Assistenza nel risarcimento diretto
Commentare l’ordinanza del 12 maggio 2025 n. 12605 della Cassazione, sarebbe lungo e faticoso da seguire per chi legge, se non è avvezzo alla terminologia legale. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno s’intetizzare i concetti principali espressi nell’ordinanza che offrono un chiaro e preciso indirizzo, nel caso il danneggiato si trovi in regime di idennizzo diretto con la propria compagnia di assicurazione, in relazione al diritto di accesso agli atti.
L’ordinanza effettua una distinzione tra contenuti a cui è possibile accedere nella proceduta di risarcimento ordinario verso la compagnia del responsabile, e in quella del risercimento diretto.
Regime ordinario
Nel regime generale il diritto di accesso del danneggiato, disciplinato dall’art. 146 cod. ass. e dall’art. 2D.M. 191/2008, non può che avere ad oggetto tutti e soltanto quegli atti che siano già presenti nel fascicolo del sinistro, e dunque gli atti istruttori che la compagnia abbia già esperito ed abbia ritenuto sufficiente esperire al fine di accogliere ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo al danneggiato”.
In sostanza si tratta di due discipline diverse, come nel caso del risarcimento diretto dove le compagnia assicurativa svolge una sorta di assistenza al danneggiato, proprio cliente, consentendo l’accesso non soltanto ai documenti in suo possesso, contenuti nel suo fascicolo, ma anche a quelli che non sono contenuti nel suo fascicolo e che dipendano dalla sua attività, ad esempio il rapporto delle autorità, ovvero che dipendano dalla sua formazione: le perizie su tutti i veicoli, nonché la perizia medico legale del danneggiato, che, quindi, l’impresa è obbligata ad eseguire.
Nell’indennizzo diretto
La dottrina ha specificato che nella disciplina dell’indennizzo diretto, la compagnia assicurativa che gestisce il sinistro diventa un vero e proprio consulente (gratuito) del danneggiato e, in tale veste, è gravata da obblighi di assistenza tecnica ed informativa tali rendere edotto il danneggiato su tutte le caratteristiche dell’obbligazione risarcitoria, sui possibili rischi od incertezze di un’eventuale lite giudiziaria, e dunque, in ultima analisi, su tutti gli sviluppi dell’iter istruttorio liquidativo. Occorre precisare, che siffatti obblighi di assistenza in favore del danneggiato sono normativamente previsti soltanto in riferimento alla speciale procedura di valutazione e di liquidazione del danno per l’indennizzo o risarcimento diretto ex art. 149 cod. Ass.”.
In punto di perizia, nel sistema di risarcimento diretto, il testo dell’art. 9 D.P.R. 254/2006 non lascia dubbi: tra gli obblighi dell’assicuratore è compreso quello di eseguire la perizia, che altro non è che il “supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli”, peraltro amplificato dal rigore del “suo controllo e l’eventuale integrazione”, il che significa che non basta eseguire la perizia, ma l’assicuratore deve controllarla ed eventualmente integrarla.
In conclusione il danneggiato in regime ordinario, non può richiedere alla compagnia debitrice di espletare e fornire l’accesso, o richiedere, informazioni non effettuate, paragonandole a quelle che vengono espletate nel regime di risarcimento diretto.