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aprile 2004 |
Decreto legge 20 giugno 2002, n. 121. Disposizioni urgenti per garantire la
sicurezza nella circolazione stradale |
CdS |
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Il decreto estende l'obbligo di tenere i fari
anabbaglianti accesi anche di giorno alle autovetture e ai camion
precisando che vale solo per le autostrade, tangenziali e superstrade.
La comunità europea renderà presto
obbligatorio tenere le luci accese di giorno per le automobili.
(E’ obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di
posizione sia per i 50 cc che per le moto targate).
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E' ammesso l'uso del telefonino mentre
si guida oltre che con viva voce anche con l'auricolare.
(Ma si potrà guidare anche una moto o un motorino utilizzando il
telefono cellulare con l'auricolare: questa possibilità pur non
essendo specificamente indicata dalla legge - ha spiegato il
ministro - è nello spirito della norma)
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Viene ridotto il tasso alcolemico da
0,8 a 0,5 grammi8 di alcol per litro. |
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L'Autorità può rilevare la velocità mediante
rilevatori fissi |
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Il decreto dovrà essere
convertito in legge entro il mese di agosto 2002 |
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Decreto legge 20 giugno 2002, n. 121. Disposizioni urgenti per garantire la
sicurezza nella circolazione stradale |
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Il Presidente della
Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza
nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo
estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
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Articolo 1.
Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
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"All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia,
e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di
posizione.".
E dell’articolo 12 dello stesso decreto legislativo: "1. All'articolo 153
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 1, lettera a) dopo le
parole "i proiettori anabbaglianti:" sono inserite le seguenti: "in
autostrada;". |
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Articolo 2
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce"
sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare"
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L’articolo del decreto propone la possibilità di usare
durante la guida apparecchi telefonici dotati di auricolare. |
Articolo 3
1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 [3] le
parole: "tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento"
sono sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per
litro (g/l)".
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La modifica, conformandosi alla legge quadro in materia di
alcol e di problemi legati all’alcol – legge 125 del 2001 - riduce il tasso
alcolemico consentito alla guida da 0,8 grammi a 0,5 grammi per litro.
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Articolo 4
1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre
strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2,
gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal
Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di
controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il prefetto, sentiti gli
organi di polizia locali di polizia stradale, e su conforme parere degli
enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del
tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche,
di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un
veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla
fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti
controllati.
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Sanzioni
- Se si supera il limte di 10 Km/h multe da 28 a 111 euro
- Se si supera il limte da 10 a 40 Km/h multe da 111 a 446 euro e
segnalazione sulla patente (se poi si commettono due infrazioni di questo
tipo in due anni c'è il ritiro)
- Se si supera il limte di 40 Km/h multe da 279 a 1.115 euro e ritiro
immeditao della patente |
Articolo 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.2. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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Data a Roma, addì 20
giugno 2002 Firmato Ciampi Berlusconi Lunardi Scajola Castelli
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