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Il modulo CID è stato introdotto il 15 maggio 1978, divenuto poi nel 2007 CAI – constatazione amichevole d’incidente, è quello che ci ritroviamo tuttora da compilare in caso d’incidente. Occorre sapere che la compilazione e sottoscrizione  congiunta dei due conducenti fa fede, non tanto come ammissione di responsabilità, ma per i contenuti e la dinamica del sinistro in essa contenuti (Art. 143 C.d.A.). Questo ha portato persone prive di scrupoli ad approfittare della situazione denunciando sinistri non veritieri se non addirittura mai verificatisi. Nel corso del tempo la magistratura ha rimediato in parte a questi tentativi con  la discrezionalità prevista per i giudici, ma la regola è rimasta, per cui fa fede il contenuto della CAI. Spetta alla compagnia assicurativa, tenuta al risarcimento del danno, dimostrare che le cose non stanno come descritto.
Tra le varie sentenze che si sono susseguite nel tempo, l’ultima in ordine di data è quella emessa dal giudice del tribunale di Palermo (n. 4939/2023) nella quale vengono messi in evidenza i rapporti tra conducente, proprietario e assicurazione che fanno emergere, per il medesimo incidente, due diverse verità processuali: La confessione giudiziale” del “conducente non proprietario” (che si è assunto la responsabilità dell’evento) e le prove contrarie” fornite dalla Compagnia (che ha invece dimostrato trattasi di un “sinistro autonomo senza coinvolgimento di terzi”). Il Giudice ha rigettato la domanda del proprietario del mezzo e della Società Assicurativa, ed ha contestualmente rimesso la causa a ruolo, nominando il CTU, per la prosecuzione del giudizio nei confronti del conducente.  Il Giudice ha infatti ha preso atto che la confessione giudiziale (art. 2733) c.c.) forma piena prova e di conseguenza rimane preclusa al Giudicante ogni valutazione circa l’attendibilità e veridicità dei fatti riferiti. Si dichiara nella sentenza che “la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di contestazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all’art. 143 C.d. A., deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e quindi litisconsorte necessario e non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo”. La “confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo”, invece, “ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confitente, ragion per cui il Giudice“può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell’assicuratore della rca e del proprietario”.
La sentenza sembra portare acqua al mulino dei malintenzionati, ma in realtà è solo il promo passo formale, per far proseguire la causa ed entrare nel merito dei contenuti e della responsabilità.