L’obbligo ad assicurare la propria auto per la responsabilità civile (RCA) derivante dalla circolazione dei veicoli è stato introdotto con la Legge n. 990 del 1969. Molta confusione aveva creato all’inizio, ma anche oggi, quanto previsto dalla citata legge sull’assicurazione obbligatoria per la RCAuto relativamente alla parola “circolazione”, abbinata all’obbligo di assicurare un veicolo. Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
Alla quinta sezione della Corte UE è stato richiesto recentemente di esprimersi sul quesito relativo all’interpretazione dell’articolo n. 3 della direttiva 2009/103 in relazione a un veicolo immatricolato che si trovavasi su un terreno privato e destinato alla demolizione, per il quale era stata elevata sanzione per mancata copertura assicurativa. Occorre premettere che le varie direttive europee, emanate nel corso degli anni dal 1972 al 2005 e ultima del 2009/103, riportano i requisiti necessari affinché un veicolo possa circolare su uno degli stati europei.
L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Obbligo d’assicurazione dei veicoli», al primo comma, dispone quanto segue: «Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione». Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, tale definizione è indipendente dall’uso che viene fatto o che può essere fatto del veicolo di cui trattasi. Da quanto precede la Corte ha concluso, nella sentenza che un veicolo immatricolato e non ritirato dalla circolazione e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di «veicolo» e non smette, quindi, di essere soggetto all’obbligo di assicurazione per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato. Di conseguenza, la copertura assicurativa della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria, qualora il veicolo, tuttora immatricolato, staziona su un terreno privato, in uno Stato membro e sia idoneo a circolare, prescindendo dal fatto che sia guasto o meno.
Per il momento tale decisione non avrà alcun effetto in Italia. È evidente che se dovessero venire recepite in toto le direttive della UE, non sarebbe più possibile interrompere momentaneamente la garanzia quando il veicolo rimane inutilizzato in aree private.
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