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Il 21 gennaio scorso la suprema Corte di Cassazione, uniformandosi all’orientamento europeo e nazionale, potrebbe aver messo un paletto decisivo nella disciplina obbligatoria dell’assicurazione civile auto.
Con la sentenza 1161 del gennaio scorso ha chiarito ulteriormente uno degli aspetti che riguarda la tutela civile di legge al trasportato su un veicolo coinvolto in un incidente stradale. L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni (che ha recepito il dettato comunitario), infatti, consente a chi abbia riportato lesioni in seguito a una collisione stradale mentre si trovava nella posizione del trasportato di chiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile civile anche all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava ospitato, prescindendo proprio dal profilo di responsabilità che abbia coinvolto il conducente del mezzo ospitante.
Una parte della giurisprudenza degli ultimi anni riteneva che detta norma avesse delle limitazioni sul piano della sua applicabilità, escludendola nel caso in cui uno dei due veicoli antagonisti non fosse assicurato, ovvero fosse garantito da una compagnia di assicurazione estera, sul presupposto che, in tali casi, non fosse applicabile
il meccanismo di regresso previsto dall’apposito accordo tra assicuratori (Card Ctt).
E’ passato l’orientamento della salvaguardia del terzo trasportato a prescindere. Nel caso odierno, la domanda di risarcimento era stata respinta proprio sul presupposto che “il risarcimento diretto non è un diritto assoluto ma è regolamentato dalle imprese assicuratrici stipulanti fra loro una convenzione che non sarebbe potuta attivare qualora una compagnia non vi aderisse.
Cassazione preso atto del ricorse di una trasportata infortunata che assumendo la mancata adesione alla convenzione (della compagnia straniera garante del veicolo vettore) non incide sugli strumenti a tutela del terzo trasportato, bensì solo sulla possibilità per le compagnie assicurative di gestire la rivalsa mediante la procedura semplificata prevista dalla convenzione stessa.
La Corte ha accolto la censura confermando un orientamento in effetti piuttosto recente che porta a elevare la primaria tutela del trasportato al di sopra dei meccanismi di regolazione del flusso economico del danno.