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a cura di Zuliani Valter Giorgio

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aprile 2004

Decreto legge 20 giugno 2002, n. 121. Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale

CdS

 
 
Il decreto estende l'obbligo di tenere i fari anabbaglianti accesi anche di giorno alle autovetture e ai camion precisando che vale solo per le autostrade, tangenziali e superstrade.

La comunità europea renderà presto obbligatorio tenere le luci accese di giorno per le automobili.

(E’ obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione sia per i 50 cc che per le moto targate).

E' ammesso l'uso del telefonino mentre si guida oltre che con viva voce anche con l'auricolare.

(Ma si potrà guidare anche una moto o un motorino utilizzando il telefono cellulare con l'auricolare: questa possibilità pur non essendo specificamente indicata dalla legge - ha spiegato il ministro - è nello spirito della norma)

Viene ridotto il tasso alcolemico da 0,8 a 0,5 grammi8 di alcol per litro.

L'Autorità può rilevare la velocità mediante rilevatori fissi

Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il mese di agosto 2002

Decreto legge 20 giugno 2002, n. 121. Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale  
Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

 

 

Articolo 1.

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

"All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.".

E dell’articolo 12 dello stesso decreto legislativo: "1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "i proiettori anabbaglianti:" sono inserite le seguenti: "in autostrada;".
   
Articolo 2

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce" sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare"

 

 L’articolo del decreto propone la possibilità di usare durante la guida apparecchi telefonici dotati di auricolare.
Articolo 3

1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 [3] le parole: "tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)".

 

La modifica, conformandosi alla legge quadro in materia di alcol e di problemi legati all’alcol – legge 125 del 2001 - riduce il tasso alcolemico consentito alla guida da 0,8 grammi a 0,5 grammi per litro.

 

Articolo 4

1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il prefetto, sentiti gli organi di polizia locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

 

Sanzioni
- Se si supera il limte di 10 Km/h multe da 28 a 111 euro
- Se si supera il limte da 10 a 40 Km/h multe da 111 a 446 euro e segnalazione sulla patente (se poi si commettono due infrazioni di questo tipo in due anni c'è il ritiro)
- Se si supera il limte di 40 Km/h multe da 279 a 1.115 euro e ritiro immeditao della patente
Articolo 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 
Data a Roma, addì 20 giugno 2002 Firmato Ciampi Berlusconi Lunardi Scajola Castelli
 
     

 

     

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Pagina aggiornata al 11-02-07        

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