interessato, provvede al rinnovo o all’aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza”.

Il trasferimento di proprietà deve essere richiesto dalla parte interessata al PRA presentando la dichiarazione di vendita e il certificato di proprietà. Per parte interessata si intende sia il venditore che l’acquirente e l’operazione deve essere compiuta entro 60 giorni dalla data di autenticazione dell’atto di trasferimento di proprietà.

La trascrizione del passaggio di proprietà è normalmente posta a carico dell’acquirente, tuttavia è onere del venditore verificare che l’operazione sia realizzata.

Per ovviare a situazioni particolari in cui, per l’inerzia dell’acquirente, gli oneri fiscali possano rimanere in capo al precedente proprietario, l’art.11 del DPR n°514/92 ha stabilito che il venditore può chiedere in qualsiasi momento la trascrizione del titolo con cui ha trasferito la proprietà, e sollevarsi in tal modo da qualsiasi onere fiscale relativo al veicolo, anche senza dover esibire il certificato di proprietà (che ha consegnato all’acquirente).
In caso di trasferimento di proprietà occorre provvedere anche al rinnovo o all’aggiornamento della carta di circolazione.

L’operazione di aggiornamento di tale documento per variazione di proprietà ha seguito diverse modalità:

- fino al 1993 l’aggiornamento della carta di circolazione per variazione di proprietà avveniva mediante annotazione da parte del PRA;

- dal 1993 al 15/9/1994 il cambiamento di proprietà del veicolo dava luogo al rinnovo della carta di circolazione per aggiornare i dati alla nuova situazione;

- dal 15/9/1994, ai sensi della circolare della M.C.T.C. n° 113 dell’8/8/1994, l’aggiornamento della carta di circolazione per variazione di proprietà non comporta più la stampa di un nuovo documento, ma l’emissione di un tagliando adesivo (inviato per posta) da applicare sulla carta stessa.

Anche in caso di trasferimento di residenza occorre aggiornare la carta di circolazione.

Conformemente al procedimento di aggiornamento della patente di guida, si sta realizzando la procedura informatizzata per l’aggiornamento della carta di circolazione a seguito di trasferimento di residenza: tale nuova procedura consiste nell’invio da parte della M.C.T.C., per posta, al nuovo indirizzo dell’interessato di un tagliando di convalida da applicare sulla carta di circolazione, grazie al collegamento informatico tra la M.C.T.C. e i comuni.

Attualmente, e fino all’entrata in vigore di tale nuova procedura, l’intestatario della carta di circolazione, entro 60 giorni dall’avvenuta iscrizione nei registri anagrafici del comune in cui si è trasferito, deve avanzare domanda di aggiornamento alla M.C.T.C. competente per territorio, la quale ritira il documento per l’aggiornamento rilasciando una ricevuta attestante l’avvenuta richiesta e valida a tutti gli effetti per la circolazione.

 

 

 

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