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Abbiamo sempre sostenuto che nella valutazione delle responsabilità in un incidente fa fede quanto è descritto nel modulo di constatazione d’incidente (CID), soprattutto quando è sottoscritto dai due conducenti. Se esistono motivi di incongruenze o perplessità queste devono essere avanzate e sostenute dalla compagnia di assicurazione tenuta al risarcimento del danno. Questo è quanto abbiamo sempre sostenuto, confortati da numerosi pareri che via via sono stati espressi dai vari tribunali. La direttrice di guida all’interpretazione della dinamica e delle conseguenze dell’incidente stradale ci viene data dal codice delle assicurazioni e dalle interpretazioni sulle quali è stata chiamata in causa la Suprema Corte nel corso del tempo. Una delle questioni sulla quale la Corte di Cassazione si è recentemente espressa è relativa al contenuto del modulo CID le cui dichiarazioni devono essere compatibili con i danni agli autoveicoli coinvolti. Sembra una banalità, ma molti tentativi fraudolenti sono evidenziati proprio dall’incongruità dei danni con la dinamica descritta, soprattutto se i mezzi coinvolti hanno masse, peso e dimensioni diverse e, in alcuni casi, il colore.
L’importanza della perizia de visu pre-riparazione da parte del perito assicurativo è fondamentale, in particolare se vi sono motivi di sospetto sull’attendibilità dell’incidente.   
La sentenza numero 3676 della Corte di Cassazione ha messo in evidenza che le dichiarazioni nella CID perdono di valore nel caso siano inverosimili e incompatibili con i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro. Il commento degli Ermellini chiarisce che: “Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”.
Il fatto riguardava un mezzo pesante che in manovra urtava la vettura del danneggiato posteggiata. Il perito incaricato dall’assicurazione aveva evidenziato l’incompatibilità dei danni con la descrizione sottoscritta nella Cid. I diversi gradi di giudizio con i quali la presunta parte danneggiata era ricorsa, avevano respinto le richieste risarcitorie avanzate nei confronti della compagnia assicuratrice.
La Suprema Corte spiega nella sentenza: “Quanto al valore confessorio della constatazione amichevole di incidente, che la ricorrente lamenta essere stato trascurato, è principio di diritto che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (il cosiddetto Cid) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. E tale incompatibilità è stata, come si è detto, accertata dal Ctu, cui il giudice di merito ha fatto riferimento”.
In conclusione, ancora una volta, occorre prestare particolare attenzione quando si riceve dal cliente la denuncia d’incidente e la volontà a sottoscrivere la cessione del credito. Chi meglio del carrozziere è in grado di verificare l’attendibilità della dinamica con il danno al veicolo?

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