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Negli ultimi anni abbiamo assistito al rimbalzo di sentenze che stigmatizzano l’opera delle assicurazioni nell’indirizzare i propri assicurati, nel caso di risarcimento diretto in tema di RCA, verso autoriparatori di fiducia. La motivazione è semplice: ognuno è libero di scegliersi il carrozziere che vuole così come anche stabilito dall’articolo 148, comma 11-bis del Codice delle assicurazioni. Tutto ciò è sacrosantemente valido fintanto che l’assicurato non abbia beneficiato, al momento della stipula della polizza, di condizioni di favore (sconto sul premio) a fronte delle quali si impegnava, in caso di riparazione a seguito d’incidente, a rivolgersi alla rete di autoriparatori della compagnia. Tutto questo si chiama risarcimento in forma specifica (riparazione diretta in carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa). Una recente sentenza del Tribunale di Milano dell’11 giugno (estensore Filippi), nega – invece – che i risarcimenti in forma specifica siano vessatori e limitino la libertà dell’assicurato nel contrattare con i terzi. Il giudice ha, anzitutto, correttamente evidenziato che la riparazione è espressamente prevista dal Dpr 254/2006 di attuazione dell’indennizzo diretto (articolo 14), che fonda la propria legittimità sul principio dell’articolo 2058 del Codice civile, che disciplina in termini generali il risarcimento in forma specifica come strumento aggiuntivo di favore per il danneggiato. Inoltre,  l ’Antitrust ha, da tempo, apertamente apprezzato le finalità di tali clausole (indagine n. IC42 del 2013), e neppure la lettera al mercato dell’Ivass del 24 luglio 2017, non esclude la legittimità di tale clausole, limitandosi a raccomandarne una stesura equilibrata e tale da escluderne in concreto profili di vessatorietà.
In definitiva, la diretta presa in carico del danno da parte della compagnia, se ben costruita, risponde ad una logica virtuosa e di servizio, nell’interesse di utenza e mercato (i costi delle riparazioni ricadono in parte sui premi di polizza) con vantaggi per il danneggiato: che oltre a beneficiare dello sconto, non deve anticipare denaro e può contare su un servizio completo, con l’unica indispensabile condizione che la riparazione sia garantita e sicura secondo le specifiche del costruttore.

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