Tempo di lettura 4 minuti

ASCOLTAMI

Può capitare che un lavoro non riesca come è stato commissionato dal un cliente. Occorre precisare che la questione non riguarda un sinistro da R.C. auto, ma il “restauro” estetico del veicolo, e nel caso in esame si trattava di un “abbellimento” estetico su una vettura di circa 23 anni non di eccessivo pregio. La questione, dopo richieste del committente per un lavoro non effettuato a regola d’arte rimaste inevase da parte della carrozzeria, è finita in tribunale, dove si sono dovuti percorrere tutti i gradi di giudizio per arrivare alla conclusione finale. Come vedremo questa è una soluzione di extrema ratio che sarebbe auspicabile possa essere evitata perchè comunque vada non soddisfa entrambi i contendenti. La proprietaria di un’auto commissiona a una carrozzeria interventi di parziale restauro estetico della sua autovettura, in occasione di un raduno che doveva svolgersi. La committente si accorge proprio durante il raduno che i lavori non sono stati fatti a regola d’arte, mostrando evidenti difetti. A nulla valgono le richieste al carrozziere di rimediare e la committente agisce in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno e la condanna al pagamento delle spese processuali. La Carrozzeria si costituisce ed eccepisce l’infondatezza della domanda.
Il cammino processuale segue tutto l’iter fino alla prima sentenza che condanna la carrozzeria a pagare alla committente il risarcimento del danno e un’ulteriore somma per spese di causa. A questa sentenza segue un’ingiunzione di pagamento.
La carrozzeria si oppone e appella la sentenza, ma la Corte distrettuale conferma la decisione di primo grado in quanto l’appellante (la carrozzeria) non ha dimostrato di aver eseguito in maniera corretta l’intervento. Mancando inoltre il titolo di pagamento del corrispettivo la Corte ritiene che alla resistente (committente) spetti un risarcimento del danno, oltre al costo per l’eliminazione dei difetti causati dall’esecuzione imperfetta, sulla scorta di una c.t.u. che ne calcolava il costo da sostenere pari a circa un terzo dell’intero costo della riparazione, ma precisando che il valore commerciale della “cosa” era  praticamente nullo.
Dopo vari corsi e ricorsi, ultimo dei quali presso la Cassazione, la carrozzeria eccepiva che la Corte d’appello avrebbe dovuto detrarre dall’importo totale del costo delle riparazioni quello necessario all’eliminazione dei difetti e non anche al risarcimento del danno. Inoltre, lamentava che il c.t.u. aveva sì stimato il costo del ripristino senza però quantificare il valore commerciale del mezzo, trascurando il fatto che lo stesso era immatricolato da circa 23 anni e che la somma calcolata per le riparazioni era antieconomica.  
Inoltre, rilevava l’indebito arricchimento della committente perché il costo per l’eliminazione dei difetti, pari a circa un terzo dell’intero costo della riparazione, è sì inferiore al risarcimento liquidato, ma notevolmente superiore al valore commerciale della cosa.
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni:
Ad essere contestato è l’apprezzamento del c.t.u. sul valore del veicolo, profilo che però nulla ha a che fare il giudizio di fatto. La sentenza ha precisato che la valutazione del primo c.t.u. era basata solo sulla data dell’immatricolazione del veicolo, trascurando che si trattava di un veicolo Tuning, dato quest’ultimo che invece è stato preso in considerazione dalla seconda relazione tecnica. La sentenza quindi appare motivata così come sono motivate le ragioni di preferenza della seconda valutazione sul valore del mezzo.
Inammissibili sono anche gli altri motivi poichè in primo grado era già stata disposta la restituzione della somma riportata nella nota di credito il cui capo non è stato oggetto di impugnazione, lo stesso quindi è passato in giudicato. Omissione questa che preclude ogni questione sulla spettanza del rimborso.
In conclusione, conferma il risarcimento del danno in favore della committente, il costo per l’eliminazione dei difetti all’auto e il pagamento delle spese di causa.

RIPRODUZIONE RISERVATA ®