Tempo di lettura 7 minuti
ASCOLTAMI

La legge 104 del 1992 dedicata ai soggetti con disabilità, contempla anche una serie di agevolazioni fiscali per l’acquisto di mezzi di trasporto individuali. Possono usufruire delle agevolazioni diverse categorie di disabili:

  • i non vedenti, ossia le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo (per l’esatta individuazione delle categorie di non vedenti cfr. artt. 2, 3 e 4, legge n. 138/2001);
  • le persone sorde, ossia colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (art. 1, legge 68/1999);
  • i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o non superiore a € 4.000,00 dal 1°.01.2019 per figli di età non superiore ai 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni il familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile. Nel reddito annuo indicato non va tenuto conto dei redditi esenti (es. pensioni sociali, indennità, pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili).
Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
N.B. Si ricorda che tali agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Per quali veicoli sono concesse le agevolazioni
Le agevolazioni per il settore auto si riferiscono a diverse tipologie di veicoli, le cui caratteristiche tecniche sono precisate dall’Agenzia delle Entrate: vi rientrano, a seconda dei casi, autovetture, autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici, autocaravan e motocarrozzette, veicoli ibridi che funzionano cioè in parte a benzina e in parte in modalità elettrica che lavorano in modalità alternata o combinata, se non superano certe cilindrate benzina e motore. Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.

Agevolazioni per il settore auto
Detrazione Irpef del 19% della spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta solo una volta (per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto, per l’acquisto dei mezzi di locomozione, ossia autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli indicati, usati o nuovi.

Se il veicolo è trasferito, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando il disabile, per mutate necessita legate al proprio handicap, deve cedere il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
N.B. Il beneficio è riottenibile, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione auto, mentre non spetta se il veicolo è cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate:

  • È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
  • non superiore a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
  • con potenza che non può superare ai 150 Kw se il motore è elettrico.

La medesima Iva agevolata si applica anche all’acquisto contestuale di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (anche se superiori ai citati limiti di cilindrata), alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento del veicolo, alla riparazione di detti adattamenti e alla cessione dei ricambi per gli adattamenti.
N.B. L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti) mentre sono esclusi gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), ed il beneficio è riottenibile se si riacquista entro il quadriennio, ma il primo che ha beneficiato della agevolazione è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico perché in demolizione.
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Esenzione dal bollo auto
Gli stessi veicoli summenzionati possono essere esentati dal pagamento del bollo auto, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione o, in alternativa, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili.
N.B. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi la cui targa sarà indicata alla presentazione della documentazione. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Se però vengono meno i requisiti per il beneficio, l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno che indichi iil beneficio dell’esenzione dal pagamento del bollo.

Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili non pagano l’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprieta. L’esenzione non vale per i veicoli dei non vedenti e dei sordi, ed è riconosciuta sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo che per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
N.B. Il beneficio spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico ed andrà richiesto esclusivamente al PRA territorialmente competente.

Spese di riparazione
Sono detraibili anche le spese di riparazione del mezzo, solo se sostenute entro quattro anni dall’acquisto del veicolo, mentre restano esclusi i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

RIPRODUZIONE RISERVATA ®