Il trasportato sulla moto diventa pedone una volta sceso.
Un’interessante ordinanza (11175 del 28 aprile 2025) emessa dalla Cassazione sul caso di un trasportato su moto che scende e si provoca gravi lesioni, urtando un autobus che transitava accanto.
Il danneggiato aveva chiamato in causa il conducente della moto in forza dell’articolo 141 C.d.A, che prevede la responsabilità del conducente del veicolo nei confronti dei trasportati, e l’articolo 2054 , comma 1, del C.C., sulla presunzione di responsabilità del conducente dell’autobus.
La Cassazione ha rilevato che nessuno dei due articoli ha nesso di causa, nello specifico è stata respinta l’applicazione dell’articolo 2054 del C.C., tenuto conto che la condotta di guida del conducente del bus era regolare, moderata e nella sua corsia, ne tantomeno si è ravvisata responsabilità del conducente della moto, per il fatto che la danneggiata non era più sul mezzo, e quindi classificata come pedone.