Mini portale d'informazione sul mondo delle assicurazioni, la riparazione, la stima e la liquidazione dei danni agli  autoveicoli

a cura di Zuliani Valter Giorgio

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GUIDA PRATICA ALLE PROCEDURE DI RISARCIMENTO PER L’UTENTE

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario della Guida pratica alle procedure di risarcimento per l'utente r.c. auto


Quello che segue è un documento frutto dell'intesa fra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), l'UEA (Unione Europea Assicuratori), l'ADICONSUM (Associazione Italiana Difesa Consumatori), l'ADOC (Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori), il Comitato Difesa Consumatori, la Federconsumatori, la Lega Consumatori ACLI, il Movimento Consumatori e l'Unione Nazionale Consumatori, ed è stato redatto nel quadro del progetto "Trasparenza e qualità nell'assicurazione", tendente a migliorare i rapporti, troppo spesso difficoltosi, fra utenti e assicuratori.

Le pagine che seguono tengono conto delle norme di legge, delle "convenzioni" e degli "accordi" che regolano l'assicurazione per la responsabilità civile auto e costituiscono una guida pratica per sapere esattamente cosa fare in caso di sinistro auto e quali standard di comportamento debba rispettare l'assicuratore per garantire un servizio trasparente e di qualità.

Il documento ovviamente fa riferimento alla stragrande maggioranza dei sinistri r.c. auto; situazioni particolari che escono da questa diffusa "normalità", potrebbero non trovare automatica risposta in questa guida.

E' utile in ogni caso rivolgersi al proprio assicuratore per assistenza ed informazioni.

I principali riferimenti normativi, aggiornati al 31/5/96, sono i seguenti:

- Legge 24/12/69 n. 990 (istitutiva della r.c.a. obbligatoria);
- D.P.R. 24/11/70 n. 973 (regolamento di esecuzione della 990);
- Legge 26/2/77 n. 39 ("miniriforma" della 990);
- D.P.R. 16/1/81 n. 45 (modifiche al regolamento di esecuzione);
- D.M. 28/7/77 (modulo di denuncia di sinistro);
- D. Lgs. 17/3/95 n. 175 (liberalizzazione tariffaria);

e inoltre

- Convenzione per l'Indennizzo Diretto;
- Convenzione Multilaterale di Garanzia tra Bureax Nazionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLO CHE DEVI SAPERE SULL'ASSICURAZIONE R.C.AUTO

Ogni veicolo a motore deve essere assicurato con la polizza r.c. auto.
Ricordati che circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del veicolo, una sanzione fino a L. 4.320.000 e l'obbligo di risarcire personalmente i danni eventualmente provocati agli altri.

Attenzione: il mancato pagamento del premio nei termini previsti equivale ad essere privi di assicurazione.

Con la polizza r.c. auto è l'assicuratore che paga agli altri (i cosiddetti terzi), i danni loro provocati dal veicolo assicurato per responsabilità del conducente, nei limiti della somma indicata in polizza (il cosiddetto massimale).

La legge prevede un limite minimo di 1,5 miliardi di lire che, ad esempio in caso di danni a più persone, può risultare insufficiente; in tal caso sarai tu a dover risarcire ai terzi il danno eccedente.

Ricordati che puoi aumentare il massimale con un piccolo costo aggiuntivo.

Sappi inoltre che la polizza copre anche i danni subiti dai tuoi passeggeri, limitatamente a quelli fisici, nei sinistri avvenuti per responsabilità del conducente del tuo veicolo. Non copre invece quelli subiti dal conducente stesso.

Ci possono però essere casi (indicati in polizza come esclusioni) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, ha diritto di essere da te rimborsato della somma pagata. Si tratta normalmente di casi in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge.

Ad esempio:

  • se il conducente responsabile del sinistro è privo di valida patente;

  • nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto     di circolazione;

  • se il conducente, al momento del sinistro, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Ricordati quindi di leggere attentamente le esclusioni previste dalla tua polizza.

Attenzione: in seguito alla liberalizzazione dei mercati e delle tariffe sono state ampliate le formule di "personalizzazione" delle polizze, che adattano le garanzie ed il loro prezzo al tipo di veicolo, alle caratteristiche personali dell'assicurato e al numero di sinistri. Sappi, quindi, che utilizzare il veicolo a condizioni diverse da quelle concordate con l'assicuratore e riportate nel contratto oppure aver fatto dichiarazioni inesatte o incomplete può comportare da parte tua l'obbligo di rimborsare all'assicuratore, in tutto o in parte, la somma che ha pagato a causa di un sinistro.

RICORDA DI TENERE SEMPRE PRONTI IN AUTO:
Più copie del modulo blu, magari già precompilate con i dati dell'assicurato, del veicolo e della polizza (sezioni 6, 7 e 8).

Il certificato di assicurazione (obbligatorio).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA FARE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Una denuncia di sinistro completa in ogni sua parte accelera la procedura di liquidazione del danno, è quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro.
Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro può essere utile richiedere l'intervento delle autorità.

E' necessario comunque raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni:

  • compilare accuratamente il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina del modulo stesso;

  • firmarlo e, possibilmente, farlo firmare anche all'altro conducente;

  • se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente;

  • se nessuno dei due conducenti ha con sé il modulo blu, raccogliere almeno i seguenti dati:
    - data, luogo e ora del sinistro;
    - tipo e targa dell'altro veicolo;
    - compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare anche dal           contrassegno esposto sul parabrezza);
    - cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente dell'altro veicolo;
    - generalità del proprietario dell'altro veicolo (se diverso dal conducente);
    - descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
    - generalità di eventuali feriti;
    - generalità di eventuali testimoni;
    - autorità eventualmente intervenute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME FARE LA DENUNCIA DI SINISTRO

E' assolutamente consigliabile che la denuncia di sinistro venga effettuata utilizzando il modulo blu . Se questo non era disponibile al momento del sinistro è utile compilarlo successivamente con i dati raccolti e sottoscriverlo.
In ogni caso occorre che entrambi gli assicurati presentino sollecitamente al proprio assicuratore (
entro 3 giorni secondo il codice civile ) la denuncia di sinistro e forniscano ogni altra indicazione eventualmente richiesta.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROCEDURA C.I.D

Questa procedura consente all'assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente dal proprio assicuratore e si applica quando:

  • il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti;

  • si tratta di urto fra due soli veicoli (esclusi i ciclomotori e macchine agricole) assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID);

  • non vi sono danni alle persone

In tal caso l'assicuratore:

  • raccoglie la denuncia di sinistro e ne rilascia ricevuta all'assicurato (la ricevuta non è necessaria se la denuncia è stata inviata per lettera raccomandata);

  • indica all'assicurato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità;

  • provvede alla perizia del danno entro 5 giorni da quello in cui è stato messo a sua disposizione il veicolo;

  • entro i 15 giorni successivi alla perizia: in caso di accordo con l'assicurato, paga l'importo concordato e, contestualmente, può chiederne ricevuta;

  • in caso di disaccordo (ad esempio sull'entità del danno o sulle percentuali di responsabilità del sinistro), paga la somma che ritiene dovuta.

In quest'ultimo caso, l'assicurato incassa la somma a titolo di acconto sull'eventuale maggior somma dovuta e può richiedere la differenze sia al proprio o rivolgersi all'assicuratore dell'altro veicolo (con le procedure indicate al successivo paragrafo La procedura "ordinaria") per richiedere l'ulteriore parte di danno che ritiene gli debba essere risarcita.


Qualora, nel corso della procedura CID, l'assicuratore rilevi fatti che impediscano l'applicazione della procedura stessa, ne informa l'assicurato, invitandolo a rivolgersi all'assicuratore dell'altro veicolo (con le procedure indicate al successivo paragrafo La procedura "ordinaria"), al quale, contestualmente, trasferisce la pratica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROCEDURA "ORDINARIA"

Se per qualsiasi motivo non può essere applicata la procedura CID, allora si applica la seguente procedura:

A. Il danneggiato:

invia all'assicuratore dell'altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario dello stesso la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; la raccomandata deve:

  • avere in allegato una copia del modulo blu o, in mancanza, una dettagliata descrizione del sinistro contenente gli elementi elencati sopra;

  • indicare il luogo e i tempi utili in cui si mette il veicolo a disposizione dell'assicuratore per la perizia dei danni (almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro);

  • contenere ogni indicazione utile per la valutazione di eventuali danni alle persone;

  • avere in allegato eventuali certificazioni mediche e la certificazione di avvenuta guarigione (qualora tali certificazioni non siano subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata).

A1. Se il danneggiato ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A, l'assicuratore:

  • indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità;

  • provvede all'accertamento dei danni;

  • se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento;

  • se il danno risulta non risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.

Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge:

  • nel caso di soli danni materiali e/o lesioni alle persone guarite entro 40 giorni dal sinistro (che non comportino invalidità permanenti),

  • entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata; nel caso di soli danni materiali, con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti,

  • entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata.

Il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta dell'assicuratore, può:

  1. dichiarare di accettarla - in questo caso l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;

  2. dichiarare di non accettarla - in questo caso l'assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;

  3. il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese;

  4. non rispondere all'offerta ricevuta - in questo caso l'assicuratore, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, senza ricevere risposta, ha l'obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese.

A2. Se il danneggiato non ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A e nei casi di danni alle persone, guariti oltre 40 giorni dal sinistro o che comportino invalidità permanenti, l’assicuratore:

  • indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità;

  • indica al danneggiato i documenti che devono essere presentati per ottenere il risarcimento;

  • provvede all’accertamento dei danni;

  • se il danno è risarcibile, ricevuta la necessaria documentazione, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; concordato l’ammontare dell’indennizzo, versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo e, contestualmente al versamento, può chiederne ricevuta

  • se il danno risulta non risarcibile, ne dà comunicazione al danneggiato non appena la circostanza viene rilevata.

Attenzione: la legge prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in 2 anni; ricordati quindi di chiedere il risarcimento non oltre 2 anni dalla data dell'incidente ed eventualmente di rinnovare la richiesta almeno ogni 2 anni, sempre con lettera raccomandata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA

Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:

  • sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone;

  • sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di 500 ECU (circa 1 milione di lire), per i danni alle cose;

  • sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa".

Nel primo e secondo caso occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A (procedura ordinaria) alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, Largo Tartini 4 - 00198 Roma e all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Nel terzo caso, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDENTI PROVOCATI DA VEICOLI STRANIERI

Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A (procedura ordinaria) all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Venezia 8 - 20122 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.


Se invece l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (l'equivalente dell'UCI italiano). E' quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE PER FACILITARE IL RISARCIMENTO

Quasi tutte le imprese hanno aderito ad Accordi promossi dall'ANIA, che tendono a facilitare la liquidazione dei danni ed a rendere più veloce il risarcimento.


Se si ritiene applicabile uno degli Accordi sotto brevemente illustrati, prima di attivare la procedura di risarcimento, è assolutamente necessario rivolgersi al proprio assicuratore per ottenere tutti i chiarimenti.

SINISTRI CATASTROFALI

 

 

 

 

     

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Pagina aggiornata al 11-02-07        

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