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Il post recentemente pubblicato dall’ANSA sotto il titolo “Periti e Carrozzieri contro le compagnie di assicurazioni” con sottotitolo “pratiche scorrette attuate dalle compagnie di assicurazioni che finiscono per arrecare danno agli automobilisti italiani e al mercato” in tema di risarcimenti da sinistri e interventi di autoriparazione, evidenzia la diversa posizione esistente da sempre tra autoriparatori e assicurazioni, ma è fuorviante nei confronti dei periti assicurativi e degli stessi autoriparatori. Nel contesto dell’articolo vengono chiamati in causa i vari capitoli che occupano l’attività del perito e – ovviamente – quella dell’autoriparatore: La tariffa oraria di mano d’opera, i ricambi e i materiali di consumo. Vediamoli uno alla volta.

Tariffa oraria di mano d’opera

Occorre precisare che il perito assicurativo non effettua il calcolo della tariffa di mano d’opera (se non su mandato specifico) per singola carrozzeria, ma che dovendo quantificare il costo complessivo della riparazione deve fornire alla mandante un valore di stima finito, per cui la tariffa oraria di mano d’opera va comunque indicata. Il codice delle assicurazioni definisce bene qual’è l’attività richiesta al perito assicurativo: “attività rivolta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti” e, quindi, per determinare il costo del danno sotto il profilo tecnico o della convenienza economica alla riparazione, deve anche applicare il parametro della tariffa oraria di mano d’opera. La consuetudine, l’uso locale e la giurisprudenza forniscono indicazioni in proposito che, salvo eccezioni, equivalgono alla media di quella applicata (o depositata dalle organizzazioni degli autoriparatori, maggiormente rappresentantive sul territorio, alle Camere di Commercio e Tribunali locali), e questo vale soprattutto quando il veicolo viene visto ancora da riparare presso il danneggiato. È evidente che se il veicolo viene visto in una carrozzeria è opportuno che il perito indichi (nelle osservazioni) che se il veicolo venisse riparato presso quella carrozzeriea il costo orario della mano d’opera potrebbe essere diverso in più, ma anche di meno. È altresì evidente che se il mandato del perito è quello di concordare il danno o ancora di liquidarlo, spetterà a lui definire con l’autoriparatore il costo orario della mano d’opera, assieme agli altri parametri. A poco vale che una compagnia di assicurazione indichi quale tariffa di mano d’opera applicare, poichè il perito  – in questo – caso potrebbe non raggiungere il risultato voluto limitandosi ad indicare, ed eventualmente concordare, le ore necessarie alla riparazione, la tariffa media di riferimento, come sopra indicato, e nelle osservazioni far presente la richiesta diversa dall’autoriparatore. Salvo casi particolari, ciò non giova a nessuno, autoriparatore e neppure alla compagnia assicurativa.

I ricambi

I ricambi non dovrebbero porre problemi di sorta a livello di quantificazione del danno, ne per il perito ne per l’autoriparatore, indifferentemente si tratti di ricambi OEM o IAM, in questi casi ciascuno seguirà il proprio prezzo di listino.

I materiali di consumo

Diverso è il caso dei materiali di consumo, dove alcuni fanno confusione inserendo i ricambi o peggio solamente carta per mascheratura nastro isolante ecc.. I materiali di consumo così come sono stati quantificati e tuttora come riferimento sono tutti quelli che vengono utilizzati durante l’intero processo di riparazione: dai prodotti per la pulizia, per la saldatura, per la verniciatura e, salvo per alcuni tipi di vernici speciali, per l’intero processo di verniciatura. Per convenzione sono stati adottati parametri riferiti all’ora di verniciatura, differenziati per i vari tipi di applicazione e vernice. Se questo è ancora un parametro  valido, basta applicare il costo di quel processo per ora di verniciatura e anche in questo caso non ci dovrebbero essere difficoltà. 
Quello che invece non viene evidenziato nell’articolo suaccennato è che se un autoriparatore decide di accettare una tariffa proposto da una flotta, una assicurazione, il problema per la categoria è interno e poco vale chiamare in causa il perito assicurativo che altro non fa che stimare un danno per quello che vale, come la legge e la deontologia professionale gli impone.

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