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Il testo del decreto sull’equo compenso approvato ha esteso la platea dei professionisti interessati,  anche gli esercenti professioni non ordinistiche.
L’equo compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma anche al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e che risulti conforme:
[… omissis …]
  • per i professionisti di cui al co. 2 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, che dovrà essere adottato nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, una volta sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al co. 7 dell’art. 2 della stessa legge n. 4/2013.

[… omissis …] Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la legge riguarderà i rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 c.c. e regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate e delle loro mandatarie.
La disciplina è stata altresì ritoccata anche per quanto riguarda la committenza con l’estensione anche a tutte le imprese che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
La proposta sancisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, chiarendo che, a tal fine, si terrà conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera. La nullità delle singole clausole non comporterà, però, la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. Inoltre, la nullità opererà solo a vantaggio del professionista e sarà rilevabile d’ufficio.
Il testo prevede infine che i diritti individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati anche attraverso l’azione di classe, che, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, potrà essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

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