
L’evoluzione tecnologica dei veicoli, in particolare sulle auto connesse e assistite dai vari sistemi elettronici, ha di fatto inglobato l’obbligo della registrazione dei dati (ex scatola nera) per le auto e i veicoli leggeri di nuova costruzione a decorrere dal 6 luglio 2022, mentre dal 7 luglio 2024 questo vincolo sarà esteso a qualsiasi auto nuova venduta. Questo obbligo riguarderà anche i veicoli pesanti dal 2029.
Stralcio del regolamento UE che riguarda il dispositivo di registrazione dei dati relativi agli incidenti.
13) |
«registratore di dati di evento»: un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione; |
4. I registratori di dati di evento soddisfano in particolare i seguenti requisiti:
a) |
i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia; |
b) |
non possono essere disattivati; |
c) |
i dati sono registrati e memorizzati in modo da:
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d) |
i dati che sono in grado di registrare possono essere messi a disposizione delle autorità nazionali, mediante un’interfaccia standardizzata, in base alla legislazione nazionale o dell’Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’incidente, incluso al fine dell’omologazione di sistemi e componenti e conformemente al regolamento (UE) 2016/679. |
5. Un registratore di dati di evento non è in grado di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.
La Ue conta di utilizzare i dati registrati per evidenziare, in modo aggregato e anonimo, i comportamenti più rischiosi in materia di sicurezza stradale. La scatola non registrerà video e audio e dati o informazioni che possano consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario dell’auto. I dati, invece, che saranno cancellati dopo un determinato periodo di tempo, potranno “essere messi a disposizione delle autorità nazionali soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’incidente”.
Il riflesso di tutto ciò riguarda prevalentemente le compagnie assicurative che dovranno rivedere le loro condizioni commerciali e le garanzie di polizza, ma anche gli autoriparatori che, seppur piccolo, terminerà il business dell’installazione delle “scatole nere”, almeno per la funzione relativa agli incidenti e il controllo delle frodi.
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