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Passa alla Camera all’unanimità la proposta di legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali a firma rispettivamente degli On.li Costa, Meloni, Morrone e Mulè che riproducono esattamente il medesimo testo del Ddl 2491 Meloni che, nella scorsa legislatura, non fu approvato nel suo ultimo passaggio al Senato per l’anticipata crisi di governo.
La Pdl infatti, fissa una base minima di capisaldi di tutela e garanzia contrattuale di cui i professionisti e l’avvocatura hanno bisogno, fra questi vengono ricordati il mantenimento dei minimi reddituali previsti dai parametri ministeriali e il divieto di clausole vessatorie e servizi suppletivi che i committenti forti talora impongono ai professionisti. Con il termine “equo compenso” si intende un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, conforme ai compensi previsti per:

  • gli avvocati, con decreto del Ministro della giustizia;
  • i professionisti iscritti ai rispettivi ordini, con appositi decreti ministeriali;
  • le associazioni professionali, ovvero per le professioni non regolamentate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DDL (l’aggiornamento è previsto con cadenza biennale).

Le disposizioni sull’equo compenso, devono essere verificate rispetto allo svolgimento delle attività professionali in favore di:

  1. imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate e delle loro mandatarie,
  2. imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  3. pubblica amministrazione.

Qual è il ruolo degli ordini professionali?
La normativa (articolo 5) dispone che gli ordini e i collegi professionali possano:

  • Adire l’autorità giudiziaria qualora “ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso” (comma 4);
  • Adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di “convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta”, in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali (comma 5);
  • Adottare disposizioni deontologiche al fine di sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o qualsiasi accordo con il cliente, siano “predisposti esclusivamente dal professionista”, che il compenso per la prestazione deve rispettare in ogni caso, a pena di nullità, i criteri stabiliti dalle disposizioni del DDL;
  • Emettere il parere di congruità non solo sui compensi e gli onorari ma, altresì, per tutte le spese documentate e sostenute (articolo 7 comma 1).

Ora il Disegno di Legge passa al Senato per la definitiva approvazione.

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