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I sinistri avvenuti in aree private sono equiparati a quelli avvenuti in aree pubbliche. Così ha stabilito la recente ordinanza della Cassazione n. 8244 del 27 marzo 2024. La decisione della Cassazione non è nuova, ma segue quelle che sono le direttive emanate dalla UE (2021/2018) nelle quale ha sancito che anche i mezzi che si trovano in aree private devono essere assicurati. Tale ordinamento è stato recepito dal nostro Paese con il D.L. 184/23, ed è stato chiarito che l’art. 122 del Codice delle assicurazioni va interpretato nel senso che il sinistro debba essere risarcito in qualsiasi area in cui il veicolo possa essere utilizzato.
Di conseguenza anche le azioni relative al risarcimento della danno da R.C.A. seguono le stesse procedure previste verso la compagnia del responsabile, comprese quelle per il risarcimento diretto verso la propria compagnia assicuratrice.

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