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Il carrozziere nel tempo si è adeguato alle richieste dei clienti, per fornire loro servizi al di fuori della riparazione dell’auto, in particolare per la gestione del risarcimento nei confronti delle compagnie di assicurazione. Il servizio reso si è sempre più affinato e specializzato con personale dedicato e professionalmente aggiornato, ma come tutte le cose di questo mondo, le modifiche normative e interpretazioni sono molteplici e non è facile stare al passo con la giurisprudenza, spesso altalenante, in caso di risarcimento per sinistro stradale. La complessità della materia è tale che non c’è da stupirsi se vi sono interpretazioni contrastanti anche da parte dei professionisti del settore. Il caso di cui vogliamo occuparci riguarda un vecchio tema, ma ancora oggi di estrema attualità, che ha creato, e evidentemente continua a creare, non poche incomprensioni da una parte (carrozzieri) e dall’altra assicuratori (utenti).
Una recente ordinanza della Cassazione, numero 27389 del 19 settembre 2022, ha stabilito il diritto del danneggiato a essere risarcito per i danni rappresentati anche dalle spese sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva. La Corte ha però precisato che il noleggio di un’auto rappresenta un danno presunto, per cui è necessario provare la spesa sostenuta per un veicolo sostitutivo a causa del fermo tecnico, in cui l’auto danneggiata è stata in riparazione o, comunque, non era utilizzabile, senza la necessità di provare il danno, poiché il nesso causale tra fermo tecnico e noleggio è da ritenersi presunto. È evidente che se l’auto sostitutiva viene noleggiata per un tempo superiore al fermo tecnico, necessario alla riparazione, la spesa conseguente non può essere pretesa e rimarrà a carico del cliente.

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