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Se ne parla da anni dei semafori col contatore di tempo.  Il regolamento europeo 305/2011, che individua le caratteristiche, i requisiti, le modalità e i termini per l’installazione dei dispositivi countdown nei semafori stradali, necessitava di un decreto che definisse le caratteristiche per l’omologazione e l’installazione. Con comunicazione del 6 settembre 2022, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giovannini, ha firmato il Decreto che definisce le caratteristiche, i requisiti, le modalità e i termini per l’installazione dei dispositivi a tempo nei semafori stradali, per visualizzare il tempo residuo di accensione. In particolare, si prevedono gli ambiti di applicazione relativamente agli impianti nuovi ed esistenti, con attraversamenti pedonali e ciclabili, all’interno o all’esterno delle intersezioni. Il Decreto definisce anche i casi in cui l’installazione dei dispositivi è obbligatoria o a discrezione degli enti proprietari o gestori delle strade in funzione della loro utilità per gli attraversamenti pedonali e ciclabili, prevedendone l’obbligo nelle intersezioni più pericolose. Per gli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione obbligatoria, viene prevista l’installazione dei dispositivi countdown entro due anni dall’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici o del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, redatti ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Per dare alle amministrazioni comunali un tempo adeguato per l’attuazione delle disposizioni, i programmi devono essere redatti o aggiornati tenendo conto del Decreto del Ministro e approvati entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Per visualizzare il decreto