ASCOLTAMI
Il Regolamento Ivass n. 58/2026 in vigore dal 3 marzo di quest’anno, concernente la disciplina dell’«attestato di rischio», l’vass ha fatto due cose: ha dato attuazione al Regolamento Ue 2024/1855, ha introdotto un modello uniforme di “attestato di rischio”; ha raccolto in un nuovo testo le previgenti previsioni sull’attestato di rischio, già contenute nei Regolamenti Ivass 72/2018 e 9/2015. Infatti le “Istruzioni” di cui all’Allegato “B” al regolamento affidano «agli emittenti», e dunque agli assicuratori, non agli Stati, il potere-dovere di completare l’attestato con le informazioni pertinenti rispetto alla legislazione nazionale (in pratica, il sistema bonus-malus).
In secondo luogo il Regolamento Ivass 58/26 lascia in piedi una palese iniquità: quella di ancorare la “sinistralità”, e quindi il premio da pagare, in base alla “responsabilità principale” del sinistro, che viene attribuita a chi ha la maggior colpa, non a chi ha causato i maggiori danni.
Stabilisce infatti l’articolo 5, comma 4, Regolamento 58/26 che «la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti». Il riferimento al “grado” di responsabilità è inequivoco, e non può che intendersi alla colpa, non all’entità dei danni causati. È infatti la colpa civile che si misura in “gradi” (si veda gli articoli 1227 o 2055 del Codice civile), non la misura economica del risarcimento. Ma nell’assicurazione di Rc (che è assicurazione di patrimoni e non di cose) l’assicurato virtuoso è quello che causa meno danni, non quello che causa meno sinistri. Ma se badiamo ai danni il testo della legge (articolo 134, comma 4-ter, Codice assicurazioni), ove si stabilisce che la progressione o regressione nelle classi bonus-malus deve avvenire sì in base alla “responsabilità principale”, ma si precisa che questa va stabilita “secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno”.







