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Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che andrà a modificare alcune delle norme del codice della strada previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Vediamo insieme le principali modifiche.

Neopatentati
I neopatentati dovranno attendere almeno 3 anni prima di potersi mettere alla guida di un veicolo con potenza superiore a 55 kW (pari a 73 CV) per tonnellata. Il provvedimento punta a impedire ai più giovani e inesperti di guidare veicoli particolarmente potenti.

Sospensione della patente
Aumenta il periodo di sospensione in caso di incidente stradale provocato a seguito di autonoma fuoriuscita dalla sede stradale. Il provvedimento di sospensione viene adottato in modo diretto, senza la necessità di ordinanza prefettizia. Viene introdotta la “sospensione breve” della patente per gli automobilisti che hanno subito la decurtazione del punteggio della patente a seguito di alcune infrazioni (uso del cellulare alla guida, sorpasso, precedenza etc.); la durata della sospensione è legata al numero di punti rimasti sulla patente (da 7 a 15 giorni a seconda dei casi).

Uso di alcol o droghe alla guida
Un primo aspetto riguarda l’apposizione del codice 68 sulla patente del conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro, che comporta la prescrizione del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida per 2-3 anni. Inoltre è previsto l’obbligo di installare un sistema alcolock a proprie spese (che impedisce l’avvio del veicolo in caso di alterazione del conducente) In tali casi, si prevede che il Prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica. I minori di 21 anni per cui viene accertato l’uso di sostanze stupefacenti alla guida o la guida senza patente viene introdotta l’impossibilità di conseguire la patente fino ai 24 anni. Ritiro immediato della patente in caso di test antidroga positivo. Inasprimento delle pene per omicidio stradale e per lesioni personali.

Monopattini elettrici
Il nuovo codice della strada introduce, inoltre, disposizioni in materia di micromobilità, caratterizzata dall’impiego di mezzi di trasporto meno pesanti e potenzialmente meno inquinanti di quelli tradizionali (quali, ad esempio, scooter, skateboard, monopattini elettrici, biciclette).
Divieto di sosta sui marciapiedi. Divieto di circolazione in aree extraurbane. Obbligo di contrassegno identificativo, assicurazione RCA e casco anche per maggiorenni. Sanzioni inasprite per monopattini non dotati di freno, dispositivo acustico e frecce direzionali.

Autovelox e dispositivi di controllo del traffico
Tra le modifiche previste al Codice della Strada troviamo anche una serie di interventi relativi al funzionamento dei dispositivi di controllo del traffico.
In caso di violazioni reiterate della stessa ZTL, all’automobilista sarà applicata una sola sanzione per ciascun giorno del calendario. L’accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza.

Norme sui dispositivi antiabbandono
Si prevede un rafforzamento delle norme antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, in modo da garantire la piena e completa efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo. In tal senso, si promuoveranno campagne di informazione e comunicazione, con particolare riferimento all’obbligo di installazione i dispositivi antiabbandono e a quello di indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.

Il nuovo codice della strada entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione del relativo decreto in Gazzetta ufficiale.