Auto rubata, danni a terzi, chi risponde?

di AUTOINFORMA | 09-Lug-2026

Tempo di lettura 3 minuti

  ASCOLTAMI

 

L’Italia è notoriamente la patria del diritto. Giusto o sbagliato, esasperato o no, i legulei cavillano su ogni parola, virgola o inciso, poi il tutto arriva alla Suprema Corte che dice la sua. Da quel momento il mondo legale, e giudiziario cerca di adeguarsi e di far rispettare le ordinanze. É questo il caso dell’ordinanza n. 14003 del 13 maggio 2026 (Terza sezione civile), nella quale la Corte di Cassazione ha ribadito che per vincere la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 del Codice Civile, il proprietario deve dimostrare la circolazione “prohibente domino e non la semplice “invito domino”.
In poche parole vuol dire che non è sufficiente la valutazione a fatto avvenuto (incidente con alla guida il ladro), ma quali tutele di prevenzione dal furto dell’auto sono state messe in atto dal proprietario. Non è sufficiente dimostrare che il veicolo è circolato senza il consenso del proprietario senza adottare misure per impedirlo. Il proprietario deve provare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà manifesta, attraverso un concreto ed idoneo comportamento ostativo, (veicolo chiuso, chiavi non  facilmente disponibili, porta garage o portone cancello chiusi, ecc.), atti ad impedirne l’utilizzo. In sostanza l’ordinanza dichiara: «la responsabilità civile del proprietario di un veicolo a motore per i danni derivanti dalla circolazione di esso è esclusa quindi non per il solo fatto che il proprietario non volesse che esso fosse posto in circolazione da parte di altri soggetti, ma soltanto quando risulti accertato che egli abbia adottato tutte le misure ordinariamente esigibili alla stregua dell’ordinaria diligenza per impedire la circolazione…».
Effetti sull’assicurazione
La discriminante tra “invito domino”  e “prohibente domino” abbiamo giù detto, è la dimostrazione pratica delle due volontà: la prima è la dichiarazione delle protezioni messe in atto per evitare il furto dell’auto, che comunque  in caso d’incidente rimane nella gestione della propria assicurazione; la seconda è la dimostrazione, con denuncia alle autorità, che da quella data il sinistro passa alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Valter Giorgio Zuliani

Letture interessanti

 

Alcuni consigli

  

Libri professionali

- L’ALLUMINIO NELL’AUTOMOBILE  Storia, curiosità, tecniche costruttive e riparative

- L’AUTO RACCONTATA A PEZZI  Uno sguardo tra, storia, curiosità, funzioni dei principali elementi che compongono un’auto

- LA PERIZIA POSTUMA  Come riconoscere il tipo degli interventi riparativi a vettura già riparata

 

Libri per tutti  

- ERBE E PIANTE  Antichi rimedi domestici per la cosmesi e cure popolari.

- IL VIAGGIO DELLE SPEZIE  Gastronomia, Cosmesi, Rimedi Popolari. Storia e 100 ricette facili da preparare.

LIBRI DI VALTER GIORGIO ZULIANI



Comprali su Amazon

You have Successfully Subscribed!