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PATENTE |
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PATENTE DI GUIDA |
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Come è noto, il 1° luglio 1996 è
entrata in vigore la Direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 -
concernente la patente di guida “comunitaria” - recepita in
Italia con Decreto del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione 8 agosto 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n° 193 del 19 agosto 1994). Patente di guida secondo il “modello comunitario”
Viene istituita la patente
italiana di guida secondo il “modello comunitario” (vedi
allegato).
Categoria A: motocicli,
con o senza sidecar.
Categoria B: autoveicoli
la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è
superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg;
Categoria B+E: complessi
di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un
rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.
Categoria C: autoveicoli
diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima
autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa
categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non superi 750 kg.
Categoria C+E: complessi
di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria
C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
750 kg.
Categoria D: autoveicoli
desinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. A
gli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
Categoria D+E: complessi
di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria
D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
750 kg.
Nell’ambito delle categorie di
patenti sopra descritte il Decreto ministeriale 8 agosto 1994
prevede che vengano rilasciate patenti specifiche per guidare
i veicoli delle seguenti sottocategorie:
A1: motocicli leggeri
cioè motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 kw.
B1: tricicli e
quadricicli a motore esclusi i quadricicli leggeri.
C1: autoveicoli diversi
da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata
supera 3500 kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
C1+E: complessi di
veicoli composti da una motrice rientrante nella
sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima
autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima
autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e
la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa
a vuoto della motrice.
D1: autoveicoli destinati
al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto, ma non
supera i 16, sempre escluso il posto del conducente. Agli
autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
D1+E: complessi di
veicoli composti da una motrice rientrante nella
sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima
autorizzata supera 750 kg sempre che la massa massima
autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e
la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa
a vuoto della motrice e il rimorchio non sia utilizzato per il
trasporto di persone. |
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