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Qualcuno si sarà posto la domanda sul perché da un po’ di tempo a questa parte sono sorte molte postazioni, spesso denominate “repair cafè”, venditori di articoli ricondizionati e riparatori indipendenti che non fanno altro che seguire le direttive e la tendenza di favorire il diritto alla riparazione per i consumatori.
Tutto questo è frutto di quanto approvato in una risoluzione europea sul mandato per i negoziati con i governi UE, per il diritto alla riparazione per i consumatori e ridurre l’impatto ambientale del consumo di massa.
Secondo il testo adottato, durante il periodo di garanzia legale, i venditori saranno tenuti a dare priorità alla riparazione se è più conveniente o se costa quanto la sostituzione del prodotto, a meno che non risulti impossibile o disagevole per il consumatore. L’elenco è alquanto generico e riguarda la riparazione di prodotti quali lavatrici, aspirapolvere, smartphone e biciclette, e nel caso un prodotto non possa essere riparato, se ne potrà proporre uno ricondizionato. Essendo la regolamentazione sulla sicurezza dei prodotti venduti alquanto stringente, ci si chiede se la nuova normativa non debba prevedere qualche cambiamento in merito alla responsabilità dei prodotti difettosi, sancita a partire dalla Direttiva 85/374/CEE (responsabilità per danno da prodotti difettosi). Da ciò potrebbe dipendere un aggiornamento delle condizioni previste dagli assicuratori della Rc prodotti, perché il concetto di conformità di un prodotto che può essere riparato anche al di fuori dell’azienda produttrice e dei suoi concessionari subirebbe una certa estensione, e così anche anche le procedure per la liquidazione dei danni che interessano il rimpiazzo e la sostituzione dei prodotti difettosi dovrebbero subire una qualche rivisitazione. Il Codice civile prevede, a carico dell’assicurato, l’obbligo di limitare le conseguenze del danno e le compagnie assicurative verificano che non vi siano alternative alla sostituzione del bene assicurato con uno nuovo, prima di procedere al pagamento del sinistro.
Ricordando che la legislazione comunitaria prevede, indipendentemente dall’esistenza di una copertura assicurativa stipulata dal produttore, nel caso in cui un prodotto risulti difettoso, che il consumatore abbia diritto a pretendere la sua riparazione, oppure la sua sostituzione, entro due anni dalla consegna del bene. È inoltre previsto che, nel manuale di istruzioni del prodotto, siano presenti informazioni precise sulla durata di vita prevista dello stesso.

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