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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).
“Con il Registro Pneumatici – spiega il ministro Gilberto Pichetto, – viene istituito uno strumento importante che contribuirà alla gestione corretta e sostenibile degli pneumatici che non possono più essere utilizzati”.
Il decreto prevede l’iscrizione per via telematica dei soggetti obbligati al Registro, attraverso il Portale messo a disposizione dalle Camere di commercio. Gli operatori, le amministrazioni e i cittadini possono consultare sul portale le informazioni sulla gestione degli PFU, le statistiche e gli elenchi delle imprese iscritte.
Attraverso l’”Area riservata”, le imprese trasmettono le informazioni per l’iscrizione e le comunicazioni periodiche relative ai dati sugli pneumatici immessi sul mercato e su quelli raccolti al termine del loro utilizzo.
In quanto produttore e detentore di rifiuti, il Gommista ha pertanto l’onere di garantire il corretto recupero o smaltimento degli Pfu, che può essere assolto attraverso l’autosmaltimento, il conferimento degli Pfu a soggetti terzi autorizzati o al servizio pubblico di raccolta (previa apposita convenzione), oppure attraverso l’esportazione degli stessi nel rispetto della disciplina apposita (regolamento 1013/2006).
Con la consegna al servizio pubblico di raccolta la responsabilità del produttore/detentore per la corretta gestione dei rifiuti viene esclusa immediatamente, mentre nel caso di conferimento a soggetti terzi autorizzati per il recupero e lo smaltimento tale responsabilità viene esclusa solo a condizione che il produttore/detentore abbia ricevuto il formulario di trasporto dei rifiuti (cioè il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione all’impianto di smaltimento o recupero), controfirmato e con data in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data del conferimento.
Nel caso in cui il produttore non riceva la quarta copia entro i tre mesi, il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti impone allo stesso l’obbligo di denunciare il fatto alla Provincia, adempimento che rappresenta il punto-cardine per l’esclusione della responsabilità da parte del produttore/detentore.
Il Gommista deve poi tenere il registro di carico e scarico (articolo 190 del Dlgs 152/2006), documento relativo alla gestione dei rifiuti che consente l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte. A tal fine, l’annotazione effettuata sul registro deve essere riferita a ogni singolo formulario, dal quale devono essere desunte tutte le informazioni da riportare nel registro.
Come è spiegato nel provvedimento, anche i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza adempiono agli obblighi di gestione e rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza.
L’allegato I al decreto del Ministero fornisce indicazioni sulle informazioni necessarie ai soggetti obbligati all’iscrizione e sulle modalità per comunicare i dati e procedere agli aggiornamenti necessari.