
Come si vede la materia non è facile e spesso implica la richiesta di giudizio in tribunale, come nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4155/2023.
Un uomo alla guida di un autocarro, omettendo di rispettare il limite di velocità in relazione allo stato dei luoghi che stava attraversando (centro urbano con attraverso pedonale) e di tempo (visibilità ridotta a causa dell’abbagliamento del sole) tamponava un autobus e cagionava lesioni al conducente e alla passeggera presente sul suo autocarro. Veniva quindi sottoposto a procedimento penale e sia in primo che secondo grado veniva condannato per il reato di lesioni stradali gravi.
La difesa, nel ricorrere in Cassazione, contesta la qualificazione del reato ai sensi dell’art. 590 bis c.p. che punisce le lesioni personali stradali gravi o gravissime, ritenendo più corretta la qualificazione nel reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p. La condotta dell’imputato è infatti riconducibile a colpa generica, poiché il sinistro si è verificato a causa della errata percezione di quanto rientrava nel suo campo visivo a causa dell’abbagliamento del sole e dell’assenza di una violazione dei limiti di velocità. Le ragioni esposte dalla difesa non convincono la Cassazione, la quale ricorda che per giurisprudenza costante della stessa, l’abbagliamento dai raggi del sole non rientra nelle ipotesi di caso fortuito in grado di esonerare l’imputato dalla responsabilità penale. Trattasi infatti di un fenomeno del tutto naturale che in determinate circostanze è prevedibile e proprio in ragione di tale condizione il conducente avrebbe dovuto procedere a passo d’uomo per arrestarsi con tempestività ed evitare l’impatto. Morale, l’imputato (conducente) deve essere giudicato penalmente per lesioni gravi. Di conseguenza non sempre l’esimente richiamata di caso fortuito elimina la resposabilità, ma va giudicata anche la condotta di guida del conducente il veicolo.
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