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Il nuovo DPCM del Governo pone ulteriori restrizioni nella lotta al contrasto della pandemia da Covid-19. L’intensificarsi dei contagi in generale e in particolare in alcune località italiane, ha consigliato l’attivazione di provvedimenti restrittivi che hanno come obiettivo principale quello di evitare gli assembramenti. Tra questi provvedimenti c’è anche quelli relativi alla sospensione delle manifestazioni convegnistiche  o congressuali. Il testo però, nella sua formulazione lessicale ha lasciato dei dubbi fra gli operatori del settore nella parte relativa alla frase che evidenzia la possibilità di effettuare le manifestazioni: “…ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza“. La frase crea perplessità e non chiarisce se “distanza” su riferisce al “distanziamento fra le persone” o virtuale o in remoto.
La questione è stata dibattuta e poi chiarita da parte di alcuni operatori del settore stabilendo che la seconda ipotesi è quella più attendibile, cioè che l’eccezione è valida solo per le manifestazioni virtuali. Infatti la parola “modalità” è indicativa di sistema a distanza. Frase adottata in altre occasioni (scuola) per indicare la fruizione in remato delle lezioni.