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Sommario della Guida pratica alle procedure
di risarcimento per l'utente r.c. auto
Quello che segue è un documento frutto dell'intesa fra l'ANIA
(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), l'UEA
(Unione Europea Assicuratori), l'ADICONSUM (Associazione
Italiana Difesa Consumatori), l'ADOC (Associazione per la
Difesa e l'Orientamento dei Consumatori), il Comitato
Difesa Consumatori, la Federconsumatori, la Lega
Consumatori ACLI, il Movimento Consumatori e l'Unione
Nazionale Consumatori, ed è stato redatto nel quadro del
progetto "Trasparenza e qualità nell'assicurazione",
tendente a migliorare i rapporti, troppo spesso
difficoltosi, fra utenti e assicuratori.
Le pagine che seguono tengono conto delle norme di legge,
delle "convenzioni" e degli "accordi" che regolano
l'assicurazione per la responsabilità civile auto e
costituiscono una guida pratica per sapere esattamente
cosa fare in caso di sinistro auto e quali standard di
comportamento debba rispettare l'assicuratore per
garantire un servizio trasparente e di qualità.
Il documento ovviamente fa riferimento alla stragrande
maggioranza dei sinistri r.c. auto; situazioni particolari
che escono da questa diffusa "normalità", potrebbero non
trovare automatica risposta in questa guida.
E' utile in ogni caso rivolgersi al proprio assicuratore
per assistenza ed informazioni.
I principali riferimenti normativi, aggiornati al 31/5/96,
sono i seguenti:
- Legge 24/12/69 n. 990 (istitutiva della
r.c.a. obbligatoria);
- D.P.R. 24/11/70 n. 973 (regolamento di esecuzione della
990);
- Legge 26/2/77 n. 39 ("miniriforma" della 990);
- D.P.R. 16/1/81 n. 45 (modifiche al regolamento di
esecuzione);
- D.M. 28/7/77 (modulo di denuncia di sinistro);
- D. Lgs. 17/3/95 n. 175 (liberalizzazione tariffaria);
e inoltre
- Convenzione per l'Indennizzo Diretto;
- Convenzione Multilaterale di Garanzia tra Bureax
Nazionali.
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Ogni veicolo a motore deve
essere assicurato con la polizza r.c. auto.
Ricordati che circolare con un veicolo non assicurato
comporta il sequestro del veicolo, una sanzione fino a L.
4.320.000 e l'obbligo di risarcire personalmente i danni
eventualmente provocati agli altri.
Attenzione: il mancato pagamento del premio nei termini
previsti equivale ad essere privi di assicurazione.
Con la polizza r.c. auto è l'assicuratore che paga agli
altri (i cosiddetti terzi), i danni loro provocati dal
veicolo assicurato per responsabilità del conducente, nei
limiti della somma indicata in polizza (il cosiddetto
massimale).
La legge prevede un limite minimo di 1,5 miliardi di lire
che, ad esempio in caso di danni a più persone, può
risultare insufficiente; in tal caso sarai tu a dover
risarcire ai terzi il danno eccedente.
Ricordati che puoi aumentare il massimale con un piccolo
costo aggiuntivo.
Sappi inoltre che la polizza copre anche i danni subiti
dai tuoi passeggeri, limitatamente a quelli fisici, nei
sinistri avvenuti per responsabilità del conducente del
tuo veicolo. Non copre invece quelli subiti dal conducente
stesso.
Ci possono però essere casi (indicati in polizza come
esclusioni) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire
il terzo danneggiato, ha diritto di essere da te
rimborsato della somma pagata. Si tratta normalmente di
casi in cui la circolazione non avviene nel rispetto di
alcune disposizioni di legge.
Ad esempio:
-
se il conducente
responsabile del sinistro è privo di valida patente;
-
nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è
superiore a quello previsto nel libretto di
circolazione;
-
se il conducente, al momento del sinistro, guida in
stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti.
Ricordati quindi di leggere attentamente le esclusioni
previste dalla tua polizza.
Attenzione:
in seguito alla liberalizzazione dei mercati e
delle tariffe sono state ampliate le formule di
"personalizzazione" delle polizze, che adattano le
garanzie ed il loro prezzo al tipo di veicolo, alle
caratteristiche personali dell'assicurato e al numero di
sinistri. Sappi, quindi, che utilizzare il veicolo a
condizioni diverse da quelle concordate con l'assicuratore
e riportate nel contratto oppure aver fatto dichiarazioni
inesatte o incomplete può comportare da parte tua
l'obbligo di rimborsare all'assicuratore, in tutto o in
parte, la somma che ha pagato a causa di un sinistro.
RICORDA DI TENERE SEMPRE PRONTI IN AUTO:
Più copie del modulo blu, magari già precompilate con i
dati dell'assicurato, del veicolo e della polizza (sezioni
6, 7 e 8).
Il certificato di assicurazione (obbligatorio).
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