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In caso d’incidente stradale quando vi sono contestazioni i testimoni che possano aiutare a giudicare le responsabilità con le loro dichiarazioni, sono essenziali. Purtroppo si assiste da molto tempo al fenomeno dei “testimoni di professione” che, depositano le loro dichiarazioni, ovviamente a favore di chi li ha pagati, anche a distanza di molto tempo. Il dibattito anche giurisprudenziale dura da molti anni, soprattutto in certe località italiane dove questa cattiva abitudine è diventata ormai sistema. La riforma del codice delle assicurazioni  ha delineato bene qual’è (o come dovrebbe essere ) la figura del testimone, proprio per evitare che queste figure emergono a richiesta, dopo molto tempo dall’incidente stradale. Secondo l’articolo 135 del codice delle assicurazioni, in caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l’indicazione nella denuncia di sinistro, ovvero nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.  In mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, dovrà essere l’impresa di assicurazione a farne espressa richiesta all’assicurato, con avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l’inammissibilità della prova per testi). I tempi previsti sono 60 giorni per la richiesta e altri 60 per la risposta. fa eccezione quando i testi siano identificati nel verbale dell’autorità intervenuta o nell’impossibilità oggettiva della loro tempestiva identificazione.
L’ordinanza n. 28924 del 5 ottobre 2022, pronunciata in sincrono con la decisione n. 28622 2022 (entrambe discusse all’udienza del 14 giugno), fa menir meno la valenza dei testimoni se non ci sono prove fotografiche, oggi acquisibili facilmente con un comunissimo smartphone.

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