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L’entrata in vigore del Regolamento europeo 2019/2144 dell’Unione Europea, decreta di fatto la fine della “scatola nera”, almemo così come era stata concepita sin dall’inizio, sostituita da un sistema avanzato implementato direttamente dal costruttore del veicolo. Si conclude così l’era del dispositivo di registrazione dei dati vettura in caso d’incidente, poi evoluto anche nel monitoraggio della condotta di guida del conducente, la cui installazione era facoltativa a fronte di uno sconto del premio di polizza. Il successo in Italia è stato decretato dalle quasi 4 milioni d’installazioni che, con alti e bassi circa la lettura dei dati essenziali per la ricostruzioni dei sinistri e quelli sensibili per il controllo delle frodi, ha funzionato sui veicoli di vecchia costruzione.
L’evoluzione tecnologica dei veicoli, in particolare sulle auto connesse e assistite dai vari sistemi elettronici, ha di fatto inglobato l’obbligo della registrazione dei dati (ex scatola nera) per le auto e i veicoli leggeri di nuova costruzione a decorrere dal 6 luglio 2022, mentre dal 7 luglio 2024 questo vincolo sarà esteso a qualsiasi auto nuova venduta. Questo obbligo riguarderà anche i veicoli pesanti dal 2029.

Stralcio del regolamento UE che riguarda il dispositivo di registrazione dei dati relativi agli incidenti. 

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«registratore di dati di evento»: un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione;

4.   I registratori di dati di evento soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

a)

i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia;

b)

non possono essere disattivati;

c)

i dati sono registrati e memorizzati in modo da:

i)

funzionare su un sistema a circuito chiuso;

ii)

i dati raccolti sono anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi; e

iii)

i dati raccolti consentono l’individuazione accurata del tipo, della variante e della versione del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo; e

d)

i dati che sono in grado di registrare possono essere messi a disposizione delle autorità nazionali, mediante un’interfaccia standardizzata, in base alla legislazione nazionale o dell’Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’incidente, incluso al fine dell’omologazione di sistemi e componenti e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

5.   Un registratore di dati di evento non è in grado di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.

La Ue conta di utilizzare i dati registrati per evidenziare, in modo aggregato e anonimo, i comportamenti più rischiosi in materia di sicurezza stradale. La scatola non registrerà video e audio e dati o informazioni che possano consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario dell’auto. I dati, invece, che saranno cancellati dopo un determinato periodo di tempo, potranno “essere messi a disposizione delle autorità nazionali soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’incidente”.

Il riflesso di tutto ciò riguarda prevalentemente le compagnie assicurative che dovranno rivedere le loro condizioni commerciali e le garanzie di polizza, ma anche gli autoriparatori che, seppur piccolo, terminerà il business dell’installazione delle “scatole nere”, almeno per la funzione relativa agli incidenti e il controllo delle frodi.  

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