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Ai sensi dell’art. 93
del Codice della Strada “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per
circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso la Direzione Generale della M.C.T.C.”.
L’immatricolazione consiste nella iscrizione del veicolo in appositi
registri pubblici ed ha come conseguenza il rilascio dei documenti di
circolazione e delle targhe, che riproducono i dati di immatricolazione e
consentono l’individuazione del veicolo.
A tale proposito
ricordiamo che tra i veicoli a motore, i ciclomotori sono gli unici
veicoli che non devono essere immatricolati (senza tener conto, in questa
sede, delle macchine agricole operatrici ad un asse e delle macchine
agricole operatrici trainate per le quali non è necessaria
l’immatricolazione).
Presupposto essenziale
per poter immatricolare un veicolo è che questo sia già stato giudicato
idoneo a circolare ed abbia pertanto conseguito una omologazione o un
accertamento di idoneità.
L’immatricolazione
consiste nella iscrizione del veicolo in un apposito registro tenuto
presso la Direzione Generale della M.C.T.C. e si realizza associando al
veicolo un numero di matricola (che è poi riportato e reso pubblico nella
targa) ed è eseguita dagli uffici provinciali della Direzione Generale
della M.C.T.C. nei confronti di chi si dichiari proprietario del veicolo
presentando apposita domanda ed esibendo i necessari documenti variabili
in relazione al tipo di veicolo ed al suo uso.
Tra i documenti da
esibire ricordiamo la copia della dichiarazione di conformità se si
tratta di veicolo omologato e/o il certificato di approvazione se si
tratta di veicolo non omologato o destinato a usi particolari e il
certificato di residenza del richiedente o il certificato di iscrizione al
Registro delle Imprese per le Società.
Precisiamo peraltro che
la M.C.T.C. non ha l’obbligo di controllare che il richiedente
l’immatricolazione sia effettivamente proprietario del veicolo, infatti
l’immatricolazione non attribuisce la proprietà del veicolo al soggetto
cui è intestata, ma costituisce solo un requisito di legittimazione
indispensabile per la circolazione.
Secondo il vecchio
Codice della Strada l’ufficio della M.C.T.C. competente alla
immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi era quello di
residenza del proprietario; come è noto, il nuovo Codice della Strada non
prescrive più la competenza territoriale per cui l’interessato può
rivolgersi ad un qualsiasi ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.,
anche diverso da quello della provincia di residenza, per ottenere
l’immatricolazione, la carta di circolazione e le targhe.
In conseguenza di tale
nuova disposizione non è più necessaria la reimmatricolazione in caso di
trasferimento di residenza ad altra provincia o di passaggio di proprietà.
Una nuova
immatricolazione - con rilascio di una nuova carta di circolazione - è
invece prevista nei seguenti casi:
- smarrimento,
sottrazione o distruzione della carta di circolazione;
- smarrimento, sottrazione, illeggibilità o distruzione di una o di
entrambe le targhe del veicolo.
Ciò premesso, il Codice della Strada prevede - per alcuni veicoli - la
possibilità di circolare senza immatricolazione, ma con apposita
documentazione.
Tali fattispecie sono i
veicoli d’epoca (art. 60), la circolazione di prova (art.98) e la
circolazione con foglio di via (art. 99).
Esaminiamo, di seguito,
alcuni casi particolari di immatricolazione:
Veicoli ceduti in
leasing
L’immatricolazione di
un veicolo in locazione finanziaria deve essere fatta a nome del
proprietario cioè del locatore (esempio la Società di leasing) che
conserva la proprietà del veicolo per tutta la durata della locazione,
menzionando però sulla carta di circolazione i dati del locatario o
conduttore che, durante la locazione, ha la piena disponibilità del
veicolo, la decorrenza e il termine di scadenza del contratto di leasing.
Tutte le variazioni che
dovessero intervenire nel rapporto di locazione o negli altri elementi
contrattuali (cambio di residenza del locatario, cessione a nuovo
locatario, ecc.) implicano un aggiornamento della carta di circolazione.
Il riscatto del veicolo
al termine della locazione comporta, a cura del locatario, il passaggio di
proprietà, mentre se il locatario non esercita l’opzione di acquisto,
sarà cura del proprietario/locatore richiedere l’aggiornamento della
carta di circolazione.
Veicoli acquistati
con riserva della proprietà
Nel caso di veicoli
acquistati con patto di riservato dominio, la proprietà del veicolo resta
al venditore fino a quando l’acquirente - che ha il materiale possesso e
la piena disponibilità del veicolo - non abbia pagato integralmente il
prezzo rateizzato.
Il veicolo viene
immatricolato a nome dell’acquirente ma sulla carta di circolazione deve
figurare il venditore e la data di pagamento dell’ultima rata.
Per l’aggiornamento
della carta di circolazione alla cessazione del contratto, l’acquirente
deve presentare alla M.C.T.C. l’atto liberatorio del venditore o gli
atti di quietanza che comprovano l’avvenuto pagamento dell’intero
prezzo.
Veicoli presi in
usufrutto
In caso di usufrutto
sulla carta di circolazione devono essere annotate le generalità del
proprietario (con l’indicazione della sua qualità di nudo
proprietario), dell’usufruttuario e la data di scadenza
dell’usufrutto.
Al termine
dell’usufrutto la carta di circolazione deve essere aggiornata.
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