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É stata emessa un’interessante ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10797 del 23 aprile 2026) che riaccende il dibattito sulle clausole assicurative. Occorre evidenziare che tale ordinanza riguardava un caso di vandalismo su un’autovettura, quindi ricadente sotto la garanzia CVT (Corpi Veicoli Terrestri) e pertanto un contratto privato tra le due parti: assicurazione, cliente.
Quello che normalmente si legge nei comunicati stampa non fa alcuna differenza tra CVT e RCA, cosa ben diversa per il quale il danneggiato, che non è clente dell’assicurazione (nell’indennizzo diretto la propria assicurazione interviene in nome e per conto di quella del responsabile del danno).
Il caso in questione non è nuovo, l’ordinanza non prende alcuna precisa posizione nel caso in cui la riparazione fosse stata effettuata fuori dal circuito delle carrozzerie convenzionate con la compagnia.
Già in precedenza la Corte si era espressa avendo escluso l’abusività della clausola di “scoperto” , in caso di riparazione in carrozzeria non convenzionata. Per cui prevedere uno scoperto maggiore per una riparazione presso un autoriparatore non convenzionato non rappresenta uno squilibrio contrattuale, ma una libera pattuizione.







