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La preoccupazione di molti datori di lavoro di essere chiamati in causa sia civilmente che penalmente sul tema della responsabilità per la sicurezza e la salute dei lavoratori colpiti da coronavirus, che il precedente decreto ha qualificato come infortunio, ai fini assicurativi, riconoscendo la copertura Inail. Con il decreto 40/2020 ha trovato la giusta collocazione per mano del legislatore nella legge di conversione che ha introdotto l’articolo 29 bis “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19”. Infatti, il suddetto articolo cita:

«ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, numero 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

La norma ha il pregio di individuare chiaramente i limiti della responsabilità del datore di lavoro secondo l’articolo 2087 del Codice civile nell’ambito dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, colmando di contenuto una norma che sarebbe stata eccessivamente ampia, comportando un alto rischio di contenzioso per le aziende. Ai datori di lavoro, soprattutto nella fase della ripresa, non potranno dunque essere richieste non meglio identificate misure di prevenzione diverse da quelle previste dai protocolli di protezione, così riducendosi auspicabilmente il rischio del contenzioso e l’aleatorietà a esso connessa, consentendo ad aziende e lavoratori di affrontare con maggiore serenità la fase della ripresa che ci attende.